In una causa di lavoro introdotta da Mark Fisher, la GE Medical System, convenuta in giudizio, ha chiesto di risolvere la controversia avvalendosi del programma di conciliazione appositamente predisposto dall’azienda per dirimere le liti con i propri lavoratori, l’Issue Resolution Process, composto di quattro livelli.
Le prime due fasi di detto programma si svolgono internamente all’azienda. Solo se il lavoratore non è soddisfatto del risultato conseguito, può adire la terza fase, che consiste in una conciliazione, di natura privata e del tutto confidenziale, amministrata dalla American Arbitration Association in conformità del regolamento da essa predisposto per risolvere le cause di lavoro. Ove il lavoratore non rimanga ancora soddisfatto dell’accordo risolutivo prospettato, egli è libero di adire il quarto ed ultimo livello del programma.
Nel corso di tale programma, il ricorrente Mark Fisher ha eccepito la illegittimità del ricorso alla conciliazione di cui all’Issue Resolution Process, in quanto, averlo indotto ad avvalersi di tale strumento per risolvere la propria vertenza di lavoro, ha significato sostanzialmente costringerlo a rinunciare a far valere diritti che invece risultano irrinunciabili.
Tuttavia, la District Court ha stabilito che il ricorso al menzionato programma di conciliazione doveva essere ritenuto del tutto legittimo, poichè non ha impedito al lavoratore di utilizzare tutti i mezzi giudiziali a sua disposizione per far valere i propri diritti, sulla base del fatto che, ove la conciliazione non avesse avuto successo, l’unico effetto sarebbe stato quello di un mero differimento dell’intervento dell’autorità giudiziaria ordinaria, non della sua totale esclusione.
La District Court ha stabilito, inoltre, che la clausola, con la quale le parti si erano impegnate a ricorrere alla conciliazione in caso di lite, doveva essere adempiuta dai contraenti alla stregua di tutte le altre pattuizioni convenute. Sebbene, infatti, il Federal Arbitration Act renda obbligatorio l’adempimento delle clausole arbitrali, il riferimento all’arbitrato deve essere inteso in senso ampio, tale da ricomprendere anche altri tipi di clausole che prevedano deroghe alla giurisdizione ordinaria per consentire alle parti di risolvere la loro controversia attraverso strumenti alternativi di natura privata, tra i quali figura appunto la conciliazione.
Così, come in presenza di una clausola compromissoria le parti devono necessariamente ricorrere all’arbitrato in esecuzione del patto in tal senso liberamente stipulato, in presenza di una clausola di conciliazione le parti rimangono vincolate da essa e devono adempiere il loro obbligo contrattuale di ricorrervi nel caso in cui sorga una lite tra loro.
Marco Perrini