L’accordo di conciliazione sottoscritto dalle pubbliche amministrazioni

Responsabilità contabile alleggerita per i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che concludono accordi in sede di mediazione civile e commerciale

Cambiano le regole per gli accordi conclusi in mediazione dalle pubbliche amministrazioni

Dal 28 febbraio 2023 è in vigore, in materia di mediazione civile e commerciale, anche il nuovo articolo 11 bis dedicato agli accordi di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche.

Il titolo della norma “Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche” però non ne rispecchia il contenuto.

Focus sulla responsabilità dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni

L’unico comma che compone la norma è infatti dedicato alla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, che concludono un accordo di conciliazione al termine di una procedura di mediazione civile e commerciale, che può essere avviata presentando la domanda presso un organismo come ADRcenter.

Nello specifico, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, così come definite ed elencate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 165/200, quando firmano un accordo di mediazione, sono soggetti al regime di responsabilità previsto dal comma 1bis dell’articolo 1 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

Nello specifico, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che concludono un accordo in sede di mediazione non vanno incontro ad alcuna responsabilità contabile, a meno che gli stessi non concludano l’accordo con dolo o colpa grave, che consiste in una negligenza inescusabile ricollegabile alla violazione della legge o al travisamento dei fatti.

Il nuovo comma dell’articolo 1 della legge n. 20/1994 recita infatti testualmente “in caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.

La nuova previsione normativa contiene due vantaggi evidenti.

Il primo è rappresentato dalla limitazione della responsabilità contabile ai casi più gravi di dolo o colpa grave.

Il secondo invece consiste nella precisazione e illustrazione della condotta del rappresentante della pubblica amministrazione in grado di far sorgere a suo carico la responsabilità contabile. La stessa deve essere cioè il frutto di un atteggiamento improntato al dolo o alla colpa grave riconducibili a una negligenza non scusabile, che deriva dalla violazione di una legge o dalla distorsione/ fraintendimento di un fatto.

Responsabilità attenuata per incentivare il ricorso alla mediazione

Il regime di responsabilità previsto per i rappresentanti delle PP.AA. che concludono accordi in mediazione è stato “alleggerito” per incentivare non solo il ricorso alla mediazione, bensì la conclusione di un accordo, nel pieno rispetto degli obiettivi della legge delega.

Il tutto con un notevole risparmio di tempo e denaro per la pubblica amministrazione in generale, che per previsione legislativa è tenuta al rispetto anche dei principi di economicità, efficienza ed efficacia quando svolge la sua attività.

Questa novità normativa presenta il pregio di voler risolvere il problema della scarsa propensione delle pubbliche amministrazioni nei confronti della mediazione civile e commerciale.

Le ragioni alla base di questa condotta prudente fino ad oggi erano motivate proprio dal timore di poter provocare un danno erariale allo Stato, a causa delle decisioni prese in sede di conciliazione.

Con l’innovazione prevista dalla riforma questo rischio viene scongiurato. Per incorrere in responsabilità erariali i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni devono commettere errori macroscopici.

Il minore rischio di incorrere in una responsabilità contabile restituisce senza dubbio ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni una maggiore libertà e ne valorizza il potere decisionale. Gli stessi possono ora affrontare la mediazione e la conclusione di un accordo con una tranquillità diversa, senza timori rispetto al passato.

Leggi anche Incentivi alle mediazioni per le PP.AA.

Vuoi approfondire? Leggi “Incentivi alla mediazione per le PP.AA.”

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