La consulenza tecnica in mediazione

La consulenza tecnica svolta in sede di mediazione è soggetta a regole particolari che riguardano la riservatezza e il suo utilizzo in un eventuale giudizio successivo

Consulenza tecnica in mediazione: cos’è

La consulenza tecnica in mediazione (CTM) è una facoltà che il comma 7 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 riconosce al mediatore.

La decisione di chiedere il supporto di un esperto può nascere da un’esigenza dello stesso mediatore o delle parti. 

Chi dirige la procedura di conciliazione ha quindi la possibilità di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti tenuti dai Tribunali.

Questo perché ci sono materie per le quali la procedura di mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda e che, per natura, richiedono delle conoscenze tecniche particolari.

Pensiamo alle controversie in materia di successioni ereditarie o patti di famiglia, per le quali può essere necessaria la figura di un commercialista esperto in grado di effettuare calcoli complessi.

Un’altra materia in cui la mediazione è obbligatoria e che richiede conoscenze tecniche particolari in medicina legale è quella che riguarda le richieste risarcitorie riconducibili alla responsabilità medica. 

Anche nelle liti in materia bancaria, spesso instaurate per contestare l’applicazione di tassi usurari, la presenza di un esperto con conoscenze giuridiche e di calcolo può rivelarsi fondamentale per risolvere questioni spinose e portare a un accordo.

L’attività del consulente 

Il consulente esperto nominato nella procedura di mediazione, come in sede di giudizio, si occupa quindi di fornire risposte tecniche a quesiti tecnici. 

La sua attività ricalca quella che viene svolta dal consulente tecnico nominato d’ufficio dal giudice. Da quando il mediatore sottopone il quesito al consulente, costui procederà come segue:

  • acquisirà i documenti necessari allo svolgimento del suo incarico;
  • studierà le carte fornite dalle parti;
  • redigerà una bozza di relazione da consegnare ai consulenti di parte eventualmente nominati;
  • esaminerà le osservazioni che i consulenti di parte dovessero effettuare sulla sua relazione;
  • depositerà la versione della relazione contenente la risposta definitiva al quesito. 

Terzietà, imparzialità e riservatezza del consulente 

Il consulente tecnico, come il mediatore, deve essere assolutamente imparziale e terzo rispetto alle parti, unici e veri protagonisti della procedura finalizzata alla ricerca di un accordo in via amichevole.

Il CTM inoltre, è soggetto, come tutti coloro che prendono parte alla mediazione, all’obbligo della riservatezza.

A stabilirlo è l’articolo 9 del decreto legislativo n. 28/2010 che al primo comma dispone:“Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezzarispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.”

Regola a cui fanno eccezione le ultime due disposizioni del comma 7 dell’articolo 8, che così dispongono: “Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.”

Se quindi le parti decidono, di comune accordo, di produrre la relazione nel consulente nel giudizio successivo, da questa l’autorità giudiziaria potrà desumere argomenti di prova, nel pieno rispetto del principio del libero convincimento del giudice.

Il compenso del consulente tecnico 

La disciplina del compenso dei consulenti tecnici chiamati a dirimere questioni tecniche complesse in mediazione viene affidata al regolamento dell’organismo di mediazione. Spetta infatti al regolamento della procedura di mediazione prevedere “le modalità di calcolo e la liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.” Lo stabilisce sempre il comma 7 dell’art. 8 del dlgs n. 28/2010.

In ogni caso, considerato che il consulente è un libero professionista, il suo compenso, ai sensi dell’articolo 9 del  Dl 24 gennaio 2012, n. 1“deve essere pattuito nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale.”

Il consulente inoltre deve rendere nota al cliente, in forma scritta o digitale, la complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili in relazione ai costi ipotizzabili da sostenere fino al termine dell’incarico. Deve inoltre indicare allo stesso i dati della polizza assicurativa per i danni che dovesse provocare nell’esercizio della sua attività professionale. Infine il compenso deve essere reso noto al cliente sempre in forma scritta o digitale tramite la predisposizione di un preventivo di massima, che deve indicare in dettaglio le prestazioni e le voci di costo, comprensive delle spese, degli oneri e dei contributi. 

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