E’ di qualche giorno fa un’altra presentazione di ADR Center sulla mediazione. Ancora una volta una bella affluenza ma questa volta molto più copiosa del solito. E’ l’effetto decreto legislativo. L’interesse è risvegliato e, legittimamente, nella testa degli operatori del diritto nascono nuovi quesiti e curiosità.
Credo di aver assistito raramente ad una tale partecipazione attiva della platea. Una sfilza di domande e tanta, tanta voglia di apprendere di più sull’argomento; molte perplessità desiderose di trovare chiarimento e sicuramente la chiara percezione che qualcosa sta cambiando e bisogna quantomeno informarsi adeguatamente.
Tuttavia, lascia ancora un po’ sgomenti l’approccio di certi colleghi avvocati che non riescono a liberarsi della vecchia veste per indossare quella nuova che viene loro proposta. Mi riferisco ad interventi che hanno riguardato le modalità di pagamento dei professionisti, tipo: chi paga l’organismo di conciliazione e chi il conciliatore e come questi debba fatturare la prestazione, se con o senza percentuale della cassa di previdenza; oppure cosa accade per le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità quando, a seguito di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. se le parti non si conciliano, dovrà essere intrapreso il giudizio di merito; e ancora, dubbi sui criteri di “competenza territoriale” e di determinazione della “pendenza” della procedura.
Domande più che legittime, per carità! Ma rifletto su quanto sia veramente difficile per molti di noi avvocati comprendere l’essenza di quello che potrebbe succedere a breve. Siamo alle soglie di un’auspicata rivoluzione nel campo della risoluzione dei conflitti e si tratta del campo riservato istituzionalmente alla classe forense. C’è veramente da rimboccarsi le maniche e tornare sui banchi di scuola per imparare, prima che nuove procedure, un diverso modo di intendere la professione.
L’università mi ha insegnato ad amare il diritto (già il valore semantico della parola “diritto” mi entusiasma); la pratica forense, invece, mi ha insegnato ad essere aggressiva, intransigente e polemica e a contraddire – quasi per dovere – ogni affermazione della mia controparte (…”l’avv. Xy impugna e contesta ogni avversaria deduzione, istanza e conclusione”…così… perché non fa male e minimizza i rischi, sembra che lo debba fare, anche se quelle deduzioni non ha ancora avuto il tempo di leggerle, figuriamoci di verificarle!).
E se quelle deduzioni portassero a delle istanze legittime il cui accoglimento consentisse di abbreviare i tempi del processo con vantaggio per entrambi i litiganti? Se le conclusioni fossero tutto sommato accettabili per entrambi le parti? Certo in uno scenario contenzioso tradizionale forse una prospettazione di questo genere può apparire poco verosimile e certamente inusuale.
L’affermazione, in realtà, è smentita dal fatto che parte di quelle istanze contestate e delle conclusioni cui ci si oppone sono invece accolte ma non è questo il punto. Si tratta piuttosto di fare un’analisi di costi e benefici e imparare a ragionare in un modo nuovo.
Non è facile spogliarci della visione totalmente avversariale del contenzioso che la nostra formazione ha radicato in noi. Si tratta di volgere le nostre capacità e competenze verso approcci diversi dove la controparte non sia vista necessariamente come “il nemico” da vincere ma, considerando, tanto per cominciare, che io e la mia controparte siamo entrambi in ballo in uno stesso problema, approcciare la lite con l’idea nuova che si possono unire le forze per affrontare il contenzioso, invece che farci la guerra per un esito incerto.
E’ un nuovo modo di concepire la risoluzione delle controversie e gestire meglio le problematiche dei clienti. E’ un modo diverso, non certo intuitivo, anzi, è un approccio che contraddice gli standard classici, quelli che si aspettano i clienti e i colleghi. E’ comunque un modo che vale la pena di sperimentare per rendersi conto di quanto – a dispetto di tutte le previsioni – possa funzionare.
Come avvocato e mediatore, continuo a sorprendermi di quello che viene fuori da ogni procedura ben condotta. E allora, forse, è il caso che, prima di questa benedetta “obbligatorietà”, che tanto sta facendo parlare finalmente di mediazione e conciliazione, e che preoccupa molti, si provi e si sperimenti sul campo cosa può voler dire mediare una controversia legale. Prima dei corsi per mediatori, prima di cercare le risposte a domande che possono essere fugate dall’esperienza, il mio consiglio è di lasciarsi guidare dagli esperti sperimentando da protagonisti una procedura. Ho la sensazione che l’importanza di tutto il resto, carenze normative e dubbi interpretativi ne risulterebbero notevolmente ridimensionati.
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