La mediazione nel 2025 dura 6 mesi, prorogabili di tre se la mediazione è delegata e di tre in tre se la procedura è obbligatorio o volontaria
Le modifiche alla durata della mediazione nel Correttivo Cartabia
Dal 25 gennaio 2025, il Correttivo Cartabia ha modificato la durata della mediazione, mutando profondamente il contenuto dell’articolo 6 del decreto legislativo. 28/2010. Il termine, prima fissato a tre mesi, ora è di sei mesi. Il Decreto Legislativo n. 216/2024 ha riscritto infatti la disciplina sulla durata della procedura. Il nuovo termine è prorogabile per periodi non superiori a tre mesi ciascuno. Nelle mediazioni delegate dal giudice, la proroga è consentita una sola volta per un massimo di tre mesi.
Durata e decorrenza dei termini
La normativa prevede pertanto due distinte regole sulla durata. Per quanto riguarda le procedure volontarie e obbligatorie la durata è di 6 mesi prorogabili di tre mesi in tre mesi. Per procedure di mediazione che invece vengono delegate dal giudice la durata è di 6 mesi prorogabili di altri tre. In questo caso cioè è consentita la proroga per una sola volta.
Il termine di sei mesi decorre rispettivamente:
Il correttivo opera quindi una distinzione nelle modalità di proroga della mediazione, a seconda che essa sia volontaria o disposta dal giudice. La possibilità di prorogare la mediazione volontaria più volte è giustificata dall’esigenza di non comprimere eccessivamente i tempi, soprattutto in casi complessi che richiedono più tempo per raggiungere un accordo. Un tempo maggiore a disposizione delle parti può favorire la risoluzione della controversia in via conciliativa, evitando il ricorso al giudice. La limitazione di una sola proroga nella mediazione disposta dal giudice invece è motivata dalla necessità di rispettare i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Condizioni per la proroga
La proroga richiede un accordo scritto tra le parti. Questo accordo può risultare dal verbale dell’incontro o da un documento separato, purché richiamato nel verbale successivo. Le parti devono redigere l’accordo dopo l’avvio della mediazione e prima della scadenza del termine.
Rappresentanza e poteri del legale
Se una parte si fa rappresentare dal proprio legale o da un terzo, la procura deve contenere l’autorizzazione esplicita ad acconsentire alla proroga. Tale potere deve essere conferito con un un mandato specifico e sostanziale. La semplice procura processuale non è sufficiente.
Obblighi verso il giudice
Se la mediazione è disposta in un giudizio pendente e vi è un’udienza fissata, le parti devono informare il giudice della proroga. La comunicazione avviene mediante il deposito in giudizio dell’accordo scritto o del verbale che attesta la proroga.
Effetti sul processo
Durante la mediazione, il tempo trascorso non si computa per la valutazione della ragionevole durata del processo secondo la Legge Pinto (n. 89/2001). Inoltre, il termine della mediazione non è soggetto alla sospensione feriale.
Nuova disciplina e procedimenti in corso
La norma transitoria dell’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2024 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso. La condizione è che alla data di entrata in vigore del decreto non sia stato ancora depositato il verbale conclusivo della mediazione. In questa fase iniziale, mediatori e legali devono quindi prestare particolare attenzione a verbalizzare correttamente eventuali proroghe.
I rischi delle proroghe
L’eventuale superamento del termine massimo nelle mediazioni delegate (9 mesi) deve essere evitato. Questo sforamento potrebbe comportare problemi di coordinamento con le udienze già fissate. Inoltre, potrebbero emergere conseguenze negative, come la perdita di benefici fiscali o del patrocinio a spese dello Stato. In alcuni casi, si potrebbe anche incorrere in dichiarazioni di improcedibilità.
Buone prassi per il rispetto dei termini
Per le ragioni appena esposte è opportuno gestire la mediazione con efficienza e collaborazione. Le proroghe devono essere limitate a necessità concrete o attività istruttoria complessa. L’obiettivo della mediazione infatti rimane quello di favorire una conciliazione rapida ed efficace, a vantaggio di tutte le parti coinvolte.
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