Esiste la mediazione penale in Italia? E ci sono, all’interno del nostro ordinamento, istituti che favoriscono il raggiungimento di una conciliazione tra vittima del reato e colpevole?
Mediazione penale e obbligatorietà dell’azione penale
La mediazione penale in Italia non è espressamente prevista dall’ordinamento, né può effettivamente esserlo, essendo prevista l’obbligatorietà dell’azione penale dalla nostra Costituzione (art. 112).
In altre parole, se in caso di notizia di reato è obbligatorio interessare il giudice penale, non vi è spazio per una mediazione che risolva la situazione in una sede diversa da un Tribunale.
Ciononostante, è possibile individuare alcuni istituti previsti dal nostro ordinamento che sembrano avere la stessa ispirazione della mediazione, così come la conosciamo in ambito civile e commerciale.
Il tentativo di conciliazione del giudice di pace in materia penale
Ci riferiamo, innanzitutto, al tentativo di conciliazione che deve essere disposto dal Giudice di Pace, in base al d.lgs. 274 del 2000.
Ovviamente, parliamo di reati di portata tenue, cioè di scarso disvalore sociale, e quindi l’ambito di applicazione di tale norma è di per sé limitato. Non di meno, la presenza di tale norma nel nostro ordinamento ci fa capire come la mediazione sia un concetto cui si può tendere anche al di fuori dell’ambito civile. E questo, non solo perché così è possibile risparmiare sui tempi della giustizia, ma soprattutto perché si creano le condizioni per affrontare le controversie (persino quelle penali) in un clima più collaborativo e meno litigioso, rispetto a quello che inevitabilmente si viene a creare nelle austere aule di un tribunale.
Orbene, in base all’art. 29 del citato decreto, quando il reato è perseguibile a querela, il giudice è tenuto a promuovere la conciliazione tra le parti, rinviando, se del caso, lo svolgimento della prima udienza fino a due mesi e persino avvalendosi, se ritenuto opportuno, dell’attività di “Centri per la giustizia riparativa”, specializzati nel settore della mediazione.
Giustizia riparativa e giustizia retributiva
Attraverso tale istituto, pertanto, si favorisce il raggiungimento di un accordo tra le parti, che prende il posto, ove raggiunto, di una sentenza emanata da un soggetto terzo (il giudice).
Infatti, anche nella mediazione penale, il soggetto che assume il ruolo di mediatore non è chiamato a decidere sulla controversia, ma soltanto a favorire l’incontro delle volontà della vittima del reato e dell’autore dello stesso, al fine di trovare un accordo ritenuto soddisfacente da entrambi.
Si parla, in questi casi, di giustizia riparativa, che prende il posto della tradizionale giustizia con funzione retributiva, tipica delle dinamiche dei Tribunali, che invece mira al semplice accertamento della colpevolezza e alla punizione del reo.
Nella giustizia riparativa tipica della mediazione penale, il dialogo tra vittima e reo porta, da un lato, alla possibile eliminazione delle conseguenze negative del reato, e, dall’altro, facilita la riabilitazione sociale dello stesso colpevole, favorendo la creazione di un clima in cui l’amministrazione della giustizia rimane direttamente nelle mani dei cittadini e non ha bisogno di giudici terzi.
Mediazione penale nell’ordinamento italiano
Come detto, pur nell’impossibilità di introdurre nel nostro ordinamento una mediazione penale generalizzata, stante l’obbligatorietà costituzionale dell’azione penale, vi sono anche altri istituti che sono stati concepiti sulla base degli stessi presupposti che sono alla base della mediazione.
Pensiamo, ad esempio, all’istituto della messa alla prova, introdotto nel sistema penale da pochi anni, che, come dice il termine stesso, consente al reo di intraprendere un percorso di reinserimento sociale attraverso il quale dare dimostrazione di aver compreso il disvalore sociale delle proprie azioni.
Inoltre, principi simili a quelli che ispirano la mediazione sono rinvenibili anche nella disciplina della giustizia penale minorile, che spesso – purtroppo non sempre – riguarda reati di limitata rilevanza sociale o fattispecie in cui favorire il dialogo tra le parti contrapposte risulta particolarmente importante (v., ad esempio, gli episodi che nascono da atti di bullismo).