Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

La Riforma Cartabia cambia anche le regole della mediazione quando la stessa è prevista da una clausola contrattuale, o statutaria o da un atto costitutivo 

Clausola contrattuale o statutaria e mediazione

Nell’ambito della riforma processuale Cartabia un’altra novità che riguarda il procedimento di mediazione è la formulazione dell’art. 5-sexies, dedicato alla mediazione su clausola contrattuale o statutaria, contenuto nel dlsgs n. 149/2022.

La norma, come tutto l’impianto della riforma, ha lo scopo d’incentivare il ricorso all’istituto ampliandone l’applicazione anche attraverso il riconoscimento del potere di inserirla negli accordi di natura contrattuale o societaria.

La nuova norma dispone infatti che quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo di un ente pubblico o privato al loro interno contengono una clausola che prevede l’esperimento della mediazione come tecnica di risoluzione delle controversie, la stessa deve intendersi come condizione di procedibilità della domanda.  

Ne consegue che, se la mediazione prevista nello statuto o nel contratto resta lettera morta perché le parti di fatto non la esperiscono, spetterà al giudice o all’arbitro, su eccezione di parte da sollevarsi entro la prima udienza, rinviare quest’ultima a una data successiva a quella della scadenza del termine di cui all’articolo 6, che prevede la durata massima della mediazione di tre mesi prorogabili di altri tre.

Estensione delle regole della mediazione

L’ultima disposizione del nuovo art. 5-sexies prevede inoltre l’applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 5 come modificato dalla riforma.  

Ne consegue che, anche in questo caso, visto che la mediazione prevista dalla clausola contrattuale, statutaria o dall’atto costitutivo è condizione di procedibilità della domanda, questa, al pari dei casi in cui la stessa è condizione di procedibilità prevista dalla legge, si considera avverata anche se il primo incontro tra le parti davanti al mediatore si conclude senza l’accordo.

Non solo, lo svolgimento della mediazione civile e commerciale prevista da clausole statutarie o contrattuali non è di ostacolo alla concessione di provvedimenti cautelari, anche di tipo urgente così come non preclude la trascrivibilità.  

Escluse infine le previsioni contenute dal comma 1 dell’art. 5 e nell’art. 5 quater alla mediazione contrattuale o statutaria.

Organismo competente per la mediazione statutaria o contrattuale

L’art. 5-sexies, per quanto riguarda la competenza dell’organismo di mediazione, riconosce alle parti la possibilità di sceglierne uno a loro piacere, ovviamente a condizione che lo stesso venga indicato nella clausola contrattuale o statutaria e che risulti iscritto nel Registro degli organismi di mediazione.  

Se poi le parti omettono questa indicazione specifica dell’organismo, interviene la legge a supplire a questa lacuna, prevedendo l’obbligo delle parti di rivolgersi a quello indicato dall’art. 4 comma 1, ossia all’organismo che si trova nel luogo del giudice competente territorialmente in relazione alla controversia.

Cosa cambia rispetto alla normativa pre-riforma?

La previsione di poter ricorrere alla mediazione come scelta delle parti da indicare nella clausola statutaria o contrattuale o nell’atto costitutivo non è una novità assoluta. L’art. 5 pre-riforma al comma 5 contempla già questa possibilità, ma la formulazione risulta diversa in alcuni punti.

Prima di tutto la disposizione fa riferimento alla previsione di una clausola di mediazione dell’atto costitutivo di un “ente” senza specificare la natura pubblica o privata dello stesso.  

Diversi poi i tempi previsti per sollevare l’eccezione relativa alla mediazione, quelli della procedura e diverse infine le regole sulla competenza territoriale dell’Organismo di mediazione come una delle sedi di ADR Center.

 

 

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