Le regole stabilite dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010 per individuare l’organismo di mediazione territorialmente competente
Competenza territoriale dell’organismo di mediazione
La disposizione del decreto legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione, che stabilisce la competenza territoriale dell’organismo di mediazione è il comma 1 dell’articolo 4, che così dispone: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge
davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.”
Il richiamo della disposizione all’articolo 2 è di estrema importanza, considerato che la norma definisce le controversie oggetto di mediazione, ossia tutte quelle di natura civile o commerciale che vertono su diritti disponibili, senza preclusione alcuna per altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie come le negoziazioni volontarie e paritetiche e le procedure di reclamo e conciliazione previste dalle carte dei servizi.
Competenza coincidente con quella territoriale del giudice
Nel proseguire l’analisi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010 sulla competenza territoriale dell’organismo di mediazione ci si accorge altresì che la disposizione rinvia alle regole del codice di procedura civile contenute nel capo I, sezione III, dedicata alla competenza per territorio del giudice (articolo 18 – articolo 30 bis c.p.c).
La domanda di mediazione infatti deve essere depositata presso un organismo la cui sede coincide con quella del luogo del giudice territorialmente competente.
A fornire importanti chiarimenti per l’individuazione dell’organismo di mediazione competente per territorio è stata la circolare del 27 novembre 2013 del Ministero della giustizia.
Questo provvedimento ha infatti chiarito che “la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre”. In base a questa interpretazione emerge che il criterio di competenza territoriale è rispettato quando la sede principale dell’organismo o una sua sede secondaria si trovino all’interno di uno dei comuni ubicati all’interno della circoscrizione del tribunale competente territorialmente secondo le regole del codice di procedura civile.
Presupposto fondamentale per la corretta individuazione delle sedi dell’organismo di mediazione in ogni caso è anche che queste siano state comunicate al Ministero della Giustizia e risultino regolarmente iscritte al registro degli organismi di mediazione.
Derogabilità della competenza territoriale
L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 contiene un’eccezione alla regola appena analizzata. Le parti possono infatti derogare alla regola sulla competenza territoriale dell’organismo di mediazione se si accordano tra di loro.
Detto accordo può intervenire sia prima che dopo l’avvio del procedimento di mediazione.
L’accordo può avvenire in forma scritta, ma anche in forma tacita. A tal fine è sufficiente che la parte inviata alla mediazione vi prenda parte anche la parte che l’ha avviata ha presentato la domanda a un organismo non territorialmente competente.
Nessuna deroga anche se la mediazione è telematica
Occorre precisare infine che la competenza territoriale dell’organismo di mediazione non subisce spostamenti qualora la mediazione avvenga in modalità telematica. Lo svolgimento della mediazione comporta infatti lo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi da remoto in grado di garantire il reciproco ascolto e visibilità di tutti i soggetti collegati. La mediazione telematica, se da un lato è in grado di eliminare tutte le difficoltà pratiche legate allo spostamento delle parti, dall’altro non comporta un mutamento della competenza territoriale stabilita dalle norme. Essa è solo una modalità alternativa di svolgimento della procedura. L’istanza di mediazione quindi dovrà essere presentata presso un organismo territorialmente competente, anche se si opta per gli incontri di mediazione a distanza con mezzi telematici.
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