Le varie tipologie di mediazione contemplate dal dlgs n. 28/2010

Le tipologie di mediazione previste dal decreto legislativo n. 28/2010 sono quattro: obbligatoria, volontaria, demandata e su clausola

Mediazione: le quattro tipologie previste dal decreto legislativo n. 28/2010
La mediazione consiste in un’attività, che viene svolta da un soggetto terzo e imparziale per assistere due o più soggetti in lite, per cercare di trovare un accordo bonario. Il terzo soggetto imparziale, ossia il mediatore, in presenza di una difficoltà delle parti nella ricerca di una soluzione capace di soddisfare tutte le posizioni, può anche formulare una proposta di conciliazione.
Il decreto legislativo n. 28/2010 fornisce questa definizione generale di mediazione, valida per tutte le tipologie di mediazione contemplate dal testo:

  • mediazione obbligatoria nelle materie previste dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010;
  • mediazione volontaria a cui le parti possono ricorrere volontariamente prima di proporre una domanda giudiziale;
  • mediazione demandata dal giudice prevista e disciplinata dall’art. 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010;
  • mediazione su clausola statutaria, contrattuale o prevista dall’atto costitutivo di un ente pubblico o privato, contemplata e regolamentata dall’art. 5 sexies del decreto legislativo n. 28/2010.

La mediazione obbligatoria per legge
L’articolo 5 al comma 1 dispone che chi ha intenzione di intraprendere una causa giudiziale in determinate materie debba esperire in via preliminare la procedura di mediazione, così come disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010.
Le materie indicate dalla norma, che contemplano la mediazione come condizione di procedibilità della domanda in giudizio sono le seguenti condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, contratto di locazione, e di comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, contratto di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di subfornitura e controversie scaturenti all’interno delle società di persone.
Questo tipo di mediazione dovrebbe essere esperita, di regola, prima di proporre la domanda in giudizio, se però, entro la prima udienza il convenuto dovesse eccepire o il giudice rilevare il mancato esperimento della procedura o il suo inizio, l’autorità giudiziaria è tenuta a fissare una nuova udienza, dopo il termine di scadenza della mediazione, per verificare il rispetto di tale condizione di procedibilità.

La mediazione volontaria
L’art. 2 del decreto legislativo n. 28/2010 riconosce a chiunque la libertà di accedere alla procedura di mediazione per conciliare una controversia civile e commerciale su diritti disponibili. Questo significa che la mediazione è una procedura aperta, a cui tutti i soggetti in lite possono ricorrere liberamente, al di fuori dei casi in cui la stessa è obbligatoria per legge, per concludere accordi amichevoli e soddisfacenti.

La mediazione demandata dal giudice
L’art 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010 si occupa della mediazione demandata dal giudice. Questo tipo di mediazione può essere disposta dal giudice fino al momento di precisazione delle conclusioni e anche in sede di appello. Il giudice però prima di disporla con ordinanza deve valutare la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza.
Con la stessa ordinanza il giudice deve anche fissare l’udienza successiva dopo la scadenza del termine massimo di durata della mediazione, per verificarne l’esito e disporre eventualmente la prosecuzione della causa.
La mediazione demandata, al pari di quella obbligatoria per legge nelle materie contenute nell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, è condizione di procedibilità della domanda. Se all’udienza che il giudice deve fissare per verificarne l’esperimento, lo stesso rilevi che la stessa non è stata avviata, dichiara improcedibile la domanda giudiziale.

La mediazione su clausola
L’articolo 5 sexies del decreto legislativo n. 28/2010 dispone che la mediazione è condizione di procedibilità della domanda anche quando lo statuto, il contratto o l’atto costitutivo di un ente pubblico o di un ente privato al loro interno contengano una clausola di mediazione.
La domanda in questo caso deve essere presentata all’organismo di mediazione indicato nella clausola o in quello la cui sede corrisponde a quella del luogo in cui sarebbe competente territorialmente il giudice per la causa.
Se poi il tentativo di mediazione non venisse esperito il giudice, o l’arbitro, entro la prima udienza dovranno fissare una nuova udienza dopo la scadenza del termine massimo di durata della mediazione, per verificarne l’esito.
Nell’ipotesi in cui, nel corso di questa nuova udienza, il giudice o l’arbitro dovessero accertare il mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità, non potranno fare altro che dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale o arbitrale.

Leggi anche: Condizione di procedibilità e mediazione

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