La “Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi” nominata dalla Ministra Marta Cartabia e presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso ha pubblicato la relazione finale dei lavori. In tema di mediazione le principali novità sono le seguenti:
- notevole rafforzamento degli incentivi fiscali ed economici come l’aumento da 50.000 a 100.000 euro dell’esenzione dell’imposta di registro, l’estensione del credito d’imposta anche ai compensi degli avvocati che assistono le parti in mediazione, il rimborso totale o parziale del contributo unificato già versato nei giudizi pendenti, previsione del patrocinio gratuito per le spese legali in mediazione;
- finanziamento di un fondo annuale per il credito d’imposta esteso fino a 600 euro per le parti che proseguono oltre il primo incontro che di fatto rende gratuita per le parti la prima fase obbligatoria della mediazione;
- effettività del primo incontro di mediazione, con la partecipazione personale delle parti di mediazione, e revisione delle spese di avvio e delle indennità del primo incontro;
- estensione del primo incontro effettivo di mediazione come condizione di procedibilità ai rapporti di durata come le controversie relative ai contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura;
- rafforzamento della mediazione delegata dal giudice;
- previsione del ricorso volontario alla mediazione e alla negoziazione assistita per le controversie di lavoro;
- possibilità di utilizzo della consulenza tecnica in mediazione nel successivo giudizio con il consenso delle parti;
- limitazione della responsabilità erariale dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione in mediazione;
- innalzamento dei requisiti di qualità richiesti agli Organismi di mediazione, ai mediatori e agli Enti di formazione;
- aumento delle ore di formazione dei corsi base e di aggiornamento per i mediatori;
- abrogazione dell’art. 10 dell’AS 1662 relativo allo scioglimento delle comunioni e conferma del primo incontro di mediazione nelle controversie bancarie, assicurative e di responsabilità sanitaria.
Di seguito il testo completo della relazione e delle proposte in tema di mediazione.
III. PROPOSTE IN MATERIA DI MEDIAZIONE
Relazione illustrativa
Articolo 2 disegno di legge delega AS 1662
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Sostegno a favore di cittadini e imprese: incentivi fiscali ed economici (lettere a)–d)). – 3. Estensione del tentativo obbligatorio di mediazione (lettera e)). – 4. Contenzioso in materia di circolazione stradale e negoziazione assistita (lettera f)). – 5. Contenzioso di cui all’articolo 409 c.p.c.: mediazione e negoziazione assistita (lettera g)). – 6. Potenziamento della mediazione demandata dal giudice (lettera h)). – 7. Semplificazione della procedura di mediazione (lettere i)-k)). – 8. La Pubblica Amministrazione in mediazione (lettere l)-m)). – 9. Formazione e sistema di accreditamento e controllo (lettera n)). – 10. Procedura di negoziazione assistita (lettera o)). – 11. Armonizzazione delle discipline (lettera p)). – 12. Abrogazione dell’articolo 10 del disegno di legge AS 1662.
1. Introduzione
Nell’ambito degli interventi volti a garantire effettività all’accesso alla giustizia, da intendersi come garanzia di tutela dei diritti, celerità del processo, contenimento dei costi per i cittadini e le imprese, si rivela decisiva e non prorogabile una riforma degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. Intervenire sulla complementarietà e la coesistenza delle due vie, giudiziale e stragiudiziale, significa ampliare la risposta di giustizia a beneficio degli interessati e della società intera.
La riforma della giustizia civile assegna un ruolo significativo alla gestione negoziale delle liti che, per essere socialmente riconosciuta nei suoi valori e utilmente praticata, deve poter godere di interventi mirati e adeguati. Una riforma che persegua obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema giustizia conduce lo ius dicere nella dimensione della scelta inevitabile da parte dei confliggenti in ragione dell’oggetto della controversia, della natura del rapporto, del contesto di riferimento. Si attiva la delega giudiziale dopo aver percorso la strada del confronto, del dialogo generativo di soluzioni. Considerando che l’autonomia non può essere solo promossa, ma deve essere incentivata con interventi adeguati, la riforma che contempli un sistema integrato di giustizia muove passi decisi al fine, prima di tutto, di determinare una profonda innovazione culturale, dalla formazione universitaria a quella professionale, capace di accogliere e sostenere il cambiamento.
