Mediazione facoltativa

Cos’è la mediazione facoltativa e in cosa si differenzia da quella obbligatoria. Tempi e costi della procedura e valore dell’accordo di mediazione

Mediazione facoltativa: cos’è e come funziona

La mediazione civile è un’opportunità a disposizione di quanti desiderino risolvere una controversia senza dover ricorrere al tribunale.

Nel nostro ordinamento sono previste alcune materie in cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio per poter procedere in giudizio. In tutti gli altri casi, si parla di mediazione facoltativa, perché la scelta di rivolgersi ad un mediatore è rimessa alla libera scelta delle parti.

Le materie in cui la mediazione è obbligatoria sono individuate dall’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. Rientrano tra queste le controversie in tema di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica o da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In tutte le altre materie, la mediazione è da considerarsi facoltativa: ad esempio, in ambito di rapporti di lavoro, contratti dei consumatori, risarcimento danni derivanti da cause diverse da quelle sopra citate, etc.

I vantaggi della mediazione facoltativa

Quali sono i motivi per cui le parti dovrebbero scegliere di rivolgersi a un mediatore, anziché ad un giudice, anche quando non vi sono obbligate dalla legge?

Innanzitutto, la mediazione facoltativa assicura un notevole risparmio di tempi e di costi rispetto al giudizio ordinario.

Infatti, il procedimento di mediazione si risolve, di regola, nell’arco di alcuni incontri e la legge prevede che debba avere una durata massima di tre mesi. Come si vede, una tempistica molto differente rispetto alle consuete lungaggini dei Tribunali.

Anche sul fronte dei costi, inoltre, vi sono indubbi vantaggi per chi opta per la mediazione facoltativa, dal momento che l’attivazione del procedimento di mediazione prevede solo il versamento di una quota pari a 40,00 euro (80,00 euro per le cause di valore superiore a 250.000 euro), e solo se la procedura va oltre il primo incontro è previsto il pagamento dell’onorario in favore dell’organismo di mediazione.

Un altro indubbio vantaggio dal punto di vista economico è rappresentato dal fatto che nella mediazione facoltativa (diversamente da quanto accade nei casi di mediazione obbligatoria) le parti possono scegliere di partecipare personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, evitando quindi di affrontare i costi della relativa parcella.

La procedura di mediazione civile

Per instaurare una procedura di mediazione facoltativa è sufficiente rivolgersi ad uno degli organismi di mediazione autorizzati dal Ministero, come ADR Center. L’organismo nominerà uno dei mediatori abilitati che operano nel suo ambito, a cui verrà assegnata la singola controversia.

Il mediatore è un professionista appositamente formato, che ha il compito di favorire la riconciliazione tra le parti o comunque di guidarle alla ricerca di una soluzione condivisa che, a fronte di reciproche concessioni, soddisfi entrambe.

Le parti, così come sono libere di rivolgersi ad un mediatore, rimangono sempre libere di interrompere in qualsiasi momento la propria partecipazione alla procedura di mediazione facoltativa.

A tal riguardo, va ricordato che, così come accade nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, anche nella mediazione facoltativa può risultare rilevante la decisione di una parte di non partecipare, senza giustificato motivo, neanche al primo incontro. In tal caso, infatti, se viene successivamente instaurato un giudizio relativo alla medesima controversia, il giudice potrà desumere argomenti di prova a lei sfavorevoli, ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Quando, invece, la mediazione prosegue, ma nel corso dei successivi incontri non si giunge a una soluzione, il mediatore è tenuto a formulare alle parti una proposta di accordo. Tale proposta non è vincolante, perché ciascuna delle parti è libera di non aderirvi.

Se invece l’accordo viene raggiunto, il verbale che ne riporterà il contenuto avrà valore di titolo esecutivo e perciò potrà essere utilizzato per ottenere l’esecuzione forzata degli obblighi in esso previsti, in caso di mancato spontaneo adempimento.

Va ricordato, infine, che la mediazione facoltativa può essere chiesta anche in corso di giudizio, su richiesta avanzata al giudice dalle parti di comune accordo.

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