La modifica dell’art. 15 del dlgs n. 28/2010 sul rapporto tra mediazione e azione di classe per adeguarlo alle novità normative di questo istituto
Riforma Cartabia: novità sulla mediazione nell’azione di classe
La riforma Cartabia ha modificato l’articolo 15 del decreto legislativo n. 28/2010, dedicato alla mediazione nell’azione di classe, al fine di adeguare il testo alle novità normative che hanno riguardato questo istituto.
La disciplina dell’azione di classe a cui il suddetto articolo 15 rimanda è ora quella contenuta nell’articolo 840 bis del codice di procedura civile.
La legge n. 31/2019 ha infatti spostato la disciplina della class action dal codice del consumo al codice di procedura civile.
Il legislatore ha attuato questa novità per ampliare le situazioni, ma anche i soggetti che possono ricorrere alla class action.
Rinvio all’articolo 840 bis del codice di procedura civile
La nuova formulazione letterale dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 28/2010, per effetto della riforma Cartabia, è quindi cambiata rispetto alla formulazione originaria solo in relazione alla normativa di rinvio.
La normativa dell’azione di classe a cui la norma, prima della Riforma, faceva rinvio, era l’articolo 140 bis del codice del consumo contenuto nel decreto legislativo n. 206/2005.
La riforma ha disposto invece il rinvio all’articolo 840 bis del codice di procedura civile, punto di riferimento attuale della disciplina dell’azione di classe.
Azione di classe: l’articolo 840 bis del codice di procedura civile
Prima di analizzare la norma dedicata al rapporto tra mediazione e azione di classe occorre comprendere la disciplina di questo istituto, partendo proprio dall’articolo 840 bis c.p.c.
Il primo comma della norma precisa che si possono tutelare i diritti individuali omogenei anche con l’azione di classe. Questo significa che l’azione collettiva rappresenta un’alternativa, una possibilità di cui dispone il singolo rispetto all’azione individuale per tutelare i propri diritti.
I soggetti abilitati a promuovere un’azione di classe però sono solo organizzazioni o associazioni che devono essere iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, che operano senza fini di lucro e che hanno, tra i loro obiettivi statutari, anche la tutela dei diritti individuali omogenei.
L’azione di classe può anche essere avviata dal soggetto singolo, titolare di un diritto individuale omogeneo. Gli obiettivi dell’azione, sia essa singola che di classe, devono essere l’accertamento la responsabilità di chi ha tenuto la condotta lesiva e il risarcimento del danno o le restituzioni.
I soggetti contro i quali può essere avviata l’azione di classe sono le imprese, coloro che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità. L’azione deve contestare atti o condotte riconducibili a questi soggetti nello svolgimento delle loro attività tipiche.
Una volta avviata l’azione di classe può accadere che i ricorrenti vengano a mancare in tutto o in parte a causa di transazioni o conciliazioni che pongano fine alla lite.
In questi casi il giudice fissa un termine non inferiore ai 60 giorni e non superiore ai 90 giorni per dare la possibilità ai soggetti che hanno preso parte all’azione di classe di proseguire la causa collettiva.
Per proseguire l’azione però almeno uno dei soggetti aderenti deve costituirsi entro i termini indicati dal giudice, con l’assistenza di un avvocato. Il decorso di termini senza costituzione determina l’estinzione del procedimento. Estinzione che non impedisce al singolo e agli aderenti dell’azione estinta di intraprendere o un’azione individuale o una nuova azione di classe.
La nuova formulazione dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 28/2010
Le modifiche disciplinari dell’azione di classe non hanno modificato la sostanza del rapporto che questa ha con la procedura di mediazione.
Quando viene esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 840 bis c.p.c, se la conciliazione interviene dopo la scadenza del termine per aderire all’azione di classe, la conciliazione produce i suoi effetti nei confronti degli aderenti, che abbiano dato il loro consenso espresso alla procedura di mediazione, che può essere avviata con il deposito della relativa istanza presso una delle sedi di ADRcenter.