Il legislatore promuove tali obiettivi e sostiene i cittadini, le imprese, tutti i professionisti operatori del contenzioso, nell’impiego dei metodi di composizione dei conflitti complementari alla giurisdizione, per la valorizzazione della pratica dell’autonomia privata conciliativa assistita da professionisti competenti e per l’efficacia che tale pratica produce, come già verificato, nello smaltimento dell’arretrato giudiziale, nella riduzione delle pendenze e nell’accelerazione delle procedure. Un sistema di qualità orientato alla prevenzione e alla gestione coesistenziale dei conflitti che precede o si accompagna alla giurisdizione, rendendo sostenibile il sistema della giustizia civile mediante il riequilibrio del rapporto tra domanda ed offerta, realizza l’efficienza del sistema giustizia e coniuga l’effettiva tutela dei diritti, il rafforzamento della coesione sociale ed il rilancio del sistema economico.
2. Sostegno a favore di cittadini e imprese: incentivi fiscali ed economici (lettere a)-d))
Il principio di delega si propone di rafforzare gli incentivi fiscali ed economici già previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prevederne di nuovi e semplificare la loro erogazione alle parti. Nel contempo, il principio di delega prevede di riformare le spese di avvio e le indennità di mediazione, rendendo le spese del primo incontro effettivo totalmente rimborsabili tramite il riconoscimento di un credito d’imposta così come era già previsto, ma mai attuato, dall’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: le parti non sopporteranno alcuna duplicazione di costi per l’avvio di una procedura giudiziale nel caso di esito negativo del primo incontro di mediazione.
Il principio ha lo scopo di rafforzare e semplificare gli incentivi già previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, e in parte non attuati.
Un primo criterio prevede di aumentare da 50.000,00 a 100.000,00 euro il limite del valore entro il quale il verbale di accordo in mediazione è esente da imposta di registro. L’intervento è necessario anche al fine di aggiornare il valore economico espresso (50.000,00 euro) alle rinnovate esigenze del sistema, nonché per esigenze di incentivazione al ricorso alla mediazione legate alle difficoltà del contesto emergenziale e nel tempo a venire. La misura è in linea con la recente normazione emergenziale che ha ampiamente fatto ricorso, in taluni settori sociali ed economici, all’utilizzo di strumenti fondamentali di sostegno. La misura incide sul Fondo Unico Giustizia di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con conseguente intervento di sistema senza ulteriore aggravio di oneri per lo Stato (cfr. l’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; in attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20 rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al Fondo Unico Giustizia attribuite al predetto Ministero).
Un secondo criterio riguarda la procedura di riconoscimento del credito d’imposta prevista all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che deve essere semplificata ed estesa alle spese di assistenza dell’avvocato in mediazione e alle stesse spese di mediazione.
Un terzo criterio prevede il rimborso parziale o totale del contributo unificato già corrisposto dalle parti, a seguito di una mediazione conclusa con successo relativa alla causa in corso.
Un quarto criterio mira a risolvere il problema, già dibattuto in giurisprudenza, del riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per le spese di assistenza legale nella procedura di mediazione per gli aventi diritto.
Al contempo, un quinto criterio introduce il rimborso, anche sotto forma di credito d’imposta, agli organismi di mediazione per le prestazioni svolte a favore dei soggetti che beneficiano del gratuito patrocinio.
Un sesto criterio introduce un’indennità calmierata sulla base del valore della lite per lo svolgimento del primo incontro effettivo che possa essere totalmente deducibile come credito d’imposta e quindi gratuito per le parti, al fine di produrre un doppio vantaggio: il primo incontro con il mediatore si svolge effettivamente a fronte di un’indennità calmierata e totalmente deducibile dalle parti come credito d’imposta; a seguito del primo incontro, le parti possono decidere se proseguire volontariamente con ulteriori incontri di mediazione.
