Calcolo o richiesta del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio gratuito in mediazione
Patrocinio gratuito anche per la mediazione
Il patrocinio gratuito è un istituto grazie al quale anche i soggetti non abbienti, ossia con ridotte capacità economiche, possono essere difesi in giudizio da un avvocato. Il compenso del legale viene infatti pagato dallo Stato e non dalla persona che ne riceve l’assistenza in giudizio.
La riforma Cartabia ha esteso l’applicazione del gratuito patrocinio anche alla mediazione civile e commerciale, che può essere attivata presentando istanza presso una delle sedi di ADR Center.
Il DM 1 agosto 2023, pubblicato sulla GU del 7 agosto 2023, ha attuato questa novità normativa disciplinandola nel dettaglio.
Leggi per approfondire “Patrocinio gratuito per la mediazione civile e commerciale: pubblicato il Dm in Gazzetta”.
Condizioni ammissione gratuito patrocinio
Un soggetto non abbiente può essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato nella procedura di mediazione in presenza delle seguenti e principali condizioni:
- la controversia deve riguardare una materia che, come previsto dall’articolo 5 comma 1, prevede la mediazione come condizione di procedibilità della domanda;
- la procedura di mediazione deve concludersi con un accordo di conciliazione, tanto è vero che l’ammissione avviene in via provvisoria e confermata in presenza di un esito positivo;
- il soggetto che presenta formale istanza di ammissione al patrocinio gratuito deve essere in possesso dei requisiti reddituali richiesti dall’art. 76 TU 115/2002, come aggiornati dal decreto interdirigenziale del 10 maggio 2023, che ha fissato il limite reddituale per l’accesso a € 12.838,01.
Calcolo della parcella dell’avvocato
La parcella dell’avvocato, il cui cliente è stato ammesso in via definitiva al gratuito patrocinio deve essere calcolata in base alle regole stabilite dal DM 1 agosto 2023.
L’articolo 4 di questo decreto dedicato alla “determinazione del compenso” stabilisce che “l’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall’art. 20, comma 1 bis del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà.”
Il comma 1 bis rimanda nello specifico alle tabelle dei parametri forensi, una delle quali, ossia la 25 bis, contiene i valori suddivisi per fasce di valore della controversia e per fasi della procedura di mediazione.
I valori tabellari sono quindi il punto di riferimento base per il calcolo della parcella.
Tanto per fare un esempio, pensiamo a una controversia del valore di 1000 euro. Per questo valore la tabella 25 bis del DM 55/2014 prevede il riconoscimento per la fase di attivazione di € 63,00, per la fase di negoziazione di € 126,00 e per la conciliazione € 246,00.
In caso di successo della mediazione è previsto un aumento del 30% dei valori relativi alle fasi di attivazione e di negoziazione. In base poi alla previsione dell’articolo 4 del DM 1agosto 2023 l’importo ottenuto va dimezzato.
All’importo complessivo che si ricava applicando queste regole va poi applicata, in base al regime, l’I.V.A., il contributo C.P.A, il rimborso spese, la ritenuta d’acconto.
Come chiedere il compenso
Una volta effettuato il calcolo della parcella l’avvocato deve trasmettere al COA competente apposita istanza per ottenere il visto sui conteggi. Ottenuto il via dal COA, se il Ministero non ha rilievi da sollevare sui presupposti richiesti dalla legge, riconosce l’importo all’avvocato, che può richiederlo in pagamento o utilizzarlo come credito di imposta.
L’avvocato che decide di chiedere il pagamento in denaro del compenso per l’attività svolta in favore della parte ammessa al patrocinio gratuito deve emettere fattura elettronica intestata al Ministero, indicando l’apposito codice IPA e attendere infine l’emissione del mandato di pagamento in suo favore.