La condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall’art. 96 c.p.c. è un disincentivo al processo e un impulso a preferire la mediazione
La procedura di mediazione, per volontà del legislatore, nasce con lo scopo di deflazionare il lavoro delle aule di giustizia. Per renderla ancora più appetibile la riforma Cartabia ha previsto, in favore di chi la intraprende, nuovi e maggiori benefici. La mediazione civile e commerciale, ad oggi si distingue dal processo per la sua snellezza, per la sua informalità, per la breve durata e per la sua economicità. I costi ridotti della procedura e i numerosi benefici fiscali previsti dal legislatore rendono la mediazione molto interessante e appetibile, soprattutto per chi, in ragione della attività svolta, è costretto a ricorrere di frequente all’autorità giudiziaria. Un altro aspetto da considerare però e che rende la mediazione particolarmente attraente è rappresentato dal rischio di incorrere in una condanna per lite temeraria. Vediamo di cosa si tratta.
La riforma Cartabia, se da un lato ha introdotto numerosi incentivi per favorire il ricorso ai metodi di alternativi di risoluzione delle controversie, dall’altro ha aggravato ulteriormente le punizioni per coloro che tengono condotte processualmente scorrette. L’intervento di maggiore rilievo è quello che ha interessato l’art. 96 c.p.c. dedicato alla “Responsabilità aggravata”. La norma, composta da 4 commi, prevede diverse conseguenze negative per coloro che ricorrono al processo con troppa leggerezza, senza preoccuparsi di appesantire il lavoro delle aule di giustizia, da sempre in grande difficoltà. Il primo comma in particolare dispone che, su istanza della parte che si è comportata correttamente, il giudice disponga la condanna del soggetto che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento delle spese e al risarcimento del danno. Il comma 2 prevede che il giudice disponga la liquidazione del risarcimento danni a carico dell’attore o del creditore che abbiano agito senza la normale prudenza, qualora accerti l’inesistenza del diritto per il quale:
Il terzo comma stabilisce invece che, in ogni caso, quando il giudice si pronuncia sulle spese, possa anche condannare d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma determinata in via equitativa a favore della controparte. Il quarto e ultimo comma introdotto dalla riforma Cartabia prevede infine che, in tutti i casi precedenti, il giudice condanni la parte anche al pagamento di una somma da corrispondere alla cassa delle ammende non inferiore a 500 e non superiore a 5000 euro. La norma, in sostanza, punisce i comportamenti improntati alla malafede e alla colpa grave tenuti dal soggetto che agisce o resiste nel procedimento giudiziario anche se è consapevole dell’infondatezza della sua richiesta o della sua difesa. Mediante tale condotta il soggetto abusa infatti del diritto di azione o per puro spirito di emulazione o per finalità dilatorie dimostrando così la totale mancanza di diligenza e prudenza minime e necessarie per comprendere l’infondatezza della pretesa e valutare le conseguenze delle proprie azioni. È importante chiarire da ultimo che l’art. 96 c.p.c. punisce i comportamenti illeciti della parte che poi risulta soccombente nel giudizio perché danno luogo a una lite temeraria. La legge prevede una responsabilità “aggravata” perché la stessa è aggravata dall’illecito. Da qui l’obbligo di risarcire quei danni che derivano dall’essere stati costretti a prendere parte a un procedimento giudiziario del tutto privo di fondamento.
E’ evidente come la condanna risarcitoria per lite temeraria rappresenti un elemento da considerare quando si decide di intraprende un’azione giudiziaria, soprattutto se la stessa si presenta fin dall’inizio “rischiosa”. E’ chiaro quindi come la mediazione debba rappresentare sempre la prima scelta. Essa non prevede conseguenze negative per chi ritiene di vantare diritti o pretese. L’unico “rischio” a cui si può andare incontro nella mediazione è il mancato raggiungimento di un accordo e il conseguente esborso minimo per l’avvio della procedura e l’assistenza del legale incaricato.
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