La mediazione in materia di consumo: art. 141-141 decies D.lgs. n. 206/2005

In materia di consumo i professionisti e i consumatori coinvolti nelle controversie nazionali e transfrontaliere possono ricorrere alle ADR

 Consumo: risoluzione extra-giudiziale delle controversie
In materia di consumo è possibile ricorre alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere che vedono coinvolti consumatori e professionisti. La normativa che disciplina la risoluzione extragiudiziale delle controversie è contenuta negli articoli da 141 a 141 decies del Codice del Consumo contenuto nel decreto legislativo n. 206/2005. La previsione di queste procedure stragiudiziali, come precisa il comma 10 dell’art. 141 bis, non priva in ogni caso il consumatore del diritto di rivolgersi al giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione stragiudiziale della controversia.

Obblighi, facoltà e requisiti degli ADR
La procedura per la risoluzione delle controversie deve essere eseguita da un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution) in possesso dei requisiti previsti ed elencati nell’articolo 141 bis del Codice del consumo:

  • possedere un sito web che fornisca le informazioni sul funzionamento della procedura, che consenta ai consumatori di presentare la domanda in modalità telematica e di ricevere il supporto necessario;
  • mettere a disposizione del richiedente le informazioni su un supporto durevole;
  • consentire al consumatore di presentare la domanda in modalità diverse da quelle telematiche;
  • accettare le controversie nazionali e transfrontaliere anche ricorrendo a reti di ADR;
  • assicurare la tutela e il trattamento dei dati personali nel rispetto delle leggi.

Le ADR devono avere la possibilità inoltre di rifiutare e non prendere in considerazione certe controversie, fornendo adeguata motivazione.
Le ADR devono garantire che le persone incaricate di risolvere le controversie abbiano le competenze necessarie, siano indipendenti e retribuite a prescindere dall’esito della procedura.
Le ADR sono tenute inoltre al rispetto di obblighi ulteriori come quello di trasparenza, efficacia equità e libertà, nei termini e nella modalità previste e disciplinate dall’articolo 141 quater del Codice del Consumo.

Procedure ADR: effetti su prescrizione e decadenza
Come previsto in materia di mediazione civile e commerciale dal decreto legislativo n. 28/2010 la domanda presentata a un organismo di risoluzione stragiudiziale produce determinati effetti sulla prescrizione e sulla decadenza. Da quando la domanda viene ricevuta dall’ADR infatti produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data inoltre la domanda impedisce, anche se per una sola volta, la decadenza.
Se poi la procedura di ADR dovesse fallire, i termini di prescrizione cominciano a decorrere nuovamente dalla data in cui la mancata definizione viene comunicata alle parti con modalità in aventi valore legale. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni su prescrizione e decadenza come disciplinate dagli accordi internazionali dai cui è parte l’Italia.

Informazioni e assistenza per i consumatori
I professionisti stabiliti in Italia che hanno preso l’impegno di ricorrere alle ADR per risolvere le controversie in materia di consumo devono fornire ai consumatori informazioni complete e facilmente accessibili.

Cooperazione tra ADR
Le autorità competenti assicurano e incoraggiano la cooperazione tra organismi di ADR per risolvere le controversie in materia di consumo, anche nel caso in cui esista una rete europea. Tali autorità incoraggiano inoltre la cooperazione con le autorità al fine di attuare gli atti giuridici dell’UE finalizzati alla tutela dei consumatori.

Cosa fare per diventare ADR
Gli organismi di risoluzione che vogliono diventare ADR e iscriversi nell’elenco apposito devono presentare specifica domanda all’autorità competente indicando le informazioni elencate al comma 1 dell’art. 141 novies come la struttura e le forme di finanziamento, le norme procedurali, le tariffe che intendono applicare, la durata media della procedura e la lingua o le lingue in cui è possibile presentare reclamo e svolgere la procedura. L’eventuale modifica delle informazioni fornite comporta l’obbligo di comunicazione per l’aggiornamento dei dati alle autorità competenti, il cui ruolo è disciplinato dall’art. 141 decies.

Leggi anche:La mediazione e la convivenza con negoziazioni, reclami e conciliazioni

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