Come si svolge la conciliazione Arera, strumento alternativo di risoluzione delle controversie in materia di gas, energia, telecalore e servizio idrico
Cos’è la conciliazione di Arera
La conciliazione di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Essa permette agli utenti di risolvere in tempi rapidi e grazie a una procedura decisamente più snella di un giudizio in Tribunale, i contrasti che possono insorgere con i propri fornitori di acqua, energia e gas.
Caratteristiche della conciliazione Arera
La conciliazione di Arera è uno strumento di tutela stragiudiziale di carattere universale perché, previo reclamo, può essere attivata nei confronti di tutti i venditori, distributori e gestori.
Essa prevede un’interazione verbale, visiva e scritta tra tutti i soggetti coinvolti, nell’ambito di incontri che si tengono all’interno di stanze virtuali. La stessa infatti si svolge prevalentemente in modalità online.
Il suo accesso è gratuito per entrambe le parti e la procedura viene gestita da un conciliatore, un soggetto terzo rispetto alle parti, con competenza ed esperienza maturate in materia di mediazione e di regolamentazione dei settori energetico, idrico e del gas.
Quando è condizione di procedibilità
La conciliazione Arera rappresenta una condizione di procedibilità obbligatoria per poter poi adire l’Autorità giudiziaria, se la controversia riguarda il settore elettrico o quello del gas.
Per quanto riguarda invece i settori del servizio idrico e del telecalore il ricorso alla conciliazione avviene su base volontaria.
Conciliazione Arera: a chi è rivolta
Il Servizio di conciliazione messo a disposizione da Arera è rivolto, come anticipato, a tutti i clienti e utenti finali dei servizi di fornitura di energia elettrica, gas e acqua.
Prima di avviare la conciliazione però è necessario aver presentato un reclamo al fornitore/gestore/operatore:
- se la risposta di quest’ultimo non è pervenuta nel termine di 40 giorni dall’invio del reclamo (gas, energia e telecalore);
- di 50 giorni (settore idrico),
- o se la risposta, anche se pervenuta nei termini, non è soddisfacente per l’utente finale.
Come si invia la domanda
Per inviare la domanda di conciliazione occorre seguire passo passo quanto indicato nella guida riservata al cliente.
Molto sinteticamente comunque la domanda va inviata in modalità telematica, previa registrazione al portale, prestando attenzione ad allegare tutta documentazione necessaria a supportare le proprie richieste.
L’istanza può essere presentata spedendo il tutto a mezzo posta a “Servizio Conciliazione presso Acquirente Unico S.p.A, v. Guidubaldo del Monte 45 (Roma)” o in alternativa a mezzo fax al n. 06-80112087, solo se l’utente non si avvale di un delegato.
La presentazione della domanda a mezzo posta non pregiudica in ogni caso lo svolgimento online della procedura di conciliazione.
Svolgimento della conciliazione
L’intera procedura di conciliazione Arera, dall’inoltro della domanda fino alla decisione, si svolge online e in media non dura più di 57 giorni.
Spetta a un mediatore, soggetto terzo e parziale esperto in materia, moderare gli incontri tra le parti all’interno delle stanze virtuali, che possono svolgersi tramite chat room oppure in video conferenza.
Al conciliatore non è riconosciuto un potere decisorio, il suo intervento è finalizzato alla redazione di un accordo, che deve essere frutto dell’incontro delle volontà tra le parti.
Conclusa la conciliazione viene redatto un verbale, poi sottoscritto dalle parti con firma digitale o elettronica qualificata, che viene inserito nel fascicolo online.
Il valore dell’accordo di conciliazione
Per quanto riguarda l’accordo, se lo stesso è concluso a chiusura di una controversia che riguarda l’energia elettrica e il gas esso è titolo esecutivo che può essere fatto valere in sede giudiziale se quanto stabilito non viene rispettato.
Se invece l’accordo chiude una controversia in relazione al servizio idrico o al telecalore, lo stesso ha il valore di una transazione, ossia un accordo con cui le parti si fanno concessioni reciproche, mettono fine alla controversia insorta o ne prevengono una futura.