L’articolo 6 del dlgs n. 28/2010 esclude l’applicazione della sospensione feriale al termine di durata della procedura di mediazione
La mediazione è una procedura stragiudiziale per la risoluzione, alternativa al giudizio, delle controversie civili e commerciali. La snellezza delle forme e la durata limitata ne fanno uno degli strumenti più efficienti per porre fine alle controversie tra privati. Risultato che non sarebbe possibile in giudizio, a causa delle formalità eccessive previste dal processo civile e dei tempi della giustizia. Tempi che vengono ulteriormente allungati dal periodo di sospensione feriale dei termini in base a quanto previsto dalla legge n. 742/1969, dedicata proprio alla “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.”
L’articolo 1 di questa legge, in materia civile, dispone infatti che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.”
Fatte queste considerazioni per il processo civile, come ci si regola per la mediazione? La procedura finalizzata a conciliare le controversie in un contesto deformalizzato è soggetta ai termini di sospensione feriale?
L’unico riferimento normativo relativo alla mediazione e alla sospensione feriale è l’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la durata del procedimento di mediazione e che così dispone: “1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale. 3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.”
Dalla lettera della norma appare evidente come la mediazione non sia soggetta alla sospensione feriale dei termini. Ad agosto quindi, periodo feriale per quasi per tutti i settori, compreso quello della giustizia, si possono tenere gli incontri di mediazione.
La disposizione che esclude la sospensione feriale per la mediazione ha come destinatari non solo le parti, al fine di garantire loro tempi brevi di soluzione delle liti, ma soprattutto gli organismi di mediazione e il mediatore.
Questi soggetti devono avere infatti la possibilità di programmare una scaletta di incontri in giornate il più possibile ravvicinate per scongiurare un’inutile dilatazione dei tempi. Del resto uno dei motivi che rendono più appetibile la mediazione è proprio la sua breve durata. Questo non significa ovviamente che in mediazione non possano sorgere esigenze particolari con riflessi inevitabili sui tempi della procedura, come la nomina di un tecnico esperto tenuto ad effettuare i necessari approfondimenti. E’ necessario tuttavia, proprio per evitare che i tempi si dilatino a dismisura, dare la possibilità agli organismi e ai mediatori di fissare gli incontri anche nel mese di agosto.
Leggi anche “I termini e la durata della mediazione civile dopo la riforma”
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