La procedura di mediazione prevede obblighi di comunicazione alla parte che viene invitata, ma cosa accade se questa è irreperibile?
Procedura di mediazione: la fase di avvio
La procedura di mediazione disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010 è scandita da determinate fasi. La prima, ossia l’accesso alla mediazione, presuppone il deposito della domanda ad opera di una delle parti, presso l’organismo di mediazione competente. Nel momento in cui la domanda di mediazione viene depositata presso l’organismo, il soggetto che ne è responsabile designa il mediatore che dovrà occuparsi della procedura nel caso specifico e fissa la data del primo incontro. Tutte queste informazioni, ossia la domanda di mediazione, il mediatore designato, la sede, l’orario del primo incontro di mediazione e ogni altra informazione utile devono essere comunicate alle parti. A questa comunicazione, in base a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, deve provvedere l’organismo di mediazione “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.”
Cosa si intende con “ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”?
Il legislatore ha adottato volutamente una formulazione ampia e generica delle modalità con cui è possibile comunicare alle parti tutti i dati e le informazioni necessarie relative all’avvio della mediazione. In questo modo l’organismo potrà procedere alla comunicazione suddetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo fax, anche se in disuso oppure a mezzo pec. Vero però che se la comunicazione deve essere effettuata a un privato non è detto che costui sia in possesso di un indirizzo pec o di un altro domicilio digitale o semplicemente di un fax. Viene subito da pensare quindi che la raccomandata a mezzo posta sia l’unico modo per garantire la conoscenza delle informazioni che si riferiscono alla mediazione. Peccato che anche in questo caso non è detto che il destinatario della comunicazione abbia una residenza o che quella conosciuta sia quella effettiva. Può quindi accadere che la raccomandata torni al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto.”
Destinatario irreperibile: si può ricorrere alle notificazioni del Codice di procedura civile?
Esauriti i mezzi più comuni ed efficaci per eseguire la predetta comunicazione cosa si può fare per comunicare l’avvio della mediazione al destinatario, se lo stesso risulta irreperibile?In questi casi ci si chiede se sia possibile ricorrere alle notificazioni previste e disciplinate nel codice di procedura civile, che tra le varie forme comprendono la notifica a persone con residenza dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.) e la notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c), che è utilissima quando la notificazione non è possibile in base alle regole ordinarie per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti.
Mediazione: cosa succede in caso di irreperibilità della parte?
Il codice di procedura civile contiene quindi una disciplina complessa delle modalità con cui effettuare le comunicazioni alle parti di una controversia giudiziale. La mediazione, al contrario, poiché procedimento estremamente deformalizzato, non possiede una disciplina così completa e dettagliate sulle comunicazioni. Al contrario, il concetto stesso di irreperibilità è del tutto estraneo al decreto legislativo n. 28/2010. Questo testo normativo da “per scontato” il fatto che le parti partecipino al primo incontro di mediazione e che la condizione di procedibilità si avveri a prescindere dal suo esito. Ma cosa accade se la parte inviata alla mediazione è del tutto irreperibile?
Riforma Cartabia: condizione di procedibilità
Sappiamo bene che la Riforma Cartabia, tra le tante modifiche apportate al codice di procedura civile, è intervenuta anche sul contenuto dell’atto di citazione in giudizio previsto dall’articolo 163 c.p.c. Nel nuovo comma 3 bis della norma il legislatore ha previsto che l’attore debba indicare l’assolvimento degli oneri previsti dalla legge per l’adempimento della condizione di procedibilità. Nelle ipotesi in cui la mediazione è obbligatoria la stessa deve essere soddisfatta da parte dell’attore prima di andare in giudizio e di tale adempimento la parte deve renderne edotto il Giudice. La disciplina della mediazione insomma pare proprio non ammettere scuse. La parte che vuole andare in giudizio, stando alla lettera della norma, deve prima avviare la mediazione, anche se la controparte è irreperibile. Il tutto, a quanto pare, solo per dimostrare al Giudice la volontà di risolvere bonariamente la questione, anche se la controparte, “fantasma” nella mediazione, probabilmente non parteciperà neppure al processo. La questione naturalmente resta aperta, nella speranza che la giurisprudenza o il legislatore possano fare chiarezza su questo punto.
Leggi anche: Mancata partecipazione mediazione: cosa dice la giurisprudenza
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