3. Estensione del tentativo obbligatorio di mediazione (lettera e))
Secondo le statistiche del 2020 pubblicate dal Ministero della giustizia (cfr. la slide 12 della presentazione “Esito per tipologia di procedimento”), la suddivisione percentuale delle procedure di mediazione definite nell’anno per tipologie di ricorso sono state le seguenti:
- 87,1% nelle materie di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di cui il 12,1% di mediazioni demandate dal giudice per improcedibilità);
- 12% nelle materie in cui non è previsto il primo incontro come condizione di procedibilità;
- 0,9% di mediazioni demandate dal giudice.
Le statistiche provano che a otto anni dalla riforma del 2013, la stragrande maggioranza delle mediazioni viene avviata ancora solo nelle materie dove è previsto il primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità. La partecipazione al primo incontro di persona o in video conferenza in un luogo neutrale con l’assistenza del mediatore e degli avvocati si è rivelato lo strumento più efficace affinché le parti possano prendere una decisione informata e consapevole sulla prosecuzione della procedura.
Sulla base delle statistiche riportate e per dare seguito alle linee programmatiche della Ministra della giustizia a proposito della mediazione preventiva rispetto alla possibile esplosione del contenzioso, nonché tenendo presente che attualmente le materie in cui vige il primo incontro di mediazione quale condizione di procedibilità sono pari solo a circa il 15% di tutto il contenzioso civile, il principio di delega mira a estendere l’obbligatorietà del tentativo alle materie indicate, che per la natura del rapporto controverso, in considerazione delle risultanze statistiche e delle rilevazioni effettuate nell’ambito di progetti distrettuali, e per il sostegno diffuso che la proposta incontra presso gli operatori risultano particolarmente compatibili con la negoziazione del conflitto guidata dal professionista mediatore e con la presenza indispensabile degli avvocati. Il principio di delega prevede un’estensione della partecipazione ad un primo incontro di mediazione alle controversie relative a contratti di durata, per i quali si prevede una consistente crescita del contenzioso a causa delle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia.
Il principio di delega ribadisce la necessità di realizzare un attento monitoraggio dei risultati statistici e un’opportuna verifica tra cinque anni, ossia nel 2026, anno di conclusione dell’introduzione delle riforme.
Gli incentivi economici previsti a favore delle parti per l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione e per l’assistenza legale per lo svolgimento del primo incontro di mediazione evitano qualsiasi duplicazione di costi in caso di esito negativo del tentativo di mediazione.
4. Contenzioso in materia di circolazione stradale e negoziazione assistita (lettera f))
Considerato lo scarsissimo rilievo che ha avuto la negoziazione assistita come condizione di procedibilità nelle controversie in materia di circolazione stradale, il principio indirizza verso la facoltatività del ricorso a tale procedura.
5. Contenzioso di cui all’articolo 409 c.p.c.: mediazione e negoziazione assistita (lettera g))
La gestione stragiudiziale delle controversie di lavoro è particolarmente utile e necessaria non solo in chiave deflattiva, ma proprio nel comune interesse delle parti di conseguire certezze in tempi brevi, anche sul piano del corrispettivo economico. Consentire ai datori di lavoro e ai lavoratori, assistiti dai rispettivi avvocati, di ricercare l’accordo in sede negoziale e laddove necessario con l’ausilio del mediatore, terzo imparziale, mira a tutelare tutte le parti della controversia. La funzionalità e rapidità dei percorsi complementari alla giurisdizione riduce le possibilità di inasprimento dei conflitti, la cui valenza trascende i casi singoli e appare particolarmente auspicabile in un periodo di difficoltà e potenziale crescita delle tensioni sociali. La misura è coerente con l’obiettivo perseguito dalla delega, insieme alla maggiore efficienza del processo civile.
6. Potenziamento della mediazione demandata dal giudice (lettera h))
Una concreta risposta al bisogno di indirizzare la spesa pubblica verso l’introduzione di interventi che incentivino l’efficacia del servizio giustizia per produrre un risparmio economico e ingenerare un meccanismo virtuoso di fiducia dei consociati è l’inserimento stabile nell’ufficio per il processo di nuovo personale qualificato con il compito di collaborare allo studio della controversia, di predisporre i provvedimenti giudiziali, di affiancare il giudice in vista di una gestione differenziata del contenzioso, mediante il ricorso alla mediazione demandata nonché ad altre forme di risoluzione consensuale della controversia. Gli esiti della sperimentazione condotta in alcuni tribunali del territorio nazionale, che prevedeva l’affiancamento dei giudici da parte di laureati esperti nella valutazione di mediabilità della causa, dimostrano che la mediazione demandata dal giudice ha prodotto un significativo effetto deflattivo del processo e un conseguente notevole risparmio sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda di giustizia, atteso che numerosi processi sono stati interrotti o non sono stati avviati in ragione della acquisizione crescente di competenze negoziali da parte degli avvocati e dei consociati.
