L’accordo di mediazione come titolo esecutivo per l’esecuzione forzata

L’accordo di mediazione vale anche come titolo esecutivo per l’esecuzione forzata, nel caso in cui una delle parti non adempia a quanto vi sia stabilito

Accordo di mediazione: natura giuridica

L’accordo di mediazione è l’atto conclusivo della procedura di conciliazione ed ha come contenuto le decisioni con cui le parti hanno regolato la controversia che li ha coinvolti.

Si tratta di un atto di natura negoziale che le parti, ovviamente, sono reciprocamente tenute ad osservare. Ma cosa succede se una delle parti viene meno a tale obbligo e non ottempera a quanto concordato?

Ebbene, occorre sapere che, al pari di quanto accade in un normale giudizio, anche l’accordo di mediazione è un titolo esecutivo e può, pertanto, consentire alla parte adempiente di ottenere l’esecuzione forzata degli obblighi che incombono sulla controparte.

In particolare, l’accordo può fungere da titolo esecutivo per avviare le procedure di espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per ottenere l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e può anche essere posto alla base dell’iscrizione di ipoteca.

Accordo di mediazione: la sottoscrizione delle parti e degli avvocati

Al riguardo, vi è da fare un’importante distinzione, a seconda che l’accordo di mediazione sia stato sottoscritto solo dalle parti o da queste insieme ai propri avvocati. In quest’ultimo caso, è possibile procedere direttamente alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, mentre l’accordo sottoscritto dalle sole parti necessita di un ulteriore passaggio: l’omologazione da parte del Presidente del Tribunale, che dovrà verificare la regolarità formale del verbale di mediazione e dell’accordo, emettendo apposito decreto.

Quanto alla formula esecutiva da apporre sull’atto, essa è necessaria solo nel caso di accordo omologato dal Presidente del Tribunale, mentre l’accordo sottoscritto dalle parti con i propri avvocati non rientra tra gli atti che necessitano di tale formalità. In tal caso, infatti, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, l’accordo ha efficacia immediatamente esecutiva, stante l’attestazione di conformità dell’atto alle norme imperative e all’ordine pubblico, rilasciata dagli stessi legali in sede di sottoscrizione.

La notifica dell’accordo di mediazione quale titolo esecutivo

Passando ad analizzare la procedura vera e propria con cui l’accordo di mediazione viene fatto valere quale titolo esecutivo per ottenere l’esecuzione forzata degli obblighi della controparte, essa non differisce da quella in cui il titolo è di formazione giudiziale o stragiudiziale.

Infatti, per avviare l’esecuzione occorre procedere alla notifica dell’accordo (quale titolo esecutivo) e del precetto. Il contenuto di quest’ultimo deve riprodurre integralmente il testo dell’accordo e del verbale di mediazione. Gli originali di tali atti vanno inoltre mostrati all’ufficiale giudiziario, tenuto ad attestarne la conformità.

La notifica contestuale di titolo esecutivo e precetto deve essere fatta alla parte personalmente. Una volta perfezionata la notifica, è possibile avviare la procedura esecutiva.

 

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