La mediazione: istituto di giustizia consensuale

La mediazione è uno degli strumenti di risoluzione delle controversie in cui il concetto di giustizia consensuale si esprime con maggiore incisività

La giustizia consensuale

Quando si parla di giustizia consensuale si fa riferimento a tutta una serie di procedure utili per risolvere situazioni conflittuali.

Si tratta più in particolare di procedure alternative al processo, che consentono alle parti di confrontarsi in un ambiente molto meno formale rispetto a quello delle aule dei tribunali.

Ciò che caratterizza queste procedure alternative però è soprattutto la soluzione finale del problema che affligge le parti e che ha dato vita alla controversia. Queste procedure non terminano infatti con una sentenza o con un altro provvedimento similare in cui c’è una parte vincitrice e una parte soccombente. La soluzione al conflitto scaturisce dalla collaborazione delle parti ed è condivisa e accettata dalle stesse. 

Spesso la soluzione è frutto proprio della creatività delle parti, che vengono spronate e assistite in questo percorso, da soggetti terzi, non coinvolti nel conflitto, il cui scopo primario è quello di riaprire un dialogo per superare la visione egoistica e limitante di ciascuno e trovare un accordo soddisfacente per entrambi.

Mediazione: istituto di giustizia consensuale per eccellenza

La mediazione, tra le varie ADR (alternative dispute resolution) è l’istituto di giustizia consensuale per eccellenza.

La natura consensuale della mediazione emerge chiaramente sin dalle definizioni legislative contenute nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 28/2010. 

La mediazione è infatti definita, come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.”

La natura consensuale della procedura emerge però anche dalla definizione del termine conciliazione, ossia “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.”

La natura consensuale della mediazione traspare con maggiore forza quando la procedura non è disposta dalla legge o dal giudice, ma da un precedente incontro della volontà delle parti all’interno di un contratto, di uno statuto o di un atto costitutivo di un ente pubblico

In questo caso emblematico sono le parti stesse a impegnarsi, in caso di futura controversia, a risolvere in via amichevole la controversia e a ricorrere, prima di rivolgersi a un giudice, alla procedura di mediazione e all’aiuto di un mediatore.

Accordo di conciliazione: risultato ideale della giustizia consensuale

La finalità della mediazione, ossia trovare una soluzione condivisa, quale risultato ideale della consensualità che caratterizza la procedura si manifesta simbolicamente anche all’interno di altri articoli del decreto legislativo che disciplina la procedura.

Il comma 6 dell’articolo 8, ad esempio, dispone che “Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.”

Giustizia consensuale: una rivoluzione culturale in atto

La riforma Cartabia, nel rafforzare e incentivare ulteriormente l’istituto della mediazione, persegue l’obiettivo di attuare in misura sempre crescente una forma di giustizia consensuale svincolata dai rigidi formalismi che caratterizzano il processo e sempre più aperta al rafforzamento della fiducia reciproca tra i consociati. La mediazione, come altre forme alternative di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ha il grande pregio di responsabilizzare le parti nella ricerca di una soluzione condivisa e creativa, che quasi sempre esce dagli schemi del ragionamento prettamente giuridico, che caratterizza le sentenze. Un risultato senza dubbio più gratificante, ma soprattutto capace di soddisfare i bisogni più profondi delle parti coinvolte, che prescindono, per la maggior parte delle  volte, dal concetto giuridico di “giustizia”. 

Articoli correlati

Il costo nascosto dei conflitti in azienda

C'è una voce di costo che non appare in nessun conto economico. Non perché qualcuno la nasconda, ma perché nessuno sa ancora come misurarla con chiarezza. Eppure è presente in ogni azienda, grande o piccola, ed erode margini, produttività, talento e reputazione ogni singolo giorno. È il costo nascosto dei conflitti. A nominarlo con questa chiarezza è Leonardo D'Urso, CEO di ADR Center, nel video introduttivo dedicato ai vertici aziendali: CEO, CFO, responsabili HR, general counsel e membri del board.

Leggi l’articolo

Gli accordi in mediazione con la P.A. dopo la riforma

Con l’entrata in vigore della Legge n. 1/2026, il legislatore ha tracciato un solco definitivo per promuovere la partecipazione della Pubblica Amministrazione ai tavoli mediativi. La riforma punta a incentivare la stipula di accordi conciliativi sui diritti disponibili, offrendo ai funzionari pubblici le tutele necessarie per prevenire e risolvere le liti senza il timore di incorrere in responsabilità erariali per colpa grave.

Leggi l’articolo

il ruolo del mediatore

Il ruolo del mediatore

Le parti che arrivano in mediazione di solito sanno già molte cose. Gli avvocati le hanno preparate: modalità, tempi, ruoli. Eppure, Andrea Zanello – avvocato e mediatore di ADR Center – ritiene utile rispiegare il reale ruolo del mediatore con parole diverse, più accessibili. Lo fa attraverso tre metafore.

Leggi l’articolo

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia