La mediazione è uno degli strumenti di risoluzione delle controversie in cui il concetto di giustizia consensuale si esprime con maggiore incisività
Quando si parla di giustizia consensuale si fa riferimento a tutta una serie di procedure utili per risolvere situazioni conflittuali.
Si tratta più in particolare di procedure alternative al processo, che consentono alle parti di confrontarsi in un ambiente molto meno formale rispetto a quello delle aule dei tribunali.
Ciò che caratterizza queste procedure alternative però è soprattutto la soluzione finale del problema che affligge le parti e che ha dato vita alla controversia. Queste procedure non terminano infatti con una sentenza o con un altro provvedimento similare in cui c’è una parte vincitrice e una parte soccombente. La soluzione al conflitto scaturisce dalla collaborazione delle parti ed è condivisa e accettata dalle stesse.
Spesso la soluzione è frutto proprio della creatività delle parti, che vengono spronate e assistite in questo percorso, da soggetti terzi, non coinvolti nel conflitto, il cui scopo primario è quello di riaprire un dialogo per superare la visione egoistica e limitante di ciascuno e trovare un accordo soddisfacente per entrambi.
La mediazione, tra le varie ADR (alternative dispute resolution) è l’istituto di giustizia consensuale per eccellenza.
La natura consensuale della mediazione emerge chiaramente sin dalle definizioni legislative contenute nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 28/2010.
La mediazione è infatti definita, come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.”
La natura consensuale della procedura emerge però anche dalla definizione del termine conciliazione, ossia “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.”
La natura consensuale della mediazione traspare con maggiore forza quando la procedura non è disposta dalla legge o dal giudice, ma da un precedente incontro della volontà delle parti all’interno di un contratto, di uno statuto o di un atto costitutivo di un ente pubblico.
In questo caso emblematico sono le parti stesse a impegnarsi, in caso di futura controversia, a risolvere in via amichevole la controversia e a ricorrere, prima di rivolgersi a un giudice, alla procedura di mediazione e all’aiuto di un mediatore.
La finalità della mediazione, ossia trovare una soluzione condivisa, quale risultato ideale della consensualità che caratterizza la procedura si manifesta simbolicamente anche all’interno di altri articoli del decreto legislativo che disciplina la procedura.
Il comma 6 dell’articolo 8, ad esempio, dispone che “Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.”
La riforma Cartabia, nel rafforzare e incentivare ulteriormente l’istituto della mediazione, persegue l’obiettivo di attuare in misura sempre crescente una forma di giustizia consensuale svincolata dai rigidi formalismi che caratterizzano il processo e sempre più aperta al rafforzamento della fiducia reciproca tra i consociati. La mediazione, come altre forme alternative di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ha il grande pregio di responsabilizzare le parti nella ricerca di una soluzione condivisa e creativa, che quasi sempre esce dagli schemi del ragionamento prettamente giuridico, che caratterizza le sentenze. Un risultato senza dubbio più gratificante, ma soprattutto capace di soddisfare i bisogni più profondi delle parti coinvolte, che prescindono, per la maggior parte delle volte, dal concetto giuridico di “giustizia”.
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