L’ambito della mediazione andrebbe ampliato, non ridotto

La riforma del processo civile proposta dal Ministro Alfonso Bonafede contiene una drastica riduzione delle materie in cui è prevista la partecipazione ad un primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità pari a 55.000 procedure in meno che rappresentano circa il 40% delle istanze di mediazione. Per circa 39.000 procedure, la motivazione adottata è la scarsa adesione di banche, assicurazioni e ospedali alle procedure di mediazioni. Al contempo, circa 16.000 procedure che registrano il più alto tasso adesione e successo sullo scioglimento delle comunioni, rientranti nell’ambito delle divisioni e successioni, sarebbero sorprendentemente eliminate e affidate a notai e avvocati iscritti al registro dei delegati alle vendite con una procedura che non ha nulla a che vedere con la mediazione. Di contro, il Ministro Bonafede propone un’estensione del primo incontro in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione che nel 2018 hanno registrato rispettivamente nei tribunali solo 1.067 e 1.131 nuove procedure.

Un’attenta lettura delle statistiche degli ultimi sei anni, insieme all’esperienza quotidiana dei 24.014 mediatori, dei 594 organismi di mediazione (Ordini forensi e Camere di Commercio in primis) con migliaia di sedi operative accreditate dal Ministero della Giustizia e con oltre 2.000 dipendenti che svolgono un importante funzione di segretaria, suggerirebbe esattamente il contrario.

Solo il primo incontro è obbligatorio. La prosecuzione è sempre volontaria

Occorre innanzitutto fare una premessa importante che ancora sfugge a molti anche del settore. Da sei anni l’Italia sperimenta come condizione di procedibilità, in un circoscritto ambito del contenzioso civile, la partecipazione obbligatoria ad un primo incontro di mediazione in cui le parti assistite dai loro avvocati possono scegliere volontariamente di iniziare un percorso di mediazione ovvero di ricorrere immediatamente in tribunale. Questo incontro iniziale deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza e nella maggioranza dei casi ad un costo fisso di 40 euro. Questa procedura, considerata una best practice a livello internazionale, non può certo essere definita superficialmente come “mediazione obbligatoria”. Gli organismi di mediazione svolgono questo primo incontro chiaramente al di sotto dei costi vivi e i mediatori, nella stragrande maggioranza avvocati, offrono gratuitamente la loro prestazione professionale. Inoltre, se le parti hanno diritto al gratuito patrocinio, il mediatore e gli organismi devono svolgere l’intera procedura di mediazione gratuitamente senza alcun rimborso da parte dello Stato. Forse, questa è l’unica legge italiana che obbliga professionisti e imprese a lavorare gratuitamente.

Dal 2013 il contenzioso in tribunale è diminuito del 40% nelle materie con il primo incontro obbligatorio (con esclusione delle bancarie)

Fatta questa doverosa premessa, 516.365 procedure di contenzioso civile e commerciale vertenti su diritti disponibili (escludendo quindi la volontaria giurisdizione, esecuzioni, lavoro, famiglia, fallimenti, etc…) presso gli uffici dei giudici di pace e tribunali ricadono nelle materie in cui il ricorso alla mediazione è totalmente volontario, mentre 76.178 ricadono nelle materie in cui vige il primo incontro di mediazione che quindi rappresentano solo circa il 13%.

Fonte: Elaborazioni dati del Ministero della giustizia

Ebbene, in queste materie indicate nel comma 1bis dell’art. 5 del Dlgs. 28/2010, le sopravvenienze nei tribunali sono diminuite del 40% dal 2013 (da 88.594 procedure nel 2013 a 52.750 nel 2018 con l’esclusione delle materie bancarie di cui diremo in seguito) contro una diminuzione media del contenzioso nello stesso periodo di circa il 25%. Non c’è dubbio che la partecipazione al primo incontro di mediazione ha avuto quindi un effetto deflattivo notevolmente superiore alla media.

