Luci e ombre delle proposte della Commissione Alpa

Proposte della commissione

Ad una prima lettura, le proposte di modifica al Dlgs 28/10 contenute nella relazione della Commissione Alpa presentano delle luci e delle ombre, con particolare riguardo all’incremento delle procedure di mediazione e alla stabilizzazione del settore. In estrema sintesi, si possono già delineare le luci (prevalenti) e le ombre delle proposte di riforma avanzate dalla Commissione che dovranno essere approvate dal Ministro Andrea Orlando e successivamente dal Parlamento.

Luci

  • Conferma dei principi cardini del Dlgs 28/10 con particolare riferimento a una lieve estensione delle materie di cui all’art. 5 comma 1 bis e alla conferma per altri 6 anni della “sperimentazione” del tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità.
  • Anticipo di una quota delle indennittà da 40 a 200 euro, in aggiunta alle spese di avvio, per lo svolgimento dei primi incontri in caso di mancata prosecuzione.
  • Recepimento della mediazione “effettiva” con la previsione della presenza delle parti in persona oppure, per giustificati motivi, tramite un rappresentante diverso dall’avvocato che le assiste in mediazione.
  • Obbligo per le amministrazioni pubbliche di partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura.
  • Introduzione del principio di comportamento secondo buona fede e lealtà nonché con spirito di cooperazione delle parti (anche se non collegata in modo esplicito ad una sanzione).
  • Maggiore trasparenza degli organismi di mediazione che dovranno mantenere un sito web aggiornato che fornisca le informazioni principali sull’organismo (oggetto sociale; nome del responsabile dell’organismo; nome dei soci, associati, responsabili e finanziatori), sulle procedure e indennità e soprattutto sui curriculum di tutti i mediatori.

Ombre

Gli aspetti critici delle proposte sono collegati essenzialmente alla mancata relazione a “monte” del monitoraggio dal parte del Ministero degli esiti della sperimentazione (così come previsto dall’art. 5 comma 1bis). Le note illustrative alla relazione si soffermano infatti solo sugli aspetti giurisprudenziali senza alcuna attenta analisi dell’impatto nella riduzione del contenzioso sopravvenuto avvenuto in questi tre anni e mezzo nelle materie di cui all’art. 5 1 bis e nelle rimanenti materie “volontarie”.

  • La previsione delle nuove materie, di cui all’art.5 1 bis (in entrambe le proposte), incide in maniera marginale all’aumento delle istanze di mediazione. Dall’attuale 8% delle sopravvenienze delle materie nel settore civile e commerciale l’incremento delle nuove materie previste non supera l’1%. Si pensi che solo tutti i procedimenti di competenza del tribunale delle imprese in tutta Italia sono circa 6.000. E’ quindi mancata una proiezione statistica sull’impatto dell’estensione delle possibili nuove materie.
  • La mancata stabilizzazione della normativa, con l’abrogazione definitiva del periodo di sperimentazione (ad eccezione della proposta Breggia-Marotta), contribuisce all’istabilità del settore e al possibile mancato investimento a lungo termine degli organismi di mediazione e dei mediatori.
  • La previsione della mera facoltà del giudice, rispetto al precedente obbligo, di condannare la parte costituita che non si presenta in mediazione ad una sanzione pari al minimo all‘importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e nel massimo al triplo di tale importo (all’art. 8 comma 4 bis si prevede che il giudice “può condannare” in sotituzione dell’attuale “condanna” ).
  • La mancata previsione di alcuni importanti accorgimenti tecnici in tema di condominio e usucapione.
  • Una mancata armonizzazione e semplifcazione con le altre procedure di ADR in vigore.

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