Mediazione e arbitrato bancario finanziario: caratteristiche e relazione

Mediazione civile e commerciale e arbitrato bancario e finanziario: caratteristiche delle due procedure ed elementi di contatto

L’evoluzione del diritto civile e bancario ha progressivamente favorito strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution), con l’obiettivo di deflazionare il carico di lavoro dei tribunali ordinari. Tra questi, spiccano l’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) e la mediazione civile, procedure diverse per natura e struttura, ma strettamente collegate nel settore creditizio.

L’Arbitrato Bancario Finanziario
L’ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale “specializzato”, istituito dall’art. 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) e sostenuto dalla Banca d’Italia. Si rivolge esclusivamente alle controversie tra clienti e intermediari (banche, istituti di moneta elettronica, gestori di crediti in sofferenza).
Le caratteristiche dell’Arbitrato Bancario Finanziario lo rendono particolarmente vantaggioso e appetibile come strumento di risoluzione.
Il ricorso è semplice, online e non richiede l’assistenza di un avvocato. Il costo è puramente simbolico, solo 20 euro, rimborsabili in caso di accoglimento.
La procedura è prevista per la richiesta di somme fino a 200.000 euro. Per l’accertamento di diritti, invece, consegna di documenti, non vi sono limiti di importo. Non sono ammesse  controversie su operazioni anteriori al sesto anno precedente il ricorso, inoltre l’ABF non si occupa di investimenti, che sono di competenza dell’ACF presso la Consob, né di assicurazioni, di competenza dell’Arbitrato assicurativo.
L’ABF decide chi ha ragione “secondo diritto”. Sebbene le sue decisioni non siano vincolanti come una sentenza, in ogni caso le parti possono sempre rivolgersi al giudice, il tasso di adesione spontanea delle banche è altissimo.
Se la decisione accerta l’inadempimento della banca questo comporta una sanzione reputazionale gravissima, che consiste nella pubblicazione del nome dell’intermediario inadempiente sul sito dell’ABF per 5 anni.

La mediazione civile e commerciale
La mediazione civile e commerciale, invece, è una procedura in cui un terzo imparziale (il mediatore) assiste le parti per trovare un accordo amichevole. A differenza dell’ABF, dove un Collegio “giudica”, nella mediazione l’obiettivo è il consenso tra le parti.
Con la Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), l’ambito della mediazione obbligatoria è stato ampliato. Per materie come contratti bancari, finanziari e assicurativi, la mediazione è una condizione di procedibilità. Questo significa che non si può iniziare una causa davanti al giudice senza aver prima tentato la mediazione o una procedura equivalente.
Dal punto di vista procedurale, a differenza dell’ABF, nella mediazione civile le parti devono essere obbligatoriamente assistite da un avvocato. In caso poi di opposizione a decreto ingiuntivo in ambito bancario, la giurisprudenza (Cassazione SS.UU. 19596/2020) ha chiarito che l’onere di avviare la mediazione spetta all’istituto di credito (creditore opposto), pena la revoca del decreto stesso.

Rapporto tra ABF e Mediazione
Il legame tra queste due procedure è definito dall’equivalenza funzionale stabilita dal d.lgs. 28/2010. L’aspetto più rilevante, infatti, è che il ricorso all’ABF è considerato equipollente al tentativo obbligatorio di mediazione. Ciò significa che il cliente che ha ottenuto una decisione, anche sfavorevole dall’ABF ha soddisfatto la condizione di procedibilità prevista dalla legge e può citare la banca direttamente in giudizio, senza dover passare per un organismo di mediazione civile.

Esistono tuttavia dei binari di esclusione reciproca per evitare duplicazioni:

  • un ricorso ABF è inammissibile se la controversia è già al vaglio di un giudice o di un mediatore;
  • è invece possibile ricorrere all’ABF se una procedura di mediazione si è conclusa negativamente o se il cliente non ha aderito a una mediazione avviata dalla banca;
  • mentre la mediazione si conclude con un accordo, in caso di esito positivo della procedura, l’ABF conclude l’iter con una decisione motivata di un Collegio, che valuta la fondatezza giuridica delle pretese.

In conclusione, l’ABF si configura come uno strumento agile e tecnico per il cliente bancario, mentre la mediazione rimane il passaggio obbligato e più formale qualora si scelga la via del contenzioso giudiziario assistito. I due sistemi tuttavia sono integrati in un’unica strategia di tutela stragiudiziale del cittadino.

Leggi anche: Presentare un ricorso all’Arbitro bancario finanziario

Articoli correlati

Accordo di conciliazione e atto notarile, il notaio Saraceno: «Per le agevolazioni serve un trasferimento con effetti reali immediati»

Leggi l’articolo

Usucapione in mediazione, il notaio Saraceno: «L’accordo non ha efficacia purgativa, le trascrizioni contro l’usucapito restano opponibili»

Leggi l’articolo

la mediazione è la strada del futuro

La mediazione è la strada del futuro: perché gli avvocati devono imparare a negoziare davvero

Per molti anni una parte dell’avvocatura ha considerato la mediazione quasi come un corpo estraneo al proprio lavoro: un passaggio imposto dalla legge, prima di fare causa. Credo che questa visione, fortunatamente, appartenga sempre più al passato. Non perché il processo sia destinato a scomparire e neppure perché tutte le controversie possano essere conciliate. Ci saranno sempre cause che devono essere decise da un giudice, questioni sulle quali è necessario ottenere una pronuncia, parti che non hanno alcuna intenzione di negoziare e situazioni nelle quali, semplicemente, un buon accordo non esiste. Ma pensare oggi che il lavoro dell’avvocato consista essenzialmente nel preparare atti, partecipare alle udienze e attendere una sentenza significa, a mio avviso, guardare a una professione che sta cambiando con gli occhi di ieri.

Leggi l’articolo

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia