Nessuna vacanza per la mediazione: il termine che decorre dal deposito della domanda per avviare la procedura non è soggetto a sospensione feriale
Mediazione: durata e sospensione feriale
La mediazione è una procedura scandita da fasi, adempimenti ben precisi e termini da rispettare.
L’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la durata della mediazione, stabilisce in particolare che il procedimento di mediazione ha una durata che non supera i tre mesi, prorogabili di altri tre, dopo che la stessa è stata instaurata e prima della sua scadenza, a condizione che detta proroga venga decisa dalle parti con un accordo scritto.
Il termine di tre o sei mesi decorre dalla data in cui viene depositata la domanda di mediazione o dalla data di scadenza stabilita dal giudice per il deposito della domanda e anche quando il giudice dispone il rinvio della causa per consentire alle parti di intraprendere la mediazione non avviata, il termine di durata non è soggetto alla sospensione feriale.
La mediazione insomma non va in vacanza, ma si svolge anche in piena estate. E’ tuttavia il caso di valutare, considerati i tempi stretti della procedura, se sia opportuno depositare la domanda di avvio della mediazione nei mesi estivi. Vediamo per quali ragioni.
Deposito della domanda, primo incontro e richiesta di rinvio
Abbiamo visto che la mediazione deve rispettare un certo termine di durata che decorre dalla data di deposito della domanda o dal termine ultimo stabilito dal giudice per provvedere al deposito della stessa. Una volta depositata la domanda, l’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che il responsabile dell’organismo deve nominare il mediatore per la procedura e fissare “il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di 20 e non oltre i 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.”
Dalla disposizione emerge che i termini entro i quali deve svolgersi il primo incontro, una volta che si è provveduto a depositare la domanda, non sono così rigidi. La norma prevede infatti anche la possibilità di chiedere un rinvio, se le parti lo richiedono concordemente. E’ chiaro che le segreterie degli organismi saranno più ben disposte a concedere il rinvio del primo incontro se le parti si preoccupano di far pervenire all’Organismo una richiesta scritta congiunta. Se poi è solo una delle parti ad avere la necessità di rinviare il primo incontro potrà farlo in presenza di impedimenti gravi e oggettivi e provati con specifica documentazione.
Primo incontro, richieste di rinvio e periodo feriale
Alla luce di quanto detto finora, poiché il termine di durata della mediazione non è soggetto alla sospensione feriale è opportuno valutare con attenzione se sia il caso di avviare una mediazione in piena estate. In genere infatti gli studi legali ad agosto si fermano perché un numero elevato di cause è soggetta alla sospensione feriale e quindi le udienze vengono sospese. L’attività dei tribunali rallenta e anche gli avvocati si godono un periodo di meritato riposo.
Depositare la domanda per avviare una procedura di mediazione nei primi giorni del mese di luglio, comporta il pericolo di dover affrontare il primo incontro alla fine del mese o ad agosto inoltrato, nel pieno delle ferie estive. Non è pensabile neppure depositare la domanda i primi giorni di luglio confidando in una richiesta di rinvio, perché le parti potrebbero non trovare un accordo su questo punto.
Meglio quindi aspettare il mese di settembre, informandosi in ogni caso anche sul periodo di vacanze scelto dalle parti per evitare di far saltare l’incontro. Non è infrequente infatti che, per risparmiare qualche soldo, qualcuno preferisca la bassa stagione per concedersi qualche giorno di riposo.
Occorre inoltre considerare che per ottenere buoni risultati in mediazione le parti, così come i loro avvocati, devono prepararsi, studiare le carte, fissare degli incontri per mettere in atto la strategia migliore e valutare gli esiti possibili. Pensare di compiere tutta questa attività nei mesi estivi non è consigliabile. Il rischio è di arrivare impreparati, stanchi e demotivati, vanificando così la finalità deflativa della mediazione.
Alla seguente pagina è possibile depositare anche in Agosto una mediazione in una sede di ADR Center.
N.1
del registro al Ministero della Giustizia
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