La cura dell’economia si affronta con intelligenza: prova a farlo con l’Esperto della composizione negoziata della crisi

Ci si occupi di imprenditoria, della Borsa, della politica dei redditi nel mercato del lavoro o dell’ambiente, per fare qualche esempio, il “leitmotiv” che accompagna le analisi degli “esperti” di turno è sempre lo stesso: la civiltà occidentale viene dipinta come un luogo perduto nel quale la logica del profitto schiaccia i più deboli e sfortunati, a vantaggio dei ricchi e degli sfruttatori.

Ma va respinto con fermezza questo “pessimismo della modernità” perché, con ogni probabilità, in nessuna epoca i diritti individuali sono stati garantiti come lo sono ai nostri giorni nei Paesi occidentali, e mai come oggi il benessere, inteso almeno come status del ceto medio,  è stato più diffuso.

L’Occidente – ha scritto Karl Popper – è la migliore società perché è la più capace di autocorreggersi.

Certo la situazione economica nel nostro Paese ha subito, negli ultimi quindici anni, una inversione di marcia ed il legame con le altre economie occidentali, nel processo di globalizzazione in atto, ha coinvolto pesantemente ogni segmento produttivo, inteso in senso allargato: sia imprenditoriale, sia lavorativo.

In un contesto, come quello attuale, di forte indebitamento di ogni soggetto produttivo, quindi, è intervenuto in più occasioni il legislatore italiano, per regolamentare istituti in grado di “gestire” l’indebitamento stesso, attraverso procedure concorsuali o stragiudiziali “moderne”, concepite nell’ottica di “salvare” quello che merita di essere salvato.

Lo ha fatto con la legge n. 3 del 2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di comporre le crisi da sovraindebitamento per i consumatori e le imprese non assoggettabili ad altre procedure concorsuali consentendo, a certe condizioni, anche l’esdebitazione e la possibilità per il debitore di ripartire senza debiti (fresh start).

Lo ha fatto con l’emanazione del Decreto legislativo, 12/01/2019 n° 14 – meglio conosciuto come Codice della crisi d’impresa (entrato solo parzialmente in vigore e il cui impianto è stato recentemente rinviato al 16 maggio 2022) – in considerazione della portata e dell’importanza della riforma organica della disciplina dell’insolvenza e della crisi di impresa, la cui attuazione è destinata ad avere un impatto significativo sull’intero sistema imprenditoriale, dovendo essere conforme ai principi generali ed ai criteri direttivi fissati nella Legge 19 ottobre 2017, n. 155 che sono stati definiti al fine di soddisfare le seguenti principali esigenze di una rescue culture:

  • il superamento del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale” nell’ ottica di eliminare ogni riferimento discriminatorio della figura dell’imprenditore che non possa adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
  • l’introduzione della definizione di “stato di crisi”, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica;
  • l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore e con caratteristiche di particolare celerità;
  • l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori;
  • l’agevolazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria, nonché i relativi effetti;

Lo ha fatto con l’approvazione del D.L. n. 118 in vigore dal 25 agosto 2021, convertito in Legge n. 147/2021 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA i cui principali contenuti in materia di crisi e insolvenza, sono:

  • differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi al 2022e degli indici di allerta al 2023
  • composizione negoziata per la soluzione della cisi d’impresa
  • concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

disciplinando la nuova figura dell’”ESPERTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA”.

Dal 15 novembre 2021, infatti gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario rispetto alle quali risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, possono fare ricorso ad una nuova procedura volontaria e stragiudiziale per la soluzione della crisi: la “composizione negoziata della crisi d’impresa”.

La procedura prevede la nomina di un esperto indipendente col compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, incontrando le parti e prospettando le possibili soluzioni.

Questa figura dovrà necessariamente avere, oltre le competenze giuridico/economiche proprie di un consulente aziendalista, anche le competenze proprie di un negoziatore efficace, nonché quelle competenze trasversali definite soft skills, di tipo comunicativo-relazionale, che lo rendano capace di  utilizzare – in un contesto economico disequilibrato – gli strumenti volti a concordare soluzioni in grado appunto di risanare l’impresa.

Lo sostiene anche Assonime che nella sua Circolare n. 34  sostiene che sono centrali, per il successo della composizione, le caratteristiche dell’esperto, i cui requisiti di indipendenza, professionalità e disponibilità sono essenziali in quanto strumentali a garantire imparzialità ed efficienza nel ruolo di mediazione in cui Assonime vede il fulcro dell’attività dell’esperto.

In ciò accomunando, sostanzialmente, la figura dell’esperto a quella del mediatore civile e commerciale al quale potrà rivolgersi nel caso sia consapevole di doversi avvalere dell’ausilio del mediatore stesso, per ragioni di opportunità legate alla richiamata indipendenza; o al quale potrà affidarsi se vorrà finalizzare accordi con efficacia di titolo esecutivo propri della procedura di risoluzione alternativa delle controversie costituita dalla mediazione amministrata dagli organismi di mediazione.

Si comprende come questa figura rivesta grandissima importanza nella prospettiva della ripresa del tessuto economico del Paese e che forse questa è una buona occasione da non perdere.

Articoli correlati

Il costo nascosto dei conflitti in azienda

C'è una voce di costo che non appare in nessun conto economico. Non perché qualcuno la nasconda, ma perché nessuno sa ancora come misurarla con chiarezza. Eppure è presente in ogni azienda, grande o piccola, ed erode margini, produttività, talento e reputazione ogni singolo giorno. È il costo nascosto dei conflitti. A nominarlo con questa chiarezza è Leonardo D'Urso, CEO di ADR Center, nel video introduttivo dedicato ai vertici aziendali: CEO, CFO, responsabili HR, general counsel e membri del board.

Leggi l’articolo

Gli accordi in mediazione con la P.A. dopo la riforma

Con l’entrata in vigore della Legge n. 1/2026, il legislatore ha tracciato un solco definitivo per promuovere la partecipazione della Pubblica Amministrazione ai tavoli mediativi. La riforma punta a incentivare la stipula di accordi conciliativi sui diritti disponibili, offrendo ai funzionari pubblici le tutele necessarie per prevenire e risolvere le liti senza il timore di incorrere in responsabilità erariali per colpa grave.

Leggi l’articolo

il ruolo del mediatore

Il ruolo del mediatore

Le parti che arrivano in mediazione di solito sanno già molte cose. Gli avvocati le hanno preparate: modalità, tempi, ruoli. Eppure, Andrea Zanello – avvocato e mediatore di ADR Center – ritiene utile rispiegare il reale ruolo del mediatore con parole diverse, più accessibili. Lo fa attraverso tre metafore.

Leggi l’articolo

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia