La “Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi” nominata dalla Ministra Marta Cartabia e presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso ha pubblicato la relazione finale dei lavori. In tema di mediazione le principali novità sono le seguenti:
Di seguito il testo completo della relazione e delle proposte in tema di mediazione.
Articolo 2 disegno di legge delega AS 1662
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Sostegno a favore di cittadini e imprese: incentivi fiscali ed economici (lettere a)–d)). – 3. Estensione del tentativo obbligatorio di mediazione (lettera e)). – 4. Contenzioso in materia di circolazione stradale e negoziazione assistita (lettera f)). – 5. Contenzioso di cui all’articolo 409 c.p.c.: mediazione e negoziazione assistita (lettera g)). – 6. Potenziamento della mediazione demandata dal giudice (lettera h)). – 7. Semplificazione della procedura di mediazione (lettere i)-k)). – 8. La Pubblica Amministrazione in mediazione (lettere l)-m)). – 9. Formazione e sistema di accreditamento e controllo (lettera n)). – 10. Procedura di negoziazione assistita (lettera o)). – 11. Armonizzazione delle discipline (lettera p)). – 12. Abrogazione dell’articolo 10 del disegno di legge AS 1662.
Nell’ambito degli interventi volti a garantire effettività all’accesso alla giustizia, da intendersi come garanzia di tutela dei diritti, celerità del processo, contenimento dei costi per i cittadini e le imprese, si rivela decisiva e non prorogabile una riforma degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. Intervenire sulla complementarietà e la coesistenza delle due vie, giudiziale e stragiudiziale, significa ampliare la risposta di giustizia a beneficio degli interessati e della società intera.
La riforma della giustizia civile assegna un ruolo significativo alla gestione negoziale delle liti che, per essere socialmente riconosciuta nei suoi valori e utilmente praticata, deve poter godere di interventi mirati e adeguati. Una riforma che persegua obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema giustizia conduce lo ius dicere nella dimensione della scelta inevitabile da parte dei confliggenti in ragione dell’oggetto della controversia, della natura del rapporto, del contesto di riferimento. Si attiva la delega giudiziale dopo aver percorso la strada del confronto, del dialogo generativo di soluzioni. Considerando che l’autonomia non può essere solo promossa, ma deve essere incentivata con interventi adeguati, la riforma che contempli un sistema integrato di giustizia muove passi decisi al fine, prima di tutto, di determinare una profonda innovazione culturale, dalla formazione universitaria a quella professionale, capace di accogliere e sostenere il cambiamento.
Il legislatore promuove tali obiettivi e sostiene i cittadini, le imprese, tutti i professionisti operatori del contenzioso, nell’impiego dei metodi di composizione dei conflitti complementari alla giurisdizione, per la valorizzazione della pratica dell’autonomia privata conciliativa assistita da professionisti competenti e per l’efficacia che tale pratica produce, come già verificato, nello smaltimento dell’arretrato giudiziale, nella riduzione delle pendenze e nell’accelerazione delle procedure. Un sistema di qualità orientato alla prevenzione e alla gestione coesistenziale dei conflitti che precede o si accompagna alla giurisdizione, rendendo sostenibile il sistema della giustizia civile mediante il riequilibrio del rapporto tra domanda ed offerta, realizza l’efficienza del sistema giustizia e coniuga l’effettiva tutela dei diritti, il rafforzamento della coesione sociale ed il rilancio del sistema economico.
Il principio di delega si propone di rafforzare gli incentivi fiscali ed economici già previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prevederne di nuovi e semplificare la loro erogazione alle parti. Nel contempo, il principio di delega prevede di riformare le spese di avvio e le indennità di mediazione, rendendo le spese del primo incontro effettivo totalmente rimborsabili tramite il riconoscimento di un credito d’imposta così come era già previsto, ma mai attuato, dall’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: le parti non sopporteranno alcuna duplicazione di costi per l’avvio di una procedura giudiziale nel caso di esito negativo del primo incontro di mediazione.
Il principio ha lo scopo di rafforzare e semplificare gli incentivi già previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, e in parte non attuati.
