La mediazione transfrontaliera

La mediazione transfrontaliera in base alla Direttiva UE 2008/52 si applica alle controversie transfrontaliere nei limiti in essa stabiliti

Mediazione transfrontaliera: direttiva UE 2008/52
La mediazione transfrontaliera è quella procedura stragiudiziale in cui sue o più parti, su base volontaria, tentano di raggiungere un accordo con l’assistenza di un mediatore.
Questo tipo di mediazione si applica alle controversie transfrontaliere. L’articolo 2 della Direttiva europea 2008/52 definisce la controversia frontaliera come quella in cui almeno una delle parti abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di una qualsiasi altra parte alla data in cui:

  1. le parti si accordano per ricorrere alla mediazione dopo che la controversia è insorta;
  2. la mediazione viene ordinata da un organo giudiziario;
  3. la mediazione è obbligatoria per legge del diritto nazionale;
  4. l’organo giurisdizionale rivolte un invito alle parti di andare in mediazione.

Per controversia frontaliera si intende inoltre quella in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui alle lettere a, b o c appena elencate.

La mediazione, come dispone il considerando n. 6 della Direttiva, può consentire alle parti di risolvere le controversie in materia civile e commerciale in modo rapido e conveniente. Le procedure sono infatti concepite per andare incontro alle esigenze delle parti.

Gli accordi, proprio perché frutto della collaborazione tra le parti, hanno maggiori probabilità di essere rispettati su base volontaria e permettono alle parti di conservare una relazione più amichevole e sostenibile. Questi benefici sono maggiori proprio nelle controversie che presentano “elementi di portata transfrontaliera.” 

Mediazione transfrontaliera e applicazione della direttiva 

In base al considerando n. 8 la direttiva dovrebbe trovare applicazione solo nelle controversie transfrontaliere, ma non si dovrebbe vietare in alcun modo agli Stati di applicare le disposizioni della direttiva anche ai procedimenti di mediazione interna.

In base al considerando n. 10 della Direttiva la mediazione transfrontaliera dovrebbe trovare applicazione nei procedimenti in cui due o più parti di una controversia tentino di raggiungere un accordo per risolvere in via amichevole la lite, grazie anche all’assistenza di un mediatore. L’applicazione della mediazione però non deve ritenersi generalizzata e valida per tutte le materie e per far valere qualsiasi diritto. Le materie a cui è applicabile la mediazione sono infatti quella civile e quella commerciale, nei limiti dei diritti disponibili delle parti. La mediazione, invece, non si può applicare quando la controversia riguarda diritti e obblighi di cui le parti non possono disporre, in base alla legge applicabile. Trattasi in particolare delle questioni che sono disciplinate dal diritto di famiglia e dal diritto del lavoro.

E’ l’articolo 1 della direttiva però a delimitare nello specifico i suoi obiettivi e il suo ambito di applicazione. La direttiva ribadisce infatti che le regole in essa contenute debbano applicarsi alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, ad eccezione i diritti e gli obblighi che la legge non riconosce alle parti.

La direttiva non si estende però alla materia fiscale, doganale, amministrativa e alla responsabilità dello Stato per atti o per omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.

Esecutività dell’accordo
Le parti o una di esse, previo consenso esplicito delle altre, devono poter chiedere che l’accordo scritto raggiunto in sede di mediazione venga reso esecutivo. L’esecutività dell’accordo però è condizionata dal suo contenuto. Esso infatti non può essere reso esecutivo se risulta contrario alla legge dello Stato in cui viene avanzata la richiesta di esecutività o se la legge di questo stato non prevede proprio la sua esecutività. Il contenuto dell’accordo comunque può essere reso esecutivo anche in una sentenza, in una decisione o in un atto di un’autorità giudiziaria o altrimenti competente in base al diritto dello Stato in cui viene presentata l’istanza di esecutività.

Leggi anche: Disciplina comunitaria e norme Ue in materia di mediazione

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