Fonte: Elaborazioni dati del Ministero della giustizia

Numero di accordi di mediazione crescenti, anche con istanze di mediazione in leggera diminuzione

Altro dato significativo poco considerato è l’andamento del numero degli accordi di mediazione crollati nel periodo 2012/2013 post-sentenza della Cassazione e repentinamente aumentati nel 2014, a seguito dell’introduzione del primo incontro, fino a sfiorare i 20.000 accordi l’anno scorso nonostante il numero di istanze di mediazione in leggera diminuzione. A questi occorre aggiungere circa un altro 15/20 per cento di accordi trovati al di fuori della procedura di mediazione in procedure apparentemente negative.

Fonte: Elaborazione dati del Ministero della Giustizia (numero di definizioni moltiplicato per le percentuali di comparsi e per le percentuali di accordi)

Di fronte all’evidenza di questi dati, la scelta più razionale sarebbe quella di compiere un passo ulteriore. Estendere la partecipazione al primo incontro di mediazione ad altre materie che si prestano in particolar modo alla mediazione come il contenzioso contrattuale (pari a 91.857 casi nel 2018), alla responsabilità extra contrattuale (38.768 casi) e alle poche migliaia di competenza del tribunale delle imprese. Una riforma risolutiva sarebbe poi quella di introdurre nel codice di procedura civile l’estensione del primo incontro di mediazione a tutto il contenzioso vertente su diritti disponibili in materia civile, familiare e del lavoro (come è stato appena introdotto in Grecia) insieme all’introduzione di alcune necessarie modifiche al Dlgs. 28/10 in buona parte già indicate nella Relazione Alpa. Una facile proiezione dell’impatto di questo provvedimento indicherebbe una diminuzione del contenzioso immediato fin dal primo anno negli uffici dei giudici di pace e nei tribunali di circa il 30%-40% con la conseguenza della drastica diminuzione dei tempi della  durata del contenzioso rimanente. Spesso, un accordo in mediazione equivale a quattro procedure in meno nel sistema giustizia tra primo grado, esecuzione, appello e Cassazione.

Come risolvere il problema delle mediazioni bancarie

Il Ministro Bonafede ha ragione nell’affermare che la mediazione nel contenzioso bancario, assicurativo e nella responsabilità medica non ha dato buoni risultati rispetto alle altre materie. Il motivo è nella generale indisponibilità di banche, assicurazioni e strutture sanitarie ad aderire al primo incontro e spesso nel proseguire nella procedura. La soluzione quindi non è di eliminare queste materie sottraendo la possibilità ai cittadini e imprese di incontrare entro 30 giorni rappresentanti di banche, degli ospedali e delle loro assicurazioni. Al contrario, occorrerebbe vincolare le grandi aziende (come appunto banche e assicurazioni) che offrono prodotti e servizi ai consumatori ad aderire alle procedure di mediazione e ADR previste dalle varie normative tramite la presenza di un funzionario a conoscenza del caso e con pieni poteri di transigere. L’esperienza di successo della mediazione obbligatoria dei Corecom nel contenzioso in materia di telefonia costituisce un modello da replicare in altri settori del consumo. Al contempo, sia nel contenzioso bancario che in quelle sanitario occorrerebbe introdurre la possibilità di utilizzare le perizie tecniche prodotte durante la procedura di mediazione anche nel successivo possibile giudizio.

Richiesta di un tavolo permanente con gli operatori delle ADR

Per tutte queste ragioni, ci si augura che il Ministro della giustizia possa indire urgentemente un tavolo tecnico permanente con gli operatori della mediazione per affrontare i problemi e monitorare i risultati. Conseguentemente, ai sensi del comma 1bis dell’art. 5 del Dlgs 28/10 come modificato dal Decreto del Fare, il Ministro Bonafede dovrebbe riferire alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dal primo incontro di mediazione. Purtroppo non lo ha mai fatto.

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