Un primo criterio prevede di aumentare da 50.000,00 a 100.000,00 euro il limite del valore entro il quale il verbale di accordo in mediazione è esente da imposta di registro. L’intervento è necessario anche al fine di aggiornare il valore economico espresso (50.000,00 euro) alle rinnovate esigenze del sistema, nonché per esigenze di incentivazione al ricorso alla mediazione legate alle difficoltà del contesto emergenziale e nel tempo a venire. La misura è in linea con la recente normazione emergenziale che ha ampiamente fatto ricorso, in taluni settori sociali ed economici, all’utilizzo di strumenti fondamentali di sostegno. La misura incide sul Fondo Unico Giustizia di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con conseguente intervento di sistema senza ulteriore aggravio di oneri per lo Stato (cfr. l’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; in attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20 rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al Fondo Unico Giustizia attribuite al predetto Ministero).
Un secondo criterio riguarda la procedura di riconoscimento del credito d’imposta prevista all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che deve essere semplificata ed estesa alle spese di assistenza dell’avvocato in mediazione e alle stesse spese di mediazione.
Un terzo criterio prevede il rimborso parziale o totale del contributo unificato già corrisposto dalle parti, a seguito di una mediazione conclusa con successo relativa alla causa in corso.
Un quarto criterio mira a risolvere il problema, già dibattuto in giurisprudenza, del riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per le spese di assistenza legale nella procedura di mediazione per gli aventi diritto.
Al contempo, un quinto criterio introduce il rimborso, anche sotto forma di credito d’imposta, agli organismi di mediazione per le prestazioni svolte a favore dei soggetti che beneficiano del gratuito patrocinio.
Un sesto criterio introduce un’indennità calmierata sulla base del valore della lite per lo svolgimento del primo incontro effettivo che possa essere totalmente deducibile come credito d’imposta e quindi gratuito per le parti, al fine di produrre un doppio vantaggio: il primo incontro con il mediatore si svolge effettivamente a fronte di un’indennità calmierata e totalmente deducibile dalle parti come credito d’imposta; a seguito del primo incontro, le parti possono decidere se proseguire volontariamente con ulteriori incontri di mediazione.
Secondo le statistiche del 2020 pubblicate dal Ministero della giustizia (cfr. la slide 12 della presentazione “Esito per tipologia di procedimento”), la suddivisione percentuale delle procedure di mediazione definite nell’anno per tipologie di ricorso sono state le seguenti:
Le statistiche provano che a otto anni dalla riforma del 2013, la stragrande maggioranza delle mediazioni viene avviata ancora solo nelle materie dove è previsto il primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità. La partecipazione al primo incontro di persona o in video conferenza in un luogo neutrale con l’assistenza del mediatore e degli avvocati si è rivelato lo strumento più efficace affinché le parti possano prendere una decisione informata e consapevole sulla prosecuzione della procedura.
Sulla base delle statistiche riportate e per dare seguito alle linee programmatiche della Ministra della giustizia a proposito della mediazione preventiva rispetto alla possibile esplosione del contenzioso, nonché tenendo presente che attualmente le materie in cui vige il primo incontro di mediazione quale condizione di procedibilità sono pari solo a circa il 15% di tutto il contenzioso civile, il principio di delega mira a estendere l’obbligatorietà del tentativo alle materie indicate, che per la natura del rapporto controverso, in considerazione delle risultanze statistiche e delle rilevazioni effettuate nell’ambito di progetti distrettuali, e per il sostegno diffuso che la proposta incontra presso gli operatori risultano particolarmente compatibili con la negoziazione del conflitto guidata dal professionista mediatore e con la presenza indispensabile degli avvocati. Il principio di delega prevede un’estensione della partecipazione ad un primo incontro di mediazione alle controversie relative a contratti di durata, per i quali si prevede una consistente crescita del contenzioso a causa delle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia.
Il principio di delega ribadisce la necessità di realizzare un attento monitoraggio dei risultati statistici e un’opportuna verifica tra cinque anni, ossia nel 2026, anno di conclusione dell’introduzione delle riforme.
Gli incentivi economici previsti a favore delle parti per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione e per l’assistenza legale per lo svolgimento del primo incontro di mediazione evitano qualsiasi duplicazione di costi in caso di esito negativo del tentativo di mediazione.
Considerato lo scarsissimo rilievo che ha avuto la negoziazione assistita come condizione di procedibilità nelle controversie in materia di circolazione stradale, il principio indirizza verso la facoltatività del ricorso a tale procedura.
