Vediamo in che cosa consiste l’omologa dell’accordo di mediazione, a cosa serve e cosa deve contenere l’istanza per ottenerla
Omologa ed efficacia dell’accordo
A occuparsi di omologa dell’accordo di mediazione è l’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010. Il comma 1 di questo articolo prevede che, qualora tutte le parti aderenti alla mediazione vengano assistite dagli avvocati e l’accordo venga sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, anche con firma digitale, l’accordo di mediazione costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per adempiere gli obblighi di consegna e rilascio, per eseguire gli obblighi di fare di non fare e per iscrivere ipoteca giudiziale.
In questa ipotesi è compito degli avvocati attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Al fine di avviare la procedura esecutiva l’accordo redatto nel rispetto di queste regole deve essere trascritto integralmente all’interno dell’atto di precetto.
Omologa del presidente del tribunale
Al di fuori dell’ipotesi descritta dal primo comma dell’art. 12 appena analizzato, l’accordo che viene allegato al verbale, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative dell’ordine pubblico, viene omologato con decreto e su istanza di parte dal Presidente del tribunale.
In presenza d controversie frontaliere il verbale deve essere invece omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve essere eseguito.
L’omologazione serve a conferire all’accordo il valore di titolo esecutivo per l’esecuzione forzata, per quella in forma specifica e per l’iscrizione ipotecaria.
Cos’é l’omologa
L’omologa serve a garantire l’osservanza dell’accordo raggiunto in mediazione, soprattutto se una parte non ne rispetta termini e condizioni. Come appena visto se tutte le parti sono assistite da avvocato, il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo. Negli altri casi invece è necessario presentare ricorso al Presidente del Tribunale, che si deve pronunciare con un decreto. Per ottenere il decreto di omologa è necessario presentare un ricorso al presidente del Tribunale del circondario in cui ha la sede l’Organismo di mediazione.
Il Presidente per concedere l’omologa deve eseguire un controllo attento dell’accordo di mediazione. Esso deve essere regolare dal punto di vista formale e deve aver rispettato i principi di ordine pubblico e le norme imperative, che non possono essere derogate dalle parti, come quelle ad esempio che regolano la materia successoria o il diritto di famiglia. Verificata la regolarità dell’accordo sotto il profilo formale e sostanziale il presidente del Tribunale emette il decreto di omologa. Grazie a questo provvedimento l’accordo raggiunto in mediazione acquista efficacia esecutiva.
In genere per ottenere l’omologa occorrono 15 giorni. Per quanto riguarda i costi è necessario invece pagare il contributo unificato e la marca per i diritti forfettizzati. Il tutto ha un costo di poco superiore ai 120,00 euro.
Istanza di omologazione: fac-simile
Per richiedere l’omologazione è sufficiente presentare un’istanza, che non deve rispettare particolari regole di forma. E’ essenziale però indirizzarla correttamente al Presidente del Tribunale del luogo in cui si trova l’Organismo di mediazione presso i quale le parti hanno raggiunto l’accordo, allegare ovviamente l’accordo di cui si richiede l’omologazione e indicare un recapito di posta elettronica o di fax ai quali si esidera ricevere la comunicazione di avvenuta omologa o la comunicazione di eventuali elementi impeditivi alla concessione della stessa.
Istanza di omologazione: Fac-simile
Leggi anche: Efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo di mediazione
N.1
del registro al Ministero della Giustizia
Headquarters
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 Roma (RM)
Telefono: +39 06360937
Email: info@adrcenter.com
P.Iva: IT14722131001
Seguici su:
Menu
Link Utili
Il Gruppo
Powered by EfestoDev