Mediazione e processo efficiente, due facce della stessa medaglia

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In questo momento storico si torna a parlare di efficientamento della macchina della giustizia. Il governo guarda alla mediazione. Che contributo può dare?

La Ministra Marta Cartabia ha meritoriamente inserito il rafforzamento della mediazione tra le azioni principali della riforma della giustizia civile inserita nel Recovery Plan. Insieme al completamento degli organici e alle assunzioni per l’ufficio del processo, il rafforzamento della mediazione può contribuire molto alla riduzione delle iscrizioni e delle pendenze, oltre alla coesione sociale e al contenimento dei costi e tempi del contenzioso. La mediazione e un processo efficiente in tribunale, sono due facce della stessa medaglia che si rafforzano a vicenda.

Quali sono i risultati a oggi? Quanti sono i conteziosi civili che vengono risolti con gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie?

Innanzitutto, è bene ricordare che la partecipazione al primo incontro di mediazione, con la prosecuzione volontaria come condizione di procedibilità, è prevista attualmente in un numero molto limitato di ambiti, pari al 15% delle materie del civile. In queste materie, i risultati positivi sono incontestabili. Il numero delle procedure proseguite volontariamente dopo il primo incontro sono circa 44.000 all’anno e gli accordi di conciliazione sfiorano le 20.000 unità. Diversi indicatori segnalano poi l’effetto deflattivo in Tribunale prodotto dal primo incontro di mediazione, con punte fino a -50 % di iscrizioni.

Si potrebbe fare di più?

Gli emendamenti presentati dal Governo al Senato nel disegno di legge delega sulla riforma del processo civile, sulla base dei lavori della Commissione Luiso, vanno nella direzione giusta. Si tenga presente però che l’87% delle mediazioni avviate, proviene ancora dalle materie in cui il primo incontro è previsto come condizione di procedibilità. In assenza di tale requisito, la mediazione è avviata solo nel 13% dei casi. Quindi si poteva prevedere un’estensione più marcata del primo incontro di mediazione in tutte le materie del contenzioso civile vertenti su diritti disponibili.  

Quali sono le maggiori resistenze?

Molta acqua è passata sotto i ponti dall’introduzione della mediazione in Italia. Oggi non c’è alcuna resistenza da parte delle rappresentanze istituzionali dell’avvocatura e dei giudici. In particolare, gli avvocati hanno costatato che il primo incontro di mediazione – gestito con professionalità – è uno strumento utile, poco costoso e veloce per far incontrare tutte le parti e prendere una decisione informata sul proseguimento o meno della mediazione. Forse, manca ancora la “spallata” finale in Italia per equiparare gli strumenti stragiudiziali a quelli giudiziari, per il comune scopo della soluzione dei conflitti.

Come si possono superare?

Come detto, le proposte di modifica al D.Lgs 28/10 della Ministra Cartabia vanno nella giusta direzione soprattutto nell’istituzione di un fondo annuale di oltre 60 milioni per incentivi fiscali ed economici, tra cui il credito d’imposta per gli onorari pagati dal cliente all’avvocato che lo assiste in mediazione e il rimborso totale o parziale del contributo unificato.

In concreto da cosa si dovrebbe partire?

Dall’approvazione dei principi di delega in Parlamento e dalla redazione il più presto possibile della legge delega e parallelamente della modifica del Decreto Ministeriale 180 che innalzerà i criteri di qualità degli organismi di mediazione e dei mediatori.

La formazione e la preparazione degli operatori del diritto interessati a questo settore di attività è sufficiente? Andrebbe ulteriormente incentivata?

Ancora pochissime Facoltà di Giurisprudenza offrono materie come tecniche di negoziazione e mediazione per la risoluzione dei conflitti. Nessuna facoltà la prevede come materia “obbligatoria”. Inoltre, come in molti altri paesi, l’assistenza in mediazione per risolvere il contenzioso dei clienti dovrebbe rientrare tra le materie oggetto dell’esame per diventare avvocati. Da questo punto di vista la strada è ancora molto lunga.

