E’ fatta. In vigore, l‘obbligatorietà in materia di condominio e risarcimento danni derivanti da circolazione stradale, ove il Ministero della Giustizia ha stimato, con le dovute cautele, un flusso di procedure – che dovranno essere gestite dagli oltre 750 organismi di mediazione accreditati – variabile tra 320.000 e 340.000.
In tal modo si concretizza la cosiddetta “fase 2” prevista dal D. Lgs. 28/2010 e una volta a regime il legislatore potrebbe prevedere l’ampliamento delle materie oggetto di mediazione, tra cui le controversie in cui vi è parte la pubblica amministrazione.
Sempre più frequentemente le amministrazioni pubbliche rivestono il ruolo di parte ricorrente (si pensi ad esempio agli enti concessionari di pubblico servizio), non soltanto nei procedimenti giudiziali, ma anche innanzi ad autorità indipendenti che trattano e decidono controversie tra enti pubblici e tra questi ultimi e privati, ove elemento caratterizzante che determina una decisione super partes è la terzietà rispetto a ciascun soggetto partecipante alla procedura.
Una considerazione da evidenziare al nostro legislatore è di fare valutare il ricorso alla mediazione, da parte della pubblica amministrazione, non soltanto nel caso di sussistenza di una controversia già conclamata, ma anche in tutti quei casi in cui si potrebbe ricorrere allo strumento in “via preventiva” nei potenziali casi di contrasto tra le parti che inevitabilmente porterebbero all’attivazione di un giudizio.
Altra valutazione che i nostri decisori dovrebbero fare è valutare se è sempre giusto e doveroso attivare procedimenti giudiziali – quindi con evidenti aggravi degli oneri a carico della collettività – anche in tutti quei casi in cui o per il valore ovvero nel caso di palesi erronee posizioni assunte dall’amministrazione, sia giusto andare in giudizio e attendere una sentenza che già si desume sarà sfavorevole, con conseguente condanna anche al pagamento delle spese processuali che seguono la soccombenza.
Occorre, quindi un radicale cambiamento di mentalità dei rappresentanti della pubblica amministrazione, i quali, non dovrebbero nascondersi dietro a potenziali decisioni a loro avverse da parte della Corte dei Conti – e quindi, secondo tale convinzione “è preferibile attendere una sentenza anche di condanna” – poiché proprio tale atteggiamento è da considerarsi lesivo della posizione dell’amministrazione e pertanto esattamente in tali casi, ove peraltro vi siano sentenze di condanna, dovrebbe considerarsi il danno erariale con la prosecuzione di giudizi che potrebbero portare alla condanna per lite temeraria.
Di contro, una corretta valutazione a monte e il ricorso a forme di tutela non giurisdizionali, anche preventive, potrebbero portare a concreti risparmi e benefici indiretti per la collettività, ampliando ovviamente le materie oggetto di mediazione, oltre a quelle già previste dalla normativa vigente, prevedendo altresì l’obbligatorietà: si pensi ad esempio alla vasta area del contenzioso in materia di appalti per lavori, servizi e forniture varie.
In tale nuovo contesto il legislatore dovrebbe fare tesoro di consolidate esperienze di altri Paesi, tra cui, ad esempio, l’Inghilterra.
Nel mese di giugno del 2011 il Governo inglese ha sottoscritto il Dispute Resolution Commitment (DRC), una risoluzione che impegna tutte le agenzie e dipartimenti governativi ad utilizzare strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, quali la mediazione e l’arbitrato prima di agire in giudizio.
Tale risoluzione rafforza la politica del ricorso a strumenti ADR avviata nel 2001 dal Governo britannico, il cui obiettivo è il decongestionamento delle aule dei tribunali riducendo i costi di giudizio, risparmiando altresì tempo, denaro e stress per tutte le parti, pubbliche e private.
La decisione di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione da parte della pubblica amministrazione è stato il frutto dell’analisi del periodo 2001-2011, ove il ricorso a strumenti paragiurisdizionali ha permesso di quantificare un risparmio per i contribuenti di 360 milioni di sterline, pari a circa 430 milioni di euro.
Il The Treasury Solicitor’s Department (la nostra Avvocatura Generale dello Stato), che assiste oltre 180 amministrazioni centrali e altri organismi finanziati con fondi pubblici in Inghilterra e Galles, ha sostenuto con forza il ricorso costruttivo alla mediazione, contribuendo altresì alla diffusione e alla promozione della cultura del ricomponimento bonario delle controversie al di fuori delle aule dei tribunali.
Quindi, si auspica la diffusione della mediazione anche all’interno della pubblica amministrazione italiana, apprezzandone le potenzialità e per fare ciò sarebbe necessario effettuare uno studio sperimentale con una Amministrazione – campione che preveda una ricognizione di tutte le controversie (attive o passive), suddividerle per materie, durata, esito e quindi per costi giudiziali, raffrontando tali dati con il potenziale ricorso alla mediazione e dopodiché, testare lo strumento scegliendo un blocco di controversie e portandole in mediazione; il passaggio successivo dovrebbe essere un programma formativo/informativo delle strutture apicali.
L’Amministratore che per primo comprenderà tali potenzialità e concretamente lavorerà in tale direzione, avrà il merito di essere ricordato dai cittadini per avere contribuito ad attivare un cambiamento di mentalità con evidenti benefici per l’intera collettività.
5 commenti
Sono un segretario comunale che lavora in Lombardia e ho letto l’interessante articolo sulla mediazione nel contenzioso con la P.a. Per motivi di lavoro mi occupo di contenzioso urbanistico e tributario, materie nelle quali c’è molto spazio per la mediazione. In particolare ritengo opportuno l’utilizzo della mediazione nelle controversie riguardanti il pagamento dei contributi di urbanizzazione o l’applicazione dell’I.M.U. sui terreni edificabili. Sono settori dove il soggetto debitore spesso è un’impresa che deve combattere con la congiuntura economica avversa. Anche il settore degli appalti pubblici si presta alla mediazione che può senz’altro dare risultati migliori rispetto all’arbitrato dove, chissà perchè, la pubblica Amministrazione perde sempre.
La mediazione è obbligatoria nelle controversie in cui è parte una Amministrazione dello Stato?
Sono dipendente di un Ente Locale ed incaricato, con decreto sindacale, di seguire tutto il contenzioso afferente alla 689/81. Inoltre ho anche seguito un corso conseguendo il relativo attestato di Mediatore Professionista.
Ho letto con attenzione il Vs.articolo è sono settimane che mi sforzo di far comprendere al mio dirigente (settore Affari legali) che sarebbe utile creare un settore, da me diretto, per la mediazione vista la mole di lavoro che ha l’ufficio legale in merito a risarcimenti danni, a contenziosi per sanzioni amministrative (multe) e a quelli tributari. Vorrei avere, se possibile, delucidazioni su come fare, tenuto conto che in questi mesi stanno anche ridisegnando l’utilizzo del personale. grazie
posso chiedere il tentativo di conciliazione davanti al Mediatore,riguardante l’esproprio di un terreno privato da parte di una P.A.? grazie, rimango in attesa di una risposta.
Sì, l’istanza di mediazione può essere presentata per ogni tipologia di lite vertente su diritti disponibili. Sarà la PA a decidere se voler aderire o meno.