(già pubblicato dall’autore su dirittoegiustizia.it) Nel lontano 2008, esattamente il 21 maggio, fu approvata la prima Direttiva Ue (52/2008), in materia di ADR, e in modo più specifico di mediazione. In attuazione di questa delibera, era poi stato emanato nel nostro ordinamento il tanto contestato D.Lgs. 28/10, poi parzialmente dichiarato incostituzionale per eccesso di delega. Come sappiamo, sabato 15 giugno il Governo, nell’ambito del c.d. “Decreto Fare”, ha reintrodotto una sorta di condizione di procedibilità, pur con una serie di correttivi come l’incontro preliminare a tariffa pressoché simbolica.
La nuova Direttiva Ue sulle procedure ADR tra imprese e consumatori. Dopo cinque anni esatti, il 18 giugno 2013 l’Ue ha adottato una nuova delibera in tema di ADR in generale (la n. 11/2013), ma riservata esclusivamente alle controversie dei consumatori. Da una parte, quindi, si amplia l’ambito delle procedure (le ADR in generale), mentre dall’altro si limita l’applicazione alle vertenze tra consumatori e imprese, e non tra impresa e impresa.
La Direttiva, infatti, parla espressamente di “procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell’Unione”. Un sistema, quindi, destinato a questo tipo di controversie ma che potrà usufruire di un ampio numero di procedure, dalla mediazione all’arbitrato, fino alle negoziazioni paritetiche.
La sua attuazione è prevista ala massimo per il 9 luglio 2015, e obbligherà il legislatore nazionale ad intervenire pesantemente per regolamentare tutte le procedure, sfruttando magari l’impianto già in essere grazie alla rete degli organismi di mediazione.
Il nuovo regolamento UE sull’ODR nei rapporti con i consumatori. Nello stesso giorno in cui veniva approvata la Direttiva 11/2013, cioè il 21 maggio, è stato emanato il Regolamento Ue n. 514/2013 sull’ODR (Online Dispute Resolution), sempre a proposito di consumatori, poi pubblicato sulla GUUE il 18 giugno, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori).
Si tratta del Regolamento che disciplina l’operatività della piattaforma online, già istituita dall’UE, e che riguarda la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online, tra un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabilito nell’Unione attraverso l’intervento di un organismo ADR inserito in elenco a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE e che comporta necessariamente l’utilizzo della piattaforma ODR.
Il regolamento prevede che la legislazione dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, autorizzi la risoluzione di tali controversie attraverso l’intervento di un organismo ADR. Come previsto dal Regolamento, l’ODR offre una soluzione extragiudiziale facile, efficace, rapida e a basso costo per le controversie derivanti da operazioni online. Lo scopo del provvedimento è di garantire un alto livello elevato di protezione dei consumatori, grazie alla piattaforma ODR europea, che dovrà aiutare a trovare la risoluzione extragiudiziale, in modo rapido e indipendente, delle controversie suddette.
Secondo il Regolamento, infatti, il mercato interno è una realtà di vita quotidiana per i consumatori quando viaggiano, fanno acquisti e effettuano pagamenti. I consumatori sono i principali soggetti del mercato interno e quindi dovrebbero essere anche la sua priorità principale. La dimensione digitale del mercato interno sta diventando essenziale sia per i consumatori che per i professionisti. Continua ad aumentare il numero di acquisti che i consumatori fanno online, nonché il numero di professionisti che vendono online. È opportuno, pertanto, secondo la norma che stiamo osservando, che i consumatori e i professionisti si sentano sicuri quando effettuano operazioni online ed è quindi essenziale abbattere le barriere esistenti e rafforzare la fiducia dei consumatori. La disponibilità di un sistema di risoluzione delle controversie online (ODR) affidabile ed efficiente potrebbe contribuire ampiamente al raggiungimento
La piattaforma ODR, che consisterà in un sito web interattivo con accesso gratuito e in tutte le lingue dell’UE, sarà l’unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie oggetto del Regolamento. L’UE verificherà la funzionalità tecnica e la facilità d’uso della piattaforma ODR e del modulo di reclamo, anche per quanto riguarda la traduzione.
Ai sensi del Regolamento, la piattaforma dovrò garantire le seguenti funzioni:
a) mettere a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente conformemente all’articolo 8;
b) informare del reclamo la parte convenuta;
c) individuare l’organismo o gli organismi ADR competenti e trasmettere il reclamo all’organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi, a norma dell’articolo 9;
d) proporre uno strumento elettronico di gestione dei casi che consenta alle parti e all’organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia mediante la piattaforma ODR;
e) fornire alle parti e all’organismo ADR la traduzione delle informazioni che sono necessarie per la risoluzione della controversia e che sono scambiate tramite la piattaforma ODR;
f) mettere a disposizione un modulo elettronico tramite il quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di cui all’articolo 10, lettera c);
g) mettere a disposizione un sistema di commenti (feedback) che consenta alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della piattaforma ODR e sull’organismo
h) rendere pubblico quanto segue:
i) informazioni generali sull’ADR quale mezzo extragiudiziale di risoluzione delle controversie;
ii) informazioni sugli organismi ADR inseriti in elenco conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE che sono competenti a trattare le controversie oggetto del presente regolamento;
iii) una guida online sulle modalità di presentazione dei reclami tramite la piattaforma ODR;
iv) informazioni, incluse le modalità di contatto, sui punti di contatto ODR designati dagli Stati membri conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento;
v) dati statistici sui risultati delle controversie trasmesse agli organismi ADR tramite la piattaforma ODR.
In conclusione, ove ben attuato, si tratta di uno strumento di risoluzione delle controversie che dovrebbe garantire celerità ed efficienza.