Il principio prevede: un primo criterio secondo cui dovranno risultare tracciabili attraverso il Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale (SICID) i provvedimenti giudiziali che demandano alla mediazione al fine del componimento della lite, utili anche al fine della valutazione di professionalità del giudice; un secondo criterio che mira a stimolare l’utilizzo adeguato di tale strumento, prevedendo la possibilità di attivare in tutti i tribunali, con il coordinamento del Ministero della giustizia, protocolli con enti territoriali anche sulla base di progetti già realizzati e monitorati.
7. Semplificazione della procedura di mediazione (lettere i)-k))
L’esperienza applicativa del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a dieci anni dalla sua entrata in vigore, ha consentito di maturare delle importanti riflessioni sull’efficacia dell’attuale modello di mediazione e sui possibili correttivi. Alla luce dell’esperienza degli ultimi anni, vi sono due aspetti principali che potrebbero essere opportunamente rivisti, nell’ottica di implementare l’effettività e l’efficacia della mediazione e, in particolare: il primo incontro di mediazione, unico passaggio concretamente obbligatorio nell’attuale sistema riformato, deve essere reso comunque effettivo; la presenza personale delle parti deve essere espressamente contemplata, senza possibilità di delega all’avvocato, fatti salvi comprovati motivi. La Corte di cassazione, intervenuta recentemente sull’attuale modello di mediazione con la sentenza n. 8473/2019, ha riconosciuto che, allo stato delle previsioni attuali, pur essendo menzionata la partecipazione personale delle parti, le stesse possono conferire al proprio avvocato una procura speciale e sostanziale per essere rappresentate in mediazione.
In forza delle argomentazioni appena svolte, il principio propone un primo criterio relativo alla ridefinizione del primo incontro di mediazione, al fine di renderlo comunque effettivo, con un’indennità calmierata. Invero, l’effettività del primo incontro di mediazione rafforza l’efficacia della mediazione e la consapevole scelta delle parti di procedere nei successivi incontri, preservando il rispetto della Costituzione. Celebrato il primo incontro effettivo, supportato dagli incentivi economici sopra indicati, le parti sono libere di avvalersi dell’attività del mediatore per la possibile prosecuzione della procedura.
Un secondo criterio riguarda la previsione della partecipazione personale delle parti agli incontri di mediazione e dell’assistenza obbligatoria degli avvocati. La partecipazione personale delle parti è una prerogativa essenziale per un efficace svolgimento della mediazione, in quanto la dinamica negoziale deve inevitabilmente coinvolgere i soggetti su cui ricadono gli effetti sostanziali di un possibile accordo. Al fine di favorire la partecipazione personale delle parti, è opportuno pertanto esplicitare che la possibilità di delega deve essere limitata ai casi di impossibilità alla comparizione personale e su procura speciale sostanziale affidata a un soggetto che deve essere a conoscenza dei fatti e degli interessi della parte.
Un terzo criterio riguarda la mediazione svolta telematicamente. Le limitazioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per l’emergenza sanitaria Covid-19 hanno favorito lo sviluppo della mediazione in videoconferenza, che potrà essere utilmente praticata anche in futuro, soprattutto laddove vi siano esigenze di contenimento di tempi e costi a causa della distanza delle parti o degli avvocati. È opportuno valutare la stabilizzazione delle disposizioni emergenziali (cfr. l’articolo 83, commi 20-bis e 20-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. “Decreto Cura Italia”) emanate per lo svolgimento della mediazione in via telematica, con un’adeguata previsione all’interno del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche attraverso un’ulteriore semplificazione delle modalità di firma delle parti con sistemi OTP.
