La riforma Cartabia ha esteso la mediazione civile e commerciale obbligatoria al contratto di subfornitura disciplinato dalla legge n. 192/1998
La riforma Cartabia ha ampliato il numero delle materie per le quali la mediazione civile e commerciale è condizione di procedibilità della domanda in giudizio.
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 contempla infatti anche il contratto di subfornitura.
In caso di stipula di un contratto di subfornitura e successiva controversia la legge obbliga quindi le parti a tentare una soluzione stragiudiziale della lite prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Il contratto di subfornitura a cui si riferisce il sopra richiamato articolo 5 è regolamentato dalla legge n. 192 del 18 giugno 1998, che contiene la “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”.
L’articolo 1 definisce la subfornitura come l’accordo con cui un imprenditore si impegna a eseguire per conto di un’impresa committente le seguenti attività:
Il contratto di subfornitura deve essere redatto in forma scritta, se non si rispetta questa regola il contratto è nullo. Il subfornitore tuttavia, conserva il diritto al pagamento per le prestazioni che ha già reso al committente e al risarcimento delle spese che ha sostenuto in buona fede per dare esecuzione all’accordo.
Il prezzo dei beni o dei servizi che rappresentano l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro così da non dare origine a incertezze sulle rispettive e reciproche prestazioni. Il contratto deve indicare inoltre il prezzo convenuto, i tempi e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento e le caratteristiche specifiche del bene o del servizio oggetto dell’accordo.
Il pagamento del prezzo è soggetto alle regole contenute nell’articolo 3 della legge n. 192/1998. Il mancato rispetto del termine di pagamento costituisce titolo per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, come previsto dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
La subfornitura, una volta affidata, non può essere data a sua volta in subfornitura, a meno che non sia il committente ad autorizzarla per una quota che non può superare il 50% del valore, purché le parti nel contratto non si siano accordate per una misura percentuale superiore.
Altra importante caratteristica del contratto di subfornitura è il divieto di abusare della posizione di dipendenza economica, se si viene a creare uno squilibrio eccessivo di diritti e di obblighi tra le parti del contratto. A tale situazione può porre rimedio il giudice condannando l’impresa responsabile al risarcimento del danno; se poi la condotta abusante configura un comportamento contrario alle regole della concorrenza possono essere messi in atto rimedi specifici.
La subfornitura, come tutti i contratti, prevede quindi diritti e obblighi che, se non rispettati, possono dare vita a controversie. Un esempio è rappresentato dal mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’impresa committente. L’imprenditore, invece, nel realizzare la lavorazione può non rispettare il progetto o il prototipo dell’impresa committente.
Queste, come altre condotte, se portano allo scontro tra impresa committente e imprenditore, devono essere conciliate in via preliminare in sede di mediazione, procedura che può essere avviata presentando apposita istanza anche presso una delle sedi di ADR Center.
N.1
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