Collegamento tra mediazione civile e commerciale e provvedimenti cautelari in base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5 del D.lgs n. 28/2010
Mediazione compatibile con i provvedimenti cautelari
La disciplina della mediazione civile e commerciale contempla i provvedimenti cautelari nel comma 5 dell’articolo 5, che così dispone: “Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.” La formulazione non è delle più chiare. Per fortuna la giurisprudenza è intervenuta per chiarire i punti oscuri di questo collegamento tra la procedura di mediazione e i provvedimenti cautelari.
Obbligo di mediazione escluso per i provvedimenti cautelari
Il Tribunale di Bari nella recente sentenza del 6 marzo 2025 nella causa RG 11920/2024 chiarisce infatti che il comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 enuncia un principio processuale fondamentale: i procedimenti cautelari sono esclusi dall’obbligo di esperire il tentativo di mediazione. Questa esclusione si basa sulla natura stessa della giurisdizione cautelare, che è intrinsecamente strumentale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, un diritto sancito dall’articolo 24 della Costituzione. L’imposizione del previo tentativo di conciliazione, infatti, frustrerebbe questa esigenza di effettività. L’obiettivo della mediazione obbligatoria è quello di favorire una risoluzione preventiva e più rapida delle controversie, nell’interesse generale di un celere soddisfacimento delle situazioni sostanziali. Tuttavia, questo interesse viene meno quando si parla di azioni cautelari. Queste ultime, per loro natura, mirano a tutelare esigenze che richiedono una risposta necessariamente immediata. La celerità e l’urgenza tipiche delle misure cautelari sono quindi incompatibili con i tempi e le finalità della mediazione obbligatoria.
Natura dei provvedimenti cautelari
La non obbligatorietà della mediazione in relazione ai provvedimenti cautelari deve rinvenirsi pertanto nella natura degli stessi. Nel contesto del processo civile, i provvedimenti cautelari sono infatti misure giuridiche urgenti e provvisorie perchè producono effetti solo per un periodo limitato di tempo. La loro efficacia viene a cessare nel momento in cui interviene una decisione definitiva sul merito della controversia o quando viene accertato che il diritto per cui sono stati emessi non esiste. Non sono quindi una soluzione definitiva, ma un “ponte” temporaneo per proteggere un diritto in attesa del giudizio finale. Essi sono previsti perchè il sistema giudiziario, per sua natura, richiede tempo. Questo lasso temporale tra l’inizio di una controversia e la sua risoluzione definitiva può esporre il titolare di un diritto a rischi concreti. È qui che intervengono i provvedimenti cautelari: essi garantiscono che, al termine del processo, la parte vincitrice possa effettivamente godere del proprio diritto. Servono in sostanza a conservare lo status quo o a evitare che la situazione si deteriori irrimediabilmente in attesa della decisione finale.
Mediazione obbligatoria e rapporto con il successivo giudizio di merito
Attenzione quindi a non fare confusione tra giudizio cautelare e successivo giudizio di merito quando si parla di mediazione. La Corte di Cassazione, infatti, nella sentenza n. 28695/2023 ha messo in evidenza che“lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (…)”, norma che si giustifica alla luce del principio secondo cui “le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” (Corte cost. n. 190 del 1985). Tale disposizione riguarda la possibilità di invocare la tutela cautelare ante causam a prescindere dall’instaurazione del procedimento medio-conciliativo, e non la procedibilità del giudizio di merito da cui dipende la conservazione dell’efficacia del provvedimento cautelare (…) L’autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare ante causam rende implausibile l’argomento della sua ontologica estraneità all’ambito di operatività dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010.”
N.1
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