Con la mediazione volontaria è possibile risolvere qualsiasi tipo di controversia in tempi brevi e con costi contenuti, senza dover ricorrere al giudice
Mediazione volontaria: come funziona
La mediazione volontaria è una soluzione che consente alle parti coinvolte in una controversia di trovare un accordo senza rivolgersi al giudice.
È possibile avviare un procedimento di mediazione volontaria per qualsiasi tipo di controversia, ma è bene ricordare che in alcuni casi il ricorso alla mediazione è obbligatorio se poi si vuole proporre domanda giudiziale in relazione alla medesima controversia.
È proprio in questo che consiste la differenza tra mediazione volontaria e mediazione obbligatoria: la prima può essere scelta liberamente dalle parti come alternativa alla domanda giudiziale, in qualsiasi tipo di controversia. La mediazione obbligatoria, invece, deve essere tentata in determinate ipotesi (individuate dall’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28 /2010, e cioè nelle controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica o da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari), se si desidera successivamente adire la sede giudiziaria, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo.
Differenza tra la figura del mediatore e il giudice
Per avviare una procedura di mediazione volontaria, è sufficiente rivolgersi ad uno degli organismi di mediazione accreditati dal Ministero, nel cui ambito verrà incaricato un mediatore che si occuperà della specifica controversia.
Il mediatore è un professionista che ha ricevuto una specifica formazione, iscritto all’albo tenuto dal Ministero della Giustizia. Il suo compito è quello di favorire il dialogo tra le parti in un clima collaborativo e più disteso rispetto a quello che si viene a creare nel contesto di una causa giudiziaria.
Le parti vengono coinvolte dal mediatore in un percorso che si articola su una serie di incontri, finalizzati a raggiungere un accordo che soddisfi tutti i soggetti interessati.
Il mediatore non è chiamato a prendere alcuna decisione, in ciò differenziandosi la sua figura da quella del giudice. Solo nel caso in cui le parti non trovino un accordo, egli è tenuto a formulare una proposta di accordo, che le parti sono comunque libere di rifiutare.
Se l’accordo viene raggiunto, il suo contenuto viene riportato nel verbale redatto dal mediatore. Quando le parti si siano fatte assistere da un avvocato, tale verbale ha valore di titolo esecutivo: può, cioè, essere utilizzato per avviare l’esecuzione forzata in caso di mancato spontaneo adempimento della controparte.
Se le parti, invece, hanno partecipato alla mediazione volontaria personalmente, senza l’assistenza di un legale, il verbale deve essere omologato dal Presidente del Tribunale per avere valore di titolo esecutivo.
I costi della mediazione volontaria
La mediazione volontaria è una valida alternativa alla domanda giudiziale e il suo esperimento non impedisce alle parti di rivolgersi successivamente al giudice per risolvere la stessa controversia.
Rispetto alla causa giudiziale, la mediazione volontaria consente alle parti di trovare un accordo in tempi molto più brevi e in modo più economico, poiché oltre al costo di attivazione della procedura (40 euro per le cause di valore inferiore a 250.000 euro, 80 euro per quelle di valore superiore a tale limite), è previsto solo il compenso per il mediatore, che può dipendere anche dal numero di incontri che si rendono necessari per raggiungere un accordo.
In genere, comunque, il primo incontro di mediazione volontaria è gratuito e consente alle parti di valutare l’opportunità di intraprendere tale percorso.
La mediazione volontaria può essere chiesta anche in corso di causa, su domanda congiunta di tutte le parti coinvolte.
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