La gestione stragiudiziale delle controversie di lavoro è particolarmente utile e necessaria non solo in chiave deflattiva, ma proprio nel comune interesse delle parti di conseguire certezze in tempi brevi, anche sul piano del corrispettivo economico. Consentire ai datori di lavoro e ai lavoratori, assistiti dai rispettivi avvocati, di ricercare l’accordo in sede negoziale e laddove necessario con l’ausilio del mediatore, terzo imparziale, mira a tutelare tutte le parti della controversia. La funzionalità e rapidità dei percorsi complementari alla giurisdizione riduce le possibilità di inasprimento dei conflitti, la cui valenza trascende i casi singoli e appare particolarmente auspicabile in un periodo di difficoltà e potenziale crescita delle tensioni sociali. La misura è coerente con l’obiettivo perseguito dalla delega, insieme alla maggiore efficienza del processo civile.
Una concreta risposta al bisogno di indirizzare la spesa pubblica verso l’introduzione di interventi che incentivino l’efficacia del servizio giustizia per produrre un risparmio economico e ingenerare un meccanismo virtuoso di fiducia dei consociati è l’inserimento stabile nell’ufficio per il processo di nuovo personale qualificato con il compito di collaborare allo studio della controversia, di predisporre i provvedimenti giudiziali, di affiancare il giudice in vista di una gestione differenziata del contenzioso, mediante il ricorso alla mediazione demandata nonché ad altre forme di risoluzione consensuale della controversia. Gli esiti della sperimentazione condotta in alcuni tribunali del territorio nazionale, che prevedeva l’affiancamento dei giudici da parte di laureati esperti nella valutazione di mediabilità della causa, dimostrano che la mediazione demandata dal giudice ha prodotto un significativo effetto deflattivo del processo e un conseguente notevole risparmio sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda di giustizia, atteso che numerosi processi sono stati interrotti o non sono stati avviati in ragione della acquisizione crescente di competenze negoziali da parte degli avvocati e dei consociati.
Il principio prevede: un primo criterio secondo cui dovranno risultare tracciabili attraverso il Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale (SICID) i provvedimenti giudiziali che demandano alla mediazione al fine del componimento della lite, utili anche al fine della valutazione di professionalità del giudice; un secondo criterio che mira a stimolare l’utilizzo adeguato di tale strumento, prevedendo la possibilità di attivare in tutti i tribunali, con il coordinamento del Ministero della giustizia, protocolli con enti territoriali anche sulla base di progetti già realizzati e monitorati.
L’esperienza applicativa del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a dieci anni dalla sua entrata in vigore, ha consentito di maturare delle importanti riflessioni sull’efficacia dell’attuale modello di mediazione e sui possibili correttivi. Alla luce dell’esperienza degli ultimi anni, vi sono due aspetti principali che potrebbero essere opportunamente rivisti, nell’ottica di implementare l’effettività e l’efficacia della mediazione e, in particolare: il primo incontro di mediazione, unico passaggio concretamente obbligatorio nell’attuale sistema riformato, deve essere reso comunque effettivo; la presenza personale delle parti deve essere espressamente contemplata, senza possibilità di delega all’avvocato, fatti salvi comprovati motivi. La Corte di cassazione, intervenuta recentemente sull’attuale modello di mediazione con la sentenza n. 8473/2019, ha riconosciuto che, allo stato delle previsioni attuali, pur essendo menzionata la partecipazione personale delle parti, le stesse possono conferire al proprio avvocato una procura speciale e sostanziale per essere rappresentate in mediazione.
In forza delle argomentazioni appena svolte, il principio propone un primo criterio relativo alla ridefinizione del primo incontro di mediazione, al fine di renderlo comunque effettivo, con un’indennità calmierata. Invero, l’effettività del primo incontro di mediazione rafforza l’efficacia della mediazione e la consapevole scelta delle parti di procedere nei successivi incontri, preservando il rispetto della Costituzione. Celebrato il primo incontro effettivo, supportato dagli incentivi economici sopra indicati, le parti sono libere di avvalersi dell’attività del mediatore per la possibile prosecuzione della procedura.
