Mediazione obbligatoria per le liti relative alle associazioni in partecipazione

La mediazione è obbligatoria anche quando nasce un contrasto in materia di associazione in partecipazione tra lassociante e lassociato

Mediazione e contratti di associazione in partecipazione

Larticolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda in giudizio anche in materia di associazioni in partecipazione.

Leggi anche Quale tipo di controversia è materia di mediazione obbligatoria?

Ma cos’è il contratto di associazione in partecipazione? Quali sono le sue caratteristiche? Quali sono le controversie che possono nascere da questo contratto ed essere portate allattenzione di un organismo di mediazione come ADR Center?  

Cos’è il contratto di associazione in partecipazione

Il contratto di associazione in partecipazione è un accordo con il quale lassociante riconosce allassociato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari.

Lassociato ha diritto alla partecipazione se fornisce il suo apporto allattività.

Se lassociato è una persona fisica, il suo contributo non può consistere in una prestazione lavorativa, nemmeno in parte.

Il legislatore ha previsto il divieto di una controprestazione lavorativa perché non è raro che lassociazione in partecipazione nasconda un contratto di lavoro subordinato, privo però delle tutele che le legge prevede per i lavoratori subordinati.

Perché un contratto si possa inquadrare nellassociazione in partecipazione la partecipazione lavorativa deve avere pertanto precise caratteristiche:

  • lattività che lassociato svolge nella associazione in partecipazione non deve essere inserita in modo stabile nellorganizzazione dellazienda;
  • lassociato non deve essere escluso dalla partecipazione al rischio di impresa e dalla distribuzione di utili e perdite, queste ultime però nei limiti del suo apporto;
  • lassociato deve poter dire la propria, ossia deve potersi ingerire nella gestione della azienda.

Diritti e obblighi dellassociante e dellassociato

I diritti dellassociante e dellassociato che nascono dall’accordo di associazione in partecipazione sono indicati dallarticolo 2552 del Codice civile.

Ulteriori diritti e obblighi si ricavano dalle altre norme del codice dedicate a questo contratto.

Lassociante ha il diritto primario di gestire limpresa o il singolo affare, tanto è vero che i soggetti terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni solo nei suoi confronti.  

Costui ha lobbligo di riconoscere allassociato, per lapporto che questultimo fornisce allimpresa o al singolo affare, il diritto di partecipare agli utili.

Larticolo 2550 del codice vieta infine allassociante di attribuire partecipazioni ad altri associati senza prima avere chiesto e ottenuto il consenso degli associati che già fanno parte dellaccordo.

Lassociato ha il diritto di partecipare agli utili e alle perdite dellimpresa o del singolo affare. In cambio però deve dare il suo apporto.

Costui ha il diritto di manifestare il suo consenso o dissenso allattribuzione di partecipazioni nellimpresa o nellaffare ad altri soggetti, a meno che gli accordi non stabiliscano regole diverse.

In base a quanto stabilito dallaccordo, lassociato può esercitare un certo controllo sullimpresa o sul singolo affare.

In ogni caso, come stabilisce larticolo 2552 del codice, lassociato ha il diritto di ricevere il rendiconto per ogni singolo affare. Se invece lassociazione in partecipazione riguarda la gestione di unattività più complessa, allora il diritto al rendiconto ha scadenza annuale.

Mediazione obbligatoria: per quali controversie?

Lassociazione in partecipazione nasce da un contratto, per cui la prima ragione per la quale tra associato e associante può nascere una controversia è laccordo.

Si pensi, a titolo di esempio, ad una clausola contrattuale svantaggiosa per lassociato o a un comportamento contrario dellassociante rispetto a quanto concordato nel contratto.

Dallanalisi degli articoli del codice civile (2549- 2554) dedicati allassociazione in partecipazione si ricavano, come appena visto, anche diritti e obblighi a carico dellassociante e dellassociato.

La violazione dei diritti dellaltro o il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge rappresentano altre valide ragioni di un conflitto, che può sfociare in una causa, che richiede lesperimento preventivo e obbligatorio della mediazione.

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