Più economica e più veloce rispetto ai giudizi ordinari: ecco perché la mediazione nei Paesi Ue sta riscuotendo un successo sempre più importante
Mediazione, il successo degli strumenti ADR in Europa
La mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie sempre più apprezzato dai cittadini, in luogo delle tradizionali cause giudiziarie, perché, rispetto a queste ultime, garantisce un notevole risparmio sia in termini di tempo che di costi.
Proprio per questi motivi, è indiscusso il successo e il continuo sviluppo della mediazione nei Paesi Ue, sebbene ognuno degli Stati membri dell’Unione adotti una propria disciplina in tema di Risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e quindi di mediazione.
La mediazione nei Paesi Ue e in Italia
Ovviamente, il grado di diffusione e sviluppo della mediazione in ciascuno dei Paesi Ue è diverso da Stato a Stato, come ha anche rilevato un recente studio della Commissione Europea per l’efficienza della giustizia.
In ogni caso, è possibile affermare che la cultura della mediazione si sta facendo largo ormai in ogni angolo d’Europa e i cittadini del vecchio continente sono sempre più consapevoli dei vantaggi che questa soluzione assicura rispetto ai tempi lunghi e alle spese elevate dei normali giudizi di cognizione in Tribunale.
La mediazione nei Paesi Ue, pertanto, è uno strumento che assicura, nello stesso tempo, notevoli benefici all’utenza e una sostanziale riduzione del carico di lavoro degli uffici giudiziari.
Il d.lgs. 28/2010 sulla mediazione
Come detto, ogni Paese europeo adotta una propria specifica disciplina nell’ambito della mediazione. In Italia, tale compito è assolto dal decreto legislativo n. 28 del 2010, che disciplina i procedimenti di mediazione in ambito civile e commerciale.
Tale provvedimento, innanzitutto, ha istituito il registro degli Organismi di mediazione, che operano sotto la vigilanza del Ministero della giustizia. Nell’ambito di ciascun Organismo accreditato, operano i singoli mediatori, che devono ottenere una specifica formazione professionale, per iscriversi nell’apposito Albo dei mediatori, tenuto anch’esso dal Ministero.
La mediazione obbligatoria in Italia
Nell’ottica della maggiore diffusione della mediazione, uno degli auspici dell’Unione europea è che, nell’ordinamento interno di ogni Paese, siano previsti meccanismi di incentivazione di tale misura, a scapito del ricorso ai tradizionali giudizi ordinari.
In Italia tale obiettivo viene raggiunto attraverso la previsione dell’obbligatorietà, in determinate materie, del tentativo di conciliazione in sede di mediazione, in ambito civile e commerciale. Il ricorso alla mediazione, in questo caso, si pone come vera e propria condizione di procedibilità rispetto al procedimento giudiziario. Ciò accade, in particolare, in materie quali diritti reali, condominio, successioni, locazione e comodato, responsabilità sanitaria e contratti bancari e di assicurazione.
In tutte le altre materie, comunque, il ricorso alla mediazione è sempre possibile, su base volontaria o su invito del giudice (c.d. mediazione delegata).
I costi della mediazione in Europa e in Italia
Uno degli aspetti importanti della mediazione nei Paesi Ue è la sua economicità rispetto al giudizio ordinario: in Italia, dove la mediazione sta conoscendo uno sviluppo sempre più importante, l’avvio di un procedimento di mediazione si ottiene con il versamento, in favore dell’Organismo prescelto, di una somma in denaro molto contenuta (40 euro per le controversie fino a 250.000 di valore, 80 euro per quelle di valore superiore), cui poi si aggiungono gli onorari da riconoscere all’ente.
Infine, c’è un altro aspetto, relativo alla mediazione, che assume importanza in ogni Stato dell’Unione: l’accordo di conciliazione raggiunto in caso di esito positivo della mediazione deve essere esecutivo, per assicurare alle parti una tutela effettiva dei loro diritti. In Italia, tale obiettivo viene raggiunto con il riconoscimento del valore di titolo esecutivo all’accordo, laddove le parti siano state assistite da avvocati.
In caso contrario, l’esecutività va richiesta al Presidente del Tribunale, attraverso l’omologa dell’accordo stesso. Analoga soluzione è prevista in caso di mediazione transfrontaliera, cioè quando una delle parti sia domiciliata in un diverso Stato dell’Ue rispetto alle altre.