Un quarto criterio è relativo ai provvedimenti conseguenziali alla inottemperanza degli obblighi con particolare riferimento alle sanzioni. Il principio prevede la revisione della disciplina delle conseguenze processuali legate alle ipotesi di mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione o di mancata accettazione della proposta, anche con riferimento alla disciplina delle spese processuali ed alle disposizioni di cui all’articolo 96, comma 3, c.p.c.
Un quinto criterio prevede la precisazione sull’onere di attivare la mediazione a seguito dei procedimenti speciali, in particolare chiarendo definitivamente l’obbligo a carico dell’opposto nella mediazione a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Dopo un lungo contrasto giurisprudenziale, all’indomani della sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 19596/2020, è opportuno recepire tale principio in via normativa, anche per evitare ulteriori contrasti già manifestatisi.
Un sesto criterio concerne la possibilità che il mediatore possa, nelle controversie che presentano complessi profili tecnici, anche su istanza di parte, avvalersi di esperti tecnici iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il principio dovrebbe guidare la disciplina della consulenza tecnica in mediazione (CTM) prodotta da un professionista neutrale (notaio, ingegnere o medico legale) affinché possa essere utilizzata con il consenso delle parti, espresso al momento della nomina, nell’eventuale giudizio successivo alla mediazione, da un lato evitando la duplicazione di attività e spese, riducendo così i tempi e i costi del processo, dall’altro favorendo l’accordo fra le parti sulla base della valutazione del consulente.
8. La Pubblica Amministrazione in mediazione (lettere l)-m))
La giurisprudenza ha energicamente stigmatizzato la tendenza, diffusasi presso le pubbliche amministrazioni, di sottrarsi al procedimento di mediazione, trincerandosi dietro il timore che l’eventuale partecipazione potrebbe cagionare un danno erariale.
Segnatamente, gli enti pubblici tendono a disertare le procedure di conciliazione, ancorché ritualmente convocate, persino nei casi di mediazione disposta iussu iudicis. Simile atteggiamento, di regola, viene seccamente argomentato alla stregua di quanto suggerito nella circolare n. 9 del 10 agosto 2012, emanata dal Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione. Talvolta, si aggiunge il timore del funzionario di incorrere in una responsabilità erariale della quale, nella maggior parte dei casi, non vengono identificati gli esatti contorni e le causali.
Tali considerazioni, già opinabili, sono superate a seguito dell’approvazione dell’articolo 21, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che interviene sull’elemento soggettivo della responsabilità erariale, circoscrivendo l’area dei pregiudizi risarcibili subiti dall’Amministrazione in ragione di condotte illecite dei propri funzionari. In particolare, la novella interviene sia sul dolo che sulla colpa grave con l’espresso intento di scongiurare la c.d. paura della firma del funzionario pubblico. È piuttosto evidente come questa tipologia di timori, prima che infondati, si radichino su una grave contraddizione. Infatti, se la legge impone degli obblighi a tutti i soggetti giuridici, senza alcuna eccezione per gli enti pubblici, obblighi nella specie consistenti nella seria e cooperativa partecipazione alla mediazione, allora non è certo il loro assolvimento, ma, al limite, la loro evasione, a poter astrattamente generare, in capo all’autore della scelta, una responsabilità di natura erariale. Ogni rischio di responsabilità astrattamente derivante dalle attività compiute nel procedimento di conciliazione deve essere prevenuto dal delegato dell’ente pubblico tramite la preventiva concertazione con l’organo apicale dei margini entro i quali un eventuale accordo amichevole potrebbe essere stipulato. D’altronde, la giurisprudenza contabile ha costantemente ribadito la perfetta compatibilità fra il modulo della transazione e lo statuto dell’azione amministrativa, a condizione che la situazione giuridica controversa sia disponibile e che l’atto dispositivo sia compiuto da soggetto all’uopo legittimato.
