Mediazione e responsabilità medica: per quali danni?

Mediazione civile: quali danni si possono chiedere nelle controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria

Malasanità e mediazione civile: guida ai danni risarcibili
L’ordinamento giuridico italiano riconosce il diritto al risarcimento per tutti i pregiudizi subiti in conseguenza di episodi di malasanità. La mediazione civile, obbligatoria in materia risarcitoria derivante da responsabilità sanitaria, rappresenta un’opportunità preziosa per risolvere bonariamente la controversia, definendo in maniera chiara e completa le diverse voci di danno che possono essere richieste. Occorre tuttavia ricordare che la responsabilità medico-sanitaria si configura diversamente a seconda del soggetto danneggiato.
Il paziente, instaurando un vero e proprio rapporto contrattuale di spedalità con la struttura sanitaria (ospedale o clinica), potrà far valere una responsabilità di tipo contrattuale, salvo eccezioni.
I familiari del paziente che ha subito gravi lesioni o è deceduto, invece, potranno agire per responsabilità extracontrattuale, derivante da un fatto illecito che ha leso i loro diritti.
In entrambi i casi, la richiesta di risarcimento danni in sede di mediazione civile si articola in due grandi categorie: i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali. Analizziamo nel dettaglio ciascuna di queste voci.

Danni patrimoniali: l’aspetto economico del pregiudizio
I danni patrimoniali rappresentano le ripercussioni economiche negative che il paziente ha subito o dovrà affrontare in futuro a causa dell’errore medico. All’interno di questa categoria, si distinguono il danno emergente e il danno da lucro cessante.

1) Danno emergente  (h3)
Il danno emergente comprende tutte le spese che il paziente ha dovuto affrontare al momento della liquidazione del danno, collegate all’evento di malasanità. Questa voce include, in primo luogo, le spese mediche e riabilitative, le spese per visite mediche specialistiche, consulenze di parte (medico-legali e legali), e le spese vive sostenute per avviare e sostenere la procedura di mediazione e un eventuale successivo giudizio. Qualsiasi esborso economico direttamente causato dall’evento di malasanità e volto a mitigarne le conseguenze rientra in questa categoria.

2) Danno da lucro cessante (h3)
Il danno da lucro cessante, invece, si riferisce alla perdita di guadagno che il paziente subirà in futuro a causa dell’impossibilità (totale o parziale) di svolgere la propria attività lavorativa come faceva prima dell’evento dannoso. Questo pregiudizio può manifestarsi come una perdita della capacità lavorativa generica, ovvero l’inabilità a svolgere qualsiasi tipo di lavoro confacente alle proprie attitudini, oppure come una perdita della capacità lavorativa specifica, che riguarda l’impossibilità di continuare a svolgere la professione o l’attività lavorativa precedentemente esercitata. Questo risarcimento per lucro cessante non è riservato unicamente a chi percepiva già un reddito da lavoro al momento dell’evento di malasanità.

Danni non patrimoniali: l’aspetto personale della lesione
La categoria dei danni non patrimoniali è più complessa e sfaccettata, comprendendo una serie di pregiudizi che colpiscono la sfera personale e affettiva del paziente e dei suoi familiari.

1) Danno biologico (h3)
Il danno biologico rappresenta la lesione all’integrità psicofisica del paziente, ovvero il peggioramento delle sue condizioni di salute rispetto a quelle preesistenti all’errore medico. Questa lesione può essere di natura fisica (come l’asportazione di un organo, la perdita di un arto, una cicatrice invalidante) o psichica (come lo sviluppo di un disturbo post-traumatico da stress a seguito di un intervento mal riuscito). Il danno biologico viene accertato e quantificato attraverso una consulenza medico-legale, che valuta la natura delle lesioni. Il danno biologico può essere riconosciuto anche ai familiari del paziente qualora le gravi lesioni subite dal congiunto abbiano compromesso significativamente la loro salute psicofisica.

2) Danno morale  (h3)
Il danno morale si configura come la sofferenza interiore, il dolore e il turbamento d’animo provati dal paziente e/o dai suoi familiari a seguito dell’evento di malasanità. A differenza del danno biologico psichico, il danno morale non è suscettibile di una valutazione medico-legale diretta, ma può essere provato attraverso presunzioni basate sulle concrete ripercussioni negative causate dall’errore medico.

3) Danno esistenziale (h3)
Il danno esistenziale si concretizza nel peggioramento significativo delle abitudini di vita e delle relazioni sociali del paziente (o dei suoi familiari) a causa dell’evento dannoso. Deve trattasi di un’alterazione profonda delle attività quotidiane e della capacità di realizzarsi nella vita esterna.

4) Perdita del rapporto parentale (h3)
I familiari di un paziente deceduto o gravemente leso a causa di malasanità hanno diritto a un autonomo risarcimento per la perdita (in caso di decesso) o la lesione (in caso di gravi lesioni) del rapporto parentale. Questo danno non patrimoniale, rivendicato iure proprio dai familiari, consiste nello sconvolgimento del sistema di vita familiare, basato sull’affetto e sulla quotidianità del rapporto con il congiunto.

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