Mediazione civile e commerciale: qual è il suo rapporto con il contratto di transazione previsto dall’articolo 1965 c.c. e seguenti?
Mediazione e contratto di transazione
La procedura di mediazione ha un ruolo cruciale nella risoluzione delle controversie in via stragiudiziale. Questo metodo, introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto legislativo n. 28/2010, punta a ridurre il contenzioso giudiziario e a promuovere una composizione amichevole delle liti. Ma quale è la natura giuridica dell’accordo raggiunto in mediazione? Una risposta arriva dall’articolo 1965 del Codice civile, che disciplina il contratto di transazione. Vediamo come si incrociano questi due istituti.
L’accordo di mediazione come transazione
L’accordo di mediazione si configura come una forma di transazione, secondo l’articolo 1965 del Codice civile. La transazione è definita infatti come il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite già avviata o ne prevengono una futura. Questo concetto si sposa perfettamente con lo scopo della mediazione: risolvere una controversia evitando il ricorso al processo.
Nella mediazione le parti si avvalgono di un mediatore, che facilita il dialogo e favorisce in effetti un accordo. Tale accordo, pur derivando da una procedura assistita, ha gli stessi effetti della transazione. Lo stesso possiede forza di legge tra le parti e, se redatto in forma autentica, è trascrivibile nei registri pubblici. Inoltre, all’accordo si ritiene che siano applicabili le norme del Capo XXV del codice civile (articoli da 1965 a 1976 del Codice civile), con alcune e importanti conseguenze di tipo pratico.
Implicazioni dell’applicazione della disciplina della transazione
La riconduzione dell’accordo di mediazione alla transazione comporta che lo stesso non possa essere annullato per errore di diritto, come stabilisce l’articolo 1969 del Codice civile. Qualora una parte desideri impugnare l’accordo per la scoperta di documenti nuovi, questo sarà possibile solo nei casi specifici previsti dall’art. 1975 del Codice civile. Questo articolo stabilisce infatti che l’impugnazione è ammessa solo se tali documenti erano stati occultati dalla controparte.
Giurisprudenza: natura transattiva dell’accordo di mediazione
La giurisprudenza nel tempo ha consolidato la natura transattiva dell’accordo di mediazione. Il Tribunale di Como ad esempio, nella sentenza del 2 febbraio 2012, ha chiarito che l’accordo di mediazione, anche in materia di diritti reali, è trascrivibile ai sensi dell’articolo 2643 del Codice civile. Questo come conseguenza dell’articolo 11 del Decreto legislativo n. 28/2010, che attribuisce all’accordo di mediazione il valore di un contratto valido ed efficace per trasferire diritti.
Anche il Tribunale di Milano nella sentenza del 13 luglio 2020 ha affrontato questo tema. Secondo il giudice, un accordo di mediazione tra eredi che regoli questioni complesse, come l’indegnità a succedere o la remissione di querele, si qualifica come una transazione divisoria. Tale accordo non è impugnabile per sproporzione tra le attribuzioni patrimoniali, confermando l’efficacia stabilizzante della mediazione.
Mediazione civile assimilabile alla transazione
La mediazione è uno strumento efficace per prevenire e risolvere liti, ma il suo valore non si limita alla funzione deflattiva. L’accordo di mediazione, assimilabile a una transazione, beneficia di tutte le garanzie e gli effetti giuridici previsti dal codice civile per questo contratto.
Questa assimilazione inoltre sottolinea l’importanza della mediazione come alternativa al contenzioso. Essa non solo permette alle parti di risolvere la lite in modo rapido e conveniente, ma garantisce anche un’elevata stabilità degli accordi raggiunti. Tuttavia, come ogni contratto, anche l’accordo di mediazione richiede attenzione e trasparenza, per evitare successivi contenziosi. Le norme codicistiche applicabili, in particolare l’articolo 1975 del Codice civile., costituiscono un presidio fondamentale per assicurare equità e buona fede nella procedura.
Leggi anche: La mediazione: istituto di giustizia consensuale
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