Nell’ottica di favorire la partecipazione al procedimento di mediazione da parte della P.A. e nel solco della recente normativa emergenziale del c.d. scudo erariale, pur non essendo necessario uno scudo erariale della P.A. o del singolo funzionario in ragione dei citati criteri ermeneutici, si rivela necessario redigere un’apposita disposizione normativa che integri il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, fondata sul paradigma dell’articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
9. Formazione e sistema di accreditamento e controllo (lettera n))
Il principio costituisce il necessario presupposto per elevare la qualità del servizio di mediazione nella consapevolezza che a tal fine occorre, da un canto, rinnovare e rafforzare la formazione iniziale e permanente dei professionisti e degli operatori del sistema e, dall’altro, avviare la revisione dei criteri per l’accreditamento degli organismi di mediazione, dei mediatori, degli enti di formazione e dei formatori, con il conseguente adeguamento anche del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (nel solco tracciato dall’articolo 4 della Direttiva 2008/52/CE). In particolare, nella revisione dei programmi occorrerà prendere in considerazione i requisiti minimi di formazione per i mediatori indicati dal CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) e, per il potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenza degli organismi di mediazione, si dovranno recepire i principi del Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione (documento approvato dall’Assemblea plenaria del CEPEJ del Consiglio d’Europa nel dicembre del 2018 con l’obiettivo di promuovere l’armonizzazione europea dei servizi di mediazione). Il perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficacia dovrà inoltre essere coordinato con la formazione in ambito universitario al fine di arricchire la preparazione del giurista con una cultura della soluzione dei conflitti pacifica e co-esistenziale.
Il principio mira alla revisione dei percorsi formativi teorici e pratici per i mediatori, ma anche alla istituzione di obblighi formativi per i responsabili degli organismi, nonché alla previsione di percorsi formativi rivolti ad avvocati e consulenti al fine di promuovere e consolidare la cultura della mediazione; non senza individuare i criteri per l’innalzamento degli standard di solidità, professionalità ed efficienza richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione al fine di garantire la massima qualità nell’espletamento delle procedure di mediazione con la previsione di una disciplina transitoria con profili ad esaurimento e termini congrui per consentire adeguamento ai nuovi più elevati standard.
Inoltre, vigilanza, supporto e monitoraggio anche statistico da parte del Ministero della giustizia costituiscono attività essenziali che richiedono una revisione ed un coordinamento della normativa vigente anche al fine di stimolare ed orientare le buone prassi e l’avvio di protocolli tra gli operatori.
10. Procedura di negoziazione assistita (lettera o))
Il principio mira a facilitare la scelta della procedura di negoziazione anche con riferimento all’uso di modelli standard predisposti uniformemente.
11. Armonizzazione delle discipline (lettera p))
Il complesso sistema normativo delle procedure stragiudiziali di composizione delle liti necessita di un intervento di riordino di tutte le discipline che sono entrate nell’ordinamento giuridico in tempi diversi e in fasi distinte dello sviluppo della cultura degli strumenti complementari alla giurisdizione. Il principio mira, pertanto, all’armonizzazione delle normative favorendone la raccolta in un unico Testo Unico che risponda a criteri di uniformità, chiarezza e semplificazione nell’interesse dei destinatari.
12. Abrogazione dell’articolo 10 del disegno di legge AS 1662
Si propone la soppressione dell’articolo 10, il cui impianto non risulta coerente con le disposizioni proposte dalla Commissione in tema di strumenti di risoluzione delle controversie complementari alla giurisdizione. In particolare, tale disposizione prevede l’introduzione di un procedimento stragiudiziale alternativo alla mediazione che, di converso, le proposte formulate intendono conservare e rafforzare.
