Mediazione civile e commerciale e arbitrato bancario e finanziario: caratteristiche delle due procedure ed elementi di contatto
L’evoluzione del diritto civile e bancario ha progressivamente favorito strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution), con l’obiettivo di deflazionare il carico di lavoro dei tribunali ordinari. Tra questi, spiccano l’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) e la mediazione civile, procedure diverse per natura e struttura, ma strettamente collegate nel settore creditizio.
L’Arbitrato Bancario Finanziario
L’ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale “specializzato”, istituito dall’art. 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) e sostenuto dalla Banca d’Italia. Si rivolge esclusivamente alle controversie tra clienti e intermediari (banche, istituti di moneta elettronica, gestori di crediti in sofferenza).
Le caratteristiche dell’Arbitrato Bancario Finanziario lo rendono particolarmente vantaggioso e appetibile come strumento di risoluzione.
Il ricorso è semplice, online e non richiede l’assistenza di un avvocato. Il costo è puramente simbolico, solo 20 euro, rimborsabili in caso di accoglimento.
La procedura è prevista per la richiesta di somme fino a 200.000 euro. Per l’accertamento di diritti, invece, consegna di documenti, non vi sono limiti di importo. Non sono ammesse controversie su operazioni anteriori al sesto anno precedente il ricorso, inoltre l’ABF non si occupa di investimenti, che sono di competenza dell’ACF presso la Consob, né di assicurazioni, di competenza dell’Arbitrato assicurativo.
L’ABF decide chi ha ragione “secondo diritto”. Sebbene le sue decisioni non siano vincolanti come una sentenza, in ogni caso le parti possono sempre rivolgersi al giudice, il tasso di adesione spontanea delle banche è altissimo.
Se la decisione accerta l’inadempimento della banca questo comporta una sanzione reputazionale gravissima, che consiste nella pubblicazione del nome dell’intermediario inadempiente sul sito dell’ABF per 5 anni.
La mediazione civile e commerciale
La mediazione civile e commerciale, invece, è una procedura in cui un terzo imparziale (il mediatore) assiste le parti per trovare un accordo amichevole. A differenza dell’ABF, dove un Collegio “giudica”, nella mediazione l’obiettivo è il consenso tra le parti.
Con la Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), l’ambito della mediazione obbligatoria è stato ampliato. Per materie come contratti bancari, finanziari e assicurativi, la mediazione è una condizione di procedibilità. Questo significa che non si può iniziare una causa davanti al giudice senza aver prima tentato la mediazione o una procedura equivalente.
Dal punto di vista procedurale, a differenza dell’ABF, nella mediazione civile le parti devono essere obbligatoriamente assistite da un avvocato. In caso poi di opposizione a decreto ingiuntivo in ambito bancario, la giurisprudenza (Cassazione SS.UU. 19596/2020) ha chiarito che l’onere di avviare la mediazione spetta all’istituto di credito (creditore opposto), pena la revoca del decreto stesso.
Rapporto tra ABF e Mediazione
Il legame tra queste due procedure è definito dall’equivalenza funzionale stabilita dal d.lgs. 28/2010. L’aspetto più rilevante, infatti, è che il ricorso all’ABF è considerato equipollente al tentativo obbligatorio di mediazione. Ciò significa che il cliente che ha ottenuto una decisione, anche sfavorevole dall’ABF ha soddisfatto la condizione di procedibilità prevista dalla legge e può citare la banca direttamente in giudizio, senza dover passare per un organismo di mediazione civile.
Esistono tuttavia dei binari di esclusione reciproca per evitare duplicazioni:
In conclusione, l’ABF si configura come uno strumento agile e tecnico per il cliente bancario, mentre la mediazione rimane il passaggio obbligato e più formale qualora si scelga la via del contenzioso giudiziario assistito. I due sistemi tuttavia sono integrati in un’unica strategia di tutela stragiudiziale del cittadino.
Leggi anche: Presentare un ricorso all’Arbitro bancario finanziario
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