Il servizio giuridico della Commissione europea ha presentato le osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea che dovrà decidere sulla causa C-492/11 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dal Giudice di Pace di Mercato S. Severino relativamente ad una causa avente ad oggetto una controversia in materia di assicurazione. In considerazione della direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nelle sue conclusioni la Commissione suggerisce alla Corte di rispondere ai quattro quesiti del giudice di rinvio come segue.
OK ALLE SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE
Conclusione della Commissione: <<non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede che la parte che ingiustificatamente non partecipa al procedimento di mediazione sia sanzionata con la possibilità per il giudice successivamente investito della controversia di desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e con la condanna al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Tali sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice.>>
La Commissione approva senza alcuna incertezza le due sanzioni previste dal D.Lgs 28/10 derivanti dalla mancata comparizione senza giustificato motivo in quanto non ostacolano l’accesso al giudice.
NO ALLE SANZIONI DERIVANTI DALLA PROPOSTA DEL MEDIATORE QUANDO LA MEDIAZIONE E’ OBBLIGATORIA
Conclusione della Commissione: <<osta ad una normativa nazionale quale quella oggetto della presente causa che assortisce il procedimento di mediazione di tipo obbligatorio di sanzioni economiche in grado di incidere sulla libertà delle parti di porre fine al procedimento di mediazione in qualsiasi momento e pertanto di limitare, in maniera sproporzionata, l’esercizio del diritto d’accesso al giudice.>>
Su questo quesito il parere della Commissione è più articolato e ritiene che <<che un sistema di mediazione quale quello istituito dal D.lgs. 28/2010, il quale prevede che il mediatore possa e a volte debba, senza che le parti possano opporvisi, formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche, non é in grado di consentire alle parti di esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento di mediazione e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale dell’accordo di mediazione>> e prosegue <<effettivamente tale meccanismo appare in grado di produrre un forte condizionamento delle scelte delle parti che sono spinte ad acconsentire alla mediazione (mettersi d’accordo amichevolmente o accettare la proposta del mediatore) e di conseguenza sono scoraggiate dall’introduzione del processo in sede giudiziaria. Tuttavia, nel caso in cui tale meccanismo opera nell’ambito della mediazione di tipo facoltativo, il condizionamento da esso prodotto non appare tale da incidere sull’esercizio del diritto d’accesso al giudice. Nelle ipotesi di mediazione facoltativa, infatti, sussiste sempre la possibilità per le parti di adire direttamente il giudice.>>
La Commissione commette una svista quando ritiene che il mediatore ” a volte debba” fare una proposta senza rilevare che l’ipotesi è prevista solo quando <<le parti gliene fanno concorde richiesta>> (comma 1, art. 11 del D.Lgs. 28/10). In ogni caso, concordemente con il pensiero di moltissimi mediatori, ritiene che le sanzioni derivanti dalla mancata accettazione della proposta del mediatore, limitatamente ai casi di mediazione obbligatoria, possano limitare il diritto di accesso al giudice.
OK ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CON UN TERMINE DI QUATTRO MESI.
Conclusione della Commissione: <<non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede per l’esperimento della mediazione obbligatoria un termine di quattro mesi che in determinate circostanze sia destinato ad aumentare. Questa misura non appare tale da comportare un ritardo nell’introduzione e nella definizione di un successivo giudizio che possa essere tale da risultare manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire una composizione più rapida delle controversie. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento della mediazione obbligatoria comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione dì questo diritto suscettibile di ledere la sostanza stessa del diritto.>>
Sul punto maggiormente controverso in Italia, la Commissione è molto chiara approvando la mediazione obbligatoria che abbia un termine di quattro mesi. Su questo punto la Corte di Giustizia si era già espressa favorevolmente sulla conciliazione obbligatoria nel settore delle telecomunicazioni. La Commissione ricorda che <<l’art. 5, comma 2, della direttiva 2008/52/CE fa salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzione, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.>> Inoltre sottolinea che << riguardo alla mediazione obbligatoria, la Commissione ritiene che valgano le stesse considerazioni in quanto, come il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale, anch’essa persegue lo scopo di ridurre i tempi processuali per la risoluzione delle controversie e quello di far diminuire quantitativamente il contenzioso giudiziario, migliorando indirettamente l’efficienza dell’amministrazione pubblica. In questo modo, la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che essa realizza legittimi obiettivi d’interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che é fissato specificatamente nell’interesse delle parti. La mediazione obbligatoria appare pertanto come una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi.>>
RIMANDA AL GIUDICE NAZIONALE LA VALUTAZIONE CASO PER CASO SULL’ONEROSITA’ DELLA MEDIAZIONE
Conclusione della Commissione: << osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede una mediazione obbligatoria onerosa. Tuttavia, spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie.>>
In maniera opportuna la Commissione non censura a prescindere l’onerosità ma ritiene che il giudice nazionale deve valutare caso per caso quando l’onerosità della mediazione possa essere spropositata rispetto all’obiettivo della composizione più economica delle controversie. Infatti i costi effettivi della mediazione dipendono dalle indennità di ciascun organismo, che possono variare grandemente rispetto ai parametri del DM. Inoltre, la comparazione tra indennità di mediazione e contributo unificato è errata perché nel costo del giudizio deve essere ricompreso anche l’onorario del legale e dell’eventuale CTU che in giudizio è un obbligo e in mediazione una facoltà. In ogni caso dobbiamo rilevare che la Commissione incorre in un grave errore in quanto prende in considerazione solo le tabelle e i criteri del DM 180 e non come modificati dal DM 145 che ha ridotto ulteriormente le indennità e introdotto i tetti massimi (e non minimi). Inoltre una presunta gratuità della mediazione non sarebbe coerente con il principio della Direttiva per cui gli Stati devono assicurare la qualità del servizio di mediazione.
Il parere integrale della Commissione europea è scaricabile al seguente link.
1 commento
Ottimo articolo, complimenti a Leonardo.