Requisiti per l’ammissione al patrocinio gratuito in sede di mediazione con focus sui limiti reddituali previsti dal DPR n. 115/2002
L’articolo 15 ter del decreto legislativo n. 28/2010, in vigore dal 30 giugno 2023, stabilisce che per poter beneficiare del gratuito patrocinio in sede di mediazione, il richiedente deve risultare titolare di “un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione non superiore all’importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.”
Vediamo quindi che cosa prevedono queste due norme, che stabiliscono le condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio gratuito.
L’articolo 76, al primo comma stabilisce che può essere ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato il titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 12. 838,01, come aggiornato da ultimo dal decreto del 20 maggio 2023.
Il comma 2 dispone però che, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da dichiarare per presentare la domanda di ammissione al patrocinio gratuito è quello rappresentato dalla somma di tutti i redditi conseguiti nello stesso periodo da tutti i componenti della famiglia, compreso quello l’istante.
Per determinare i limiti di reddito il comma 3 richiede che si tenga conto anche dei redditi non soggetti a IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o soggetti a imposta sostitutiva.
L’articolo 77 prevede invece che i limiti reddituali per accedere al patrocinio vengano adeguati ogni due anni in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferiti al biennio precedente, con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il reddito di chi presenta l’istanza non è il solo requisito che la legge richiede per essere ammessi al patrocinio.
L’istanza, dal punto di vista formale, in base a quanto previsto dall’art. 78 del DPR n. 115/2002, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato e la sua firma deve essere autenticata dal difensore.
Dal punto di vista contenutistico invece l’istanza deve indicare nello specifico la richiesta di ammissione al patrocinio, i dati anagrafici e il codice fiscale dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica.
Il richiedente deve poi produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’articolo 76 e l’impegno di comunicare eventuali variazioni di reddito verificatesi nell’anno precedente, nel termine di 30 giorni “dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.”
Se a fare domanda è lo straniero che non fa parte dell’UE o l’apolide per i redditi che vengono prodotti all’estero costui deve presentare una “certificazione dell’autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato”. Se non è possibile presentare questa certificazione, l’istanza può essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Attenzione però, perché si può essere ammessi al patrocinio gratuito per la procedura di mediazione solo nei casi in cui la stessa, ai sensi del comma 1, art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, sia condizione di procedibilità della domanda nelle materie previste e solo se in sede di conciliazione il richiedente raggiunga un accordo con la controparte.
Leggi anche: “Patrocinio gratuito nella mediazione: sanzioni e controlli della Guardia di Finanza”
N.1
del registro al Ministero della Giustizia
Headquarters
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 Roma (RM)
Telefono: +39 06360937
Email: info@adrcenter.com
P.Iva: IT14722131001
Seguici su:
Menu
Link Utili
Il Gruppo
Powered by EfestoDev