ADR Center come si presenta all’appuntamento con gli obiettivi fissati dal Pnrr?

Dal 1998 abbiamo contribuito a portare la mediazione in Italia e per 23 anni abbiamo selezionato attentamente i nostri mediatori e i partner con cui aprire le nostre sedi in tutta Italia. Continueremo progressivamente ad aprirne di nuove che si aggiungeranno alle attuali 50 in Italia e 15 all’estero tramite la rete di ADR Center Global. In particolare, rafforzeremo il processo di digitalizzazione di tutta la procedura di mediazione, dal deposito dell’istanza, agli incontri alla redazione e firma dei verbali.

Avete in progetto investimenti o nuove iniziative?

Dopo una lunga preparazione, la nuova iniziativa che stiamo lanciando in queste settimane è il Manifesto del Conflitto Sostenibile. Un nuovo approccio trasversale per prevenire, gestire e risolvere i conflitt. 

 

IL MODELLO ITALIANO DI MEDIAZIONE
Con la riforma del D.Lgs 28/10, il Decreto del Fare ha introdotto nell’ordinamento italiano, a partire dal 20 settembre 2013, un sistema di mediazione originale nel panorama internazionale, incentrato sull’obbligo delle parti di partecipare unicamente a un “primo incontro” di mediazione, come condizione di procedibilità  in alcune materie del contenzioso civile e commerciale. All’esito del primo incontro le parti sono libere di procedere o meno con il tentativo di mediazione, superando cos  ogni possibile obiezione in merito alla costituzionalità della norma.

Uno studio realizzato da ADR Center analizza i dati forniti dal Ministero della Giustizia degli ultimi 10 anni in Italia, con particolare riferimento al meccanismo chiave del modello, ossia il primo incontro di mediazione, al fine di valutarne
l’efficacia come meccanismo volto a favorire la mediazione delle liti.

Risultati della ricerca
Il primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità richiesto in una percentuale molto limitata pari al 15% del contenzioso Civile ordinario. Nel 2019 il totale delle iscrizioni nei tribunali italiani in ambito di Giustizia civile   stato di 2.446.802. Il D.Lgs 28/10 relativo alle mediazioni   applicabile solo alla macro-materia denominata “Civile ordinario”, ma a questa vanno sottratte diverse materie (come separazioni e divorzi, stato della persona, contenzioso fallimentare, famiglia, agraria e materia minorile) a cui non è applicabile la mediazione. Ne consegue che le iscrizioni presso i tribunali italiani di controversie potenzialmente soggette a mediazione sono state 211.619. Di queste, solo 80.717 iscrizioni sono state oggetto di un primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità che rappresentano il: 3% del totale di 2.446.802 delle iscrizioni in ambito di Giustizia civile; 15% del totale di 520.864 delle iscrizioni del Civile ordinario; 38% del totale di 211.619 delle iscrizioni delle materie contenziose civili e commerciali.

A sette anni dalla riforma, l’87% delle mediazioni avviate proviene nelle materie in cui il primo incontro di mediazione previsto come condizione di procedibilità. In assenza di tale requisito, la mediazione   avviata solo nel 13% dei casi.
Il numero delle procedure di mediazioni   stabile in circa 44.000 procedure all’anno, pari a quasi il 50% del numero delle iscrizioni in tribunale nelle materie oggetto del primo incontro. Anche gli accordi di conciliazione sfiorano stabilmente le 20.000 unità all’anno. Diversi indicatori avvalorano la tesi dell’effetto deflattivo delle iscrizioni in Tribunale prodotto dal primo incontro di mediazione, pari a – 20%, dopo il primo anno e giunto nel tempo fino a raggiungere la media di circa – 40% con punte fino a – 50%.

Un’estensione del primo incontro di mediazione all’85% delle materie del contenzioso civile e commerciale porterebbe a una riduzione significativa delle iscrizioni dei tribunali agevolando procedure volontarie di negoziazione e di mediazione.

 

 

 

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