Il favor conciliationis è un principio fondamentale del processo tributario

Due recenti pronunce della Corte di Cassazione emesse il 15 febbraio 2007 e depositate il 18 aprile gettano una nuova luce sull’atteggiamento che i vertici del nostro apparato giurisdizionale stanno assumendo nei confronti della conciliazione. In entrambi i casi la Suprema Corte si è pronunciata in terzo grado su una controversia riguardante il fisco e i contribuenti, e sull’interpretazione da dare alle norme che prevedono nel processo tributario la possibilità di determinare consensualmente e negozialmente l’entità delle imposte dovute. , i giudici delle Corte, posti di fronte a supposti vizi di validità formale di un accordo conciliativo intercorso fra il contribuente e il locale ufficio del registro, hanno optato per un’interpretazione della lettera della legge favorevole alla conservazione dell’efficacia della transazione, ritenendo di primaria importanza la volontà delle parti e le esigenze di speditezza.
Il primo giudizio opponeva il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle entrate alla Delta Beta Costruzioni Srl, e si era originato da una rettifica operata dall’Ufficio del registro di Padova, e successivamente contestata, circa il valore di un terreno risultante dalla dichiarazione straordinaria INVIM effettuata nel 1991. La società si era rivolta in primo grado alla commissione tributaria provinciale, eccependo anzitutto che il processo avrebbe dovuto dichiararsi estinto per l’intervenuta conciliazione tra le parti circa il valore da assegnare al bene. La Commissione tributaria regionale del Veneto affermava, tuttavia, in secondo grado che la transazione intervenuta fra la società di costruzioni e l’Ufficio del registro sarebbe avvenuta successivamente alla prima udienza di trattazione, e sarebbe stata dunque invalida.
L’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce in effetti che nel procedimento tributario il tentativo di conciliazione non può essere esperito oltre la prima udienza di trattazione del primo grado di giudizio. Ritenendo assorbiti gli altri motivi del ricorso, la Suprema Corte ha dato tuttavia ragione alla società ricorrente, dopo aver constatato che la prima udienza di trattazione era stata seguita da udienze di mero rinvio, che dunque nulla avevano aggiunto alla sostanza del procedimento. Una volta depositata la proposta di conciliazione accettata dalla controparte, il giudizio si sarebbe dovuto dichiarare estinto.
Il secondo giudizio ha visto il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle entrate nella veste di ricorrenti. In questo caso la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva affermato la validità di una conciliazione conclusa dinnanzi alla Commissione provinciale di Sondrio nella causa fra l’Ufficio del registro di Morbegno e i signori Fornelli e Remazzina.
I motivi del ricorso spiegavano che tale transazione non poteva ritenersi valida, perché conteneva l’accordo relativamente al valore del bene tassato, ma non sull’entità delle sanzioni irrogate dall’Ufficio del registro. Anche in questo secondo caso la Suprema Corte ha giudicato validamente conclusa la conciliazione (e quindi cessata la materia del contendere) pure se essa non conteneva l’accordo circa l’ammontare delle sanzioni, poiché queste ultime sono già fissate per legge nella misura di un terzo dell’imponibile accertato.
Al di là del dato tecnico-giuridico, entrambe le pronunce sembrano esplicitamente riconoscere il ruolo della conciliazione e dell’ADR nella possibile deflazione del contenzioso tributario, proponendo una lettura delle norme in materia di procedimenti contenziosi che sia costituzionalmente orientata e che favorisca il rispetto della ragionevole durata dei processi. La Cassazione esprime quindi un chiaro favor conciliationis.

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