Con la Riforma Cartabia nella negoziazione assistita entrano le dichiarazioni del terzo sottoposte a regole ben precise e utilizzabili in giudizio
Limiti e condizioni del terzo nel rendere le dichiarazioni
La Riforma Cartabia nel modificare la disciplina della negoziazione assistita ha previsto un anello di collegamento con il processo civile attraverso la previsione, nel corso della procedura, di poter acquisire, in relazione all’oggetto della controversia, dichiarazioni da parte di terzi.
Il nuovo art. 4 bis, che va ad arricchire il dl n. 132/2014 convertito con modifiche nella legge n. 162/2014, prevede però limiti e condizioni per questo istituto:
- Prima di tutto le dichiarazioni del terzo possono essere raccolte solo se lo prevede la convenzione di negoziazione
- In secondo luogo le dichiarazioni devono essere rese su fatti specificamente individuati e che abbiano rilievo per l’oggetto della controversia
- Le stesse infine devono essere rese presso lo studio professionale dell’avvocato che invita il terzo a renderle o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, alla presenza degli avvocati che assistono le parti coinvolte
Non possono in ogni caso rendere dichiarazioni soggetti di età inferiore ai 14 anni o che sono incapaci a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. perché hanno un interesse nella controversia.
Doveri del terzo che rende le dichiarazioni
Dal punto di vista pratico, il terzo che viene invitato a rendere dichiarazioni, dopo essere stato identificato, viene invitato a dichiarare prima di tutto se lo stesso ha un qualche interesse nella causa o ha un qualche rapporto di tipo personale o professionale con le parti, al fine di evitare qualsiasi forma di condizionamento.
A questa dichiarazione seguono degli avvertimenti relativi alle dichiarazioni che lo stesso si presta ad effettuare.
Il soggetto viene informato della qualifica dei soggetti davanti ai quali renderà le sue dichiarazioni e delle finalità della procedura stessa.
Viene poi informato della facoltà di non rendere alcuna dichiarazione e di astenersi ai sensi dell’art. 249 c.p.c. (segreto professionale, d’ufficio e di Stato) e delle conseguenze penali che possono conseguire a dichiarazioni false.
Viene poi informato dell’obbligo di mantenere la riservatezza sia in relazione alle domande che gli verranno rivolte che alle risposte che lo stesso fornirà.
Infine gli vengono rese note le modalità con le quali le sue dichiarazioni verranno acquisite e documentate.
Modalità di raccolta delle dichiarazioni
Le domande e le risposte del terzo vengono verbalizzate dagli avvocati e il documento deve indicare anche il luogo e la data della acquisizione, i dati dell’informatore e degli avvocati e l’attestazione che il dichiarante è stato avvertito e informato in relazione a tutti gli aspetti della procedura di acquisizione delle dichiarazioni.
Completata la verbalizzazione delle dichiarazioni del terzo, il documento viene interamente riletto e firmato dal dichiarante e dagli avvocati.
L’originale viene consegnato sia al dichiarante che alle parti.
Le dichiarazioni del terzo nel giudizio
Il verbale contenente le dichiarazioni del terzo fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essersi verificato in loro presenza.
Può anche essere prodotto in giudizio tra le parti che hanno stipulato la convenzione di negoziazione e il giudice lo valuta ai sensi dell’art. 116 c.p. ossia secondo il suo prudente apprezzamento (a meno che la legge non disponga altrimenti) e desumendo argomenti di prova dalle risposte date, anche se il giudice ha la possibilità di disporre che il terzo venga escusso come testimone nel corso del giudizio.
Il collegamento delle dichiarazioni del terzo rese in sede di negoziazione con il processo però è previsto anche in un altro caso.
Nell’ipotesi, infatti, in cui il terzo sia stato invitato, ma lo stesso non si è presentato o ha rifiutato di rendere dichiarazioni, e la negoziazione si è conclusa senza un accordo tra le parti, la parte che ha interesse a che il terzo renda le dichiarazioni, può chiedere che lo stesso si presenti davanti al giudice per l’audizione.
In questo caso, è prevista, salva compatibilità, l’applicazione degli articoli 693 -699 c.p.c. sull’istruzione preventiva.