La condizione di procedibilità riguarda solo la domanda principale e non quella riconvenzionale

Scarica sentenza Corte di Cassazione 07 02 2024

È quanto afferma la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3452 depositata il 21 novembre 2023.

Il caso La Corte è stata investita della questione dal Tribunale di Roma, a seguito di rinvio pregiudiziale emesso con ordinanza del 13 giugno 2023.

Il procedimento da cui è nato il rinvio alla Suprema Corte riguardava una controversia in materia di locazione virgola e in particolare la richiesta di accertamento della risoluzione del contratto di locazione.

La procedura di mediazione si è svolta regolarmente ma solo sulla domanda principale e non sulla riconvenzionale, presentata dal resistente e quindi il tribunale ha ritenuto di operare il rinvio alla Suprema Corte in ordine alla proponibilità della domanda riconvenzionale quando la causa rientri tra quelle soggette a mediazione obbligatoria. La Prima Presidente ha segnato la questione sollevata alle sezioni unite civili per l’enunciazione del principio di diritto.

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte svolge un ampio ragionamento sulla natura delle domande riconvenzionali proponibili in giudizio, in particolare sulla differenza tra quella collegata all’oggetto della lite e quella definita come “eccentrica”, che cioè non è direttamente subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall’attore.

Inoltre viene svolto un ampio excursus sulle motivazioni per cui è stata introdotta nel nostro ordinamento la mediazione obbligatoria e in particolare sulla ratio di costituire una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura e della risoluzione alternativa della controversia. La mediazione, secondo la Suprema Corte rientra quindi tra le disposizioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario e dell’accelerazione dei tempi di definizione di contenzioso civile e ha quindi specificamente una finalità deflattiva, con l’obiettivo di non introdurre le cause che possono essere risolte stragiudizialmente. Ciò ha indotto gli ermellini a ritenere che la riconvenzionale cosiddetta non eccentrica, come nel nostro caso, non debba essere sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria, dato che era già stata esperita senza esito positivo e la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite pende ormai innanzi a un giudice virgola che ne resta investito. Pertanto, una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia fallito il suo obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale non sarebbe utile in quanto non costituirebbe un filtro al processo e anzi rischierebbe di allungarne i tempi.

Per quel che riguarda la riconvenzionale “eccentrica”, cioè quella che allarga l’oggetto del giudizio senza connessione con quello già introdotto dalla parte attrice, per la suprema corte concorrono ad escluderne la condizione di procedibilità il principio della certezza del diritto e quello della ragionevole durata del processo.

In conclusione, per la Suprema Corte, la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.lgs. 28/10, sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile. In sostanza, anche se non sussiste una condizione di procedibilità per le domande riconvenzionali, il mediatore dovrà comunque prenderne atto (naturalmente se ne viene debitamente informato e richiesto dalle parti) e discuterne nel corso della procedura di mediazione.

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