Un secondo criterio riguarda la previsione della partecipazione personale delle parti agli incontri di mediazione e dell’assistenza obbligatoria degli avvocati. La partecipazione personale delle parti è una prerogativa essenziale per un efficace svolgimento della mediazione, in quanto la dinamica negoziale deve inevitabilmente coinvolgere i soggetti su cui ricadono gli effetti sostanziali di un possibile accordo. Al fine di favorire la partecipazione personale delle parti, è opportuno pertanto esplicitare che la possibilità di delega deve essere limitata ai casi di impossibilità alla comparizione personale e su procura speciale sostanziale affidata a un soggetto che deve essere a conoscenza dei fatti e degli interessi della parte.
Un terzo criterio riguarda la mediazione svolta telematicamente. Le limitazioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per l’emergenza sanitaria Covid-19 hanno favorito lo sviluppo della mediazione in videoconferenza, che potrà essere utilmente praticata anche in futuro, soprattutto laddove vi siano esigenze di contenimento di tempi e costi a causa della distanza delle parti o degli avvocati. È opportuno valutare la stabilizzazione delle disposizioni emergenziali (cfr. l’articolo 83, commi 20-bis e 20-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. “Decreto Cura Italia”) emanate per lo svolgimento della mediazione in via telematica, con un’adeguata previsione all’interno del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche attraverso un’ulteriore semplificazione delle modalità di firma delle parti con sistemi OTP.
Un quarto criterio è relativo ai provvedimenti conseguenziali alla inottemperanza degli obblighi con particolare riferimento alle sanzioni. Il principio prevede la revisione della disciplina delle conseguenze processuali legate alle ipotesi di mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione o di mancata accettazione della proposta, anche con riferimento alla disciplina delle spese processuali ed alle disposizioni di cui all’articolo 96, comma 3, c.p.c.
Un quinto criterio prevede la precisazione sull’onere di attivare la mediazione a seguito dei procedimenti speciali, in particolare chiarendo definitivamente l’obbligo a carico dell’opposto nella mediazione a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Dopo un lungo contrasto giurisprudenziale, all’indomani della sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 19596/2020, è opportuno recepire tale principio in via normativa, anche per evitare ulteriori contrasti già manifestatisi.
Un sesto criterio concerne la possibilità che il mediatore possa, nelle controversie che presentano complessi profili tecnici, anche su istanza di parte, avvalersi di esperti tecnici iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il principio dovrebbe guidare la disciplina della consulenza tecnica in mediazione (CTM) prodotta da un professionista neutrale (notaio, ingegnere o medico legale) affinché possa essere utilizzata con il consenso delle parti, espresso al momento della nomina, nell’eventuale giudizio successivo alla mediazione, da un lato evitando la duplicazione di attività e spese, riducendo così i tempi e i costi del processo, dall’altro favorendo l’accordo fra le parti sulla base della valutazione del consulente.
La giurisprudenza ha energicamente stigmatizzato la tendenza, diffusasi presso le pubbliche amministrazioni, di sottrarsi al procedimento di mediazione, trincerandosi dietro il timore che l’eventuale partecipazione potrebbe cagionare un danno erariale.
Segnatamente, gli enti pubblici tendono a disertare le procedure di conciliazione, ancorché ritualmente convocate, persino nei casi di mediazione disposta iussu iudicis. Simile atteggiamento, di regola, viene seccamente argomentato alla stregua di quanto suggerito nella circolare n. 9 del 10 agosto 2012, emanata dal Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione. Talvolta, si aggiunge il timore del funzionario di incorrere in una responsabilità erariale della quale, nella maggior parte dei casi, non vengono identificati gli esatti contorni e le causali.
Tali considerazioni, già opinabili, sono superate a seguito dell’approvazione dell’articolo 21, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che interviene sull’elemento soggettivo della responsabilità erariale, circoscrivendo l’area dei pregiudizi risarcibili subiti dall’Amministrazione in ragione di condotte illecite dei propri funzionari. In particolare, la novella interviene sia sul dolo che sulla colpa grave con l’espresso intento di scongiurare la c.d. paura della firma del funzionario pubblico. È piuttosto evidente come questa tipologia di timori, prima che infondati, si radichino su una grave contraddizione. Infatti, se la legge impone degli obblighi a tutti i soggetti giuridici, senza alcuna eccezione per gli enti pubblici, obblighi nella specie consistenti nella seria e cooperativa partecipazione alla mediazione, allora non è certo il loro assolvimento, ma, al limite, la loro evasione, a poter astrattamente generare, in capo all’autore della scelta, una responsabilità di natura erariale. Ogni rischio di responsabilità astrattamente derivante dalle attività compiute nel procedimento di conciliazione deve essere prevenuto dal delegato dell’ente pubblico tramite la preventiva concertazione con l’organo apicale dei margini entro i quali un eventuale accordo amichevole potrebbe essere stipulato. D’altronde, la giurisprudenza contabile ha costantemente ribadito la perfetta compatibilità fra il modulo della transazione e lo statuto dell’azione amministrativa, a condizione che la situazione giuridica controversa sia disponibile e che l’atto dispositivo sia compiuto da soggetto all’uopo legittimato.