Norma di legge delega
Articolo 2
(Strumenti di risoluzione delle controversie complementari alla giurisdizione)
- Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- incrementare e semplificare il regime degli incentivi economici e fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, per le parti che partecipano alle procedure di mediazione con:
- l’aumento dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17.3 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 28;
- la semplificazione della procedura di riconoscimento del credito di imposta previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e l’incremento del relativo importo, ivi prevedendo anche il compenso dovuto all’avvocato che assiste il cliente in mediazione nei limiti previsti dai vigenti parametri professionali;
- il rimborso totale o parziale del contributo unificato sostenuto dalle parti che concludono con l’accordo una procedura di mediazione che comporti l’estinzione del giudizio;
- prevedere il patrocinio a spese dello Stato per le spese di assistenza legale con riferimento alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
- prevedere il rimborso agli organismi di mediazione delle spese di mediazione non corrisposte dalle parti che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato, anche attraverso un credito di imposta in favore degli organismi per gli importi non corrisposti;
- riformare le spese di avvio della procedura di mediazione e le indennità spettanti agli organismi di mediazione di cui ai commi 4, 5-bis e 7 dell’articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche in relazione alle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche prevedendo una congrua indennità per lo svolgimento del primo incontro nel rispetto del principio di effettività e criteri di calcolo delle indennità per la prosecuzione della procedura oltre il primo incontro;
- estendere la previsione della mediazione come condizione di procedibilità di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, alle controversie relative ai contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura, fatti salvi i casi per i quali la legge preveda altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo citato. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell’opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;
- escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale;
- prevedere la possibilità di ricorrere alla mediazione e alla negoziazione assistita nelle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile con gli effetti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 2113 del codice civile, senza che le stesse costituiscano condizione di procedibilità dell’azione;
- valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui al secondo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l’università, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori e il monitoraggio delle esperienze, la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione;
- semplificare le norme relative allo svolgimento della procedura di mediazione che dovrà essere ispirata ai principi di effettività e partecipazione personale delle parti con l’assistenza obbligatoria degli avvocati, nonché al reale confronto sul conflitto, anche qualora la mediazione sia svolta telematicamente, con previsione di provvedimenti conseguenziali alla inottemperanza agli obblighi;
- precisazione sull’onere di attivare la mediazione a seguito dei procedimenti speciali, in particolare chiarendo definitivamente l’obbligo a carico dell’opposto nella mediazione a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo;
- prevedere che le parti possano convenire, al momento della nomina dell’esperto ai sensi dell’articolo 8, quarto comma, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che la relazione tecnica possa essere acquisita nel corso dell’eventuale successivo giudizio, fermo restando il potere del giudice in ordine alla sua valutazione, all’eventuale rinnovo del giuramento, all’integrazione dei quesiti;
- prevedere e incentivare la partecipazione della Pubblica Amministrazione, anche secondo i principi già espressi nell’articolo 21, secondo comma, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;
- prevedere che in relazione al procedimento di mediazione la responsabilità dei soggetti che sottoscrivono un accordo di conciliazione e che sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia da lui dolosamente voluta e che detta limitazione di responsabilità non debba applicarsi per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente;
- riformare la disciplina sulla formazione dei mediatori e potenziare i requisiti di qualità e trasparenza degli organismi di mediazione, degli enti di formazione in mediazione, il sistema di controllo sull’attività degli organismi di mediazione e dei mediatori tramite la revisione dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, in particolare prevedendo:
- la definizione dei requisiti minimi di solidità finanziaria, efficienza, specializzazione dell’oggetto sociale e trasparenza richiesti agli organismi di mediazione e agli di enti di formazione al fine di garantire la massima qualità del servizio di mediazione e della formazione dei mediatori;
- la revisione dei criteri di valutazione della idoneità e degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell’ente di formazione nonché prevedere un numero massimo di organismi di mediazione ed enti di formazione per i quali si può svolgere detta funzione;
- la revisione della disciplina della formazione base e di aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa;
- la revisione dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici;
- l’aggiornamento dei formatori in mediazione affidato alle università anche in collaborazione con gli enti di formazione accreditati;
- una disciplina transitoria con profili ad esaurimento e termini congrui per consentire l’adeguamento ai nuovi più elevati standard;
- una nuova disciplina di vigilanza, supporto e monitoraggio anche statistico da parte del Ministero della giustizia con il supporto di esperti e la redazione di protocolli di qualità;
- semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio Nazionale Forense;
- armonizzare la normativa in materia di mediazione con altre procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e allo scopo riunire tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC).
Articolato
L’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è modificato come segue:
“Articolo 20
(Credito d’imposta)
- Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, un credito di imposta commisurato all’indennità stessa fino alla concorrenza di 600 euro, nel limite di spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2021, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull’autenticità della stessa.
- Il Ministero della giustizia comunica all’interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dell’indennità di cui al comma 1, l’importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione ai procedimenti conclusi, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
- Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
- Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
All’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole “fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “fino a concorrenza di 600 euro, nel limite di spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.
1 commento
Perfetta! Non si poteva fare di meglio. Il prof. Luiso si conferma una mente eccelsa.