Nell’ottica di favorire la partecipazione al procedimento di mediazione da parte della P.A. e nel solco della recente normativa emergenziale del c.d. scudo erariale, pur non essendo necessario uno scudo erariale della P.A. o del singolo funzionario in ragione dei citati criteri ermeneutici, si rivela necessario redigere un’apposita disposizione normativa che integri il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, fondata sul paradigma dell’articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il principio costituisce il necessario presupposto per elevare la qualità del servizio di mediazione nella consapevolezza che a tal fine occorre, da un canto, rinnovare e rafforzare la formazione iniziale e permanente dei professionisti e degli operatori del sistema e, dall’altro, avviare la revisione dei criteri per l’accreditamento degli organismi di mediazione, dei mediatori, degli enti di formazione e dei formatori, con il conseguente adeguamento anche del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (nel solco tracciato dall’articolo 4 della Direttiva 2008/52/CE). In particolare, nella revisione dei programmi occorrerà prendere in considerazione i requisiti minimi di formazione per i mediatori indicati dal CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) e, per il potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenza degli organismi di mediazione, si dovranno recepire i principi del Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione (documento approvato dall’Assemblea plenaria del CEPEJ del Consiglio d’Europa nel dicembre del 2018 con l’obiettivo di promuovere l’armonizzazione europea dei servizi di mediazione). Il perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficacia dovrà inoltre essere coordinato con la formazione in ambito universitario al fine di arricchire la preparazione del giurista con una cultura della soluzione dei conflitti pacifica e co-esistenziale.
Il principio mira alla revisione dei percorsi formativi teorici e pratici per i mediatori, ma anche alla istituzione di obblighi formativi per i responsabili degli organismi, nonché alla previsione di percorsi formativi rivolti ad avvocati e consulenti al fine di promuovere e consolidare la cultura della mediazione; non senza individuare i criteri per l’innalzamento degli standard di solidità, professionalità ed efficienza richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione al fine di garantire la massima qualità nell’espletamento delle procedure di mediazione con la previsione di una disciplina transitoria con profili ad esaurimento e termini congrui per consentire adeguamento ai nuovi più elevati standard.
Inoltre, vigilanza, supporto e monitoraggio anche statistico da parte del Ministero della giustizia costituiscono attività essenziali che richiedono una revisione ed un coordinamento della normativa vigente anche al fine di stimolare ed orientare le buone prassi e l’avvio di protocolli tra gli operatori.
Il principio mira a facilitare la scelta della procedura di negoziazione anche con riferimento all’uso di modelli standard predisposti uniformemente.
Il complesso sistema normativo delle procedure stragiudiziali di composizione delle liti necessita di un intervento di riordino di tutte le discipline che sono entrate nell’ordinamento giuridico in tempi diversi e in fasi distinte dello sviluppo della cultura degli strumenti complementari alla giurisdizione. Il principio mira, pertanto, all’armonizzazione delle normative favorendone la raccolta in un unico Testo Unico che risponda a criteri di uniformità, chiarezza e semplificazione nell’interesse dei destinatari.
Si propone la soppressione dell’articolo 10, il cui impianto non risulta coerente con le disposizioni proposte dalla Commissione in tema di strumenti di risoluzione delle controversie complementari alla giurisdizione. In particolare, tale disposizione prevede l’introduzione di un procedimento stragiudiziale alternativo alla mediazione che, di converso, le proposte formulate intendono conservare e rafforzare.
Articolo 2
(Strumenti di risoluzione delle controversie complementari alla giurisdizione)
L’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è modificato come segue:
“Articolo 20
(Credito d’imposta)
All’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
N.1
del registro al Ministero della Giustizia
Headquarters
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 Roma (RM)
Telefono: +39 06360937
Email: info@adrcenter.com
P.Iva: IT14722131001
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