Gentile Presidente, pregressi impegni connessi alla mia attività istituzionale mi impediscono di essere presente al convegno. Mi preme, però, portare qualche spunto di riflessione. Con l’approvazione della norma di delega contenuta nell’art.60 delle legge n.69 del 2009 e con il decreto legislativo di attuazione, abbiamo introdotto nel nostro Paese un sistema compiuto ed organico sulla mediazione al quale i cittadini, i professionisti e le imprese potranno fare riferimento per scegliere il modo più appropriato per risolvere una controversia.
Tre gli obbiettivi del legislatore: il primo, di natura culturale, è finalizzato ad affermare una migliore tutela degli interessi. Da tempo infatti ci si interroga sull’efficacia della mediazione per risolvere, da differenti punti di vista, le criticità della giurisdizione rispetto ai conflitti economici,sociali, familiari. Nella situazione di conflitto una delle parti ritiene fermamente di avere ragione in base alle regole del diritto ma anche l’altra parte nutre la medesima profonda, radicata convinzione. Ecco dunque il terzo neutrale, il conciliatore, che attraverso alcune metodiche di mediazione ha lo scopo di conciliare le parti.
La mediazione, rispetto alla giurisdizione, tutela gli interessi concreti delle parti in conflitto, creando, in caso di successo, un nuovo rapporto tra i soggetti interessati. Da questi sommari riferimenti si trae la definizione dell’essenza della conciliazione: è una negoziazione facilitata da un soggetto terzo ed imparziale. A questo mediatore le parti non chiedono una decisione autoritativa, ma un aiuto nella ricerca di una soluzione. Egli deve “ facilitare” anche quando la mediazione si pone come una condizione di procedibilità dell’azione. Alle parti che ricorrono alla mediazione volontariamente o a quelle che se la trovano imposta quando diventa condizione di procedibilità si richiede soltanto di accostarsi al metodo conciliativo in buona fede, intendendosi per buona fede un atteggiamento leale, una disposizione al dialogo. E’ proprio sull’assenza di buona fede e di indisponibilità al dialogo che si fondano alcune sanzioni previste nel decreto delegato.
Il secondo obiettivo, espressamente dichiarato dal legislatore, è la riduzione del debito pubblico giudiziario. Nonostante i cultori più appassionati della mediazione, non gradiscano la finalizzazione dello strumento alla deflazione dei procedimenti civili pendenti,è innegabile che il legislatore ha agito anche con questo scopo nella ragionevole certezza di poter centrare il risultato. Le statistiche sulla pendenza dei processi civili non sono affatto rassicuranti. Nella ricerca di una soluzione che possa determinare almeno un’inversione di tendenza, il legislatore è ricorso alla mediazione, sostenuto dalla direttiva dell’Unione Europea e dall’esperienza di altri Stati dove il ricorso alla giurisdizione è addirittura residuale. Sono testimonianza di questa esigenza il principio contenuto nell’art.1 della legge delega e negli articoli 2 e 5 del decreto legislativo ( nelle due forme della conciliazione “obbligatoria e di quella “ delegata dal giudice”)e nelle norme che contengono una serie di agevolazioni di natura fiscale.
Il terzo obiettivo del legislatore è quello di offrire nuove opportunità a numerose categorie di professionisti, alcuni dei quali non nascondono l’affanno conseguente ad una crisi economica che ha inciso anche sulle loro capacità di guadagno. Ad un aumento delle controversie, sia pure genericamente legato a diverse forme di” insolvenza civile”, non si accompagnano procedure acceleratorie quindi la tempestiva legittima soddisfazione dei propri crediti professionali. Ecco dunque la necessità di individuare strumenti deflattivi coinvolgendo le categorie professionali più interessate, in particolar modo gli avvocati, i commercialisti, i notai.
Se questi tre obiettivi saranno centrati, il provvedimento avrà dimostrato anche di essere dotato di una concretezza operativa. Ma, in ogni caso, è una scelta culturalmente non più rinviabile quella di dotarsi di diversi sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In uno Stato moderno i sistemi alternativi alla giurisdizione e la giurisdizione debbono porsi in un’ottica di sana competizione rispetto al cittadino che, da utente, potrà decidere autonomamente a quale strumento rivolgersi, in base ad una valutazione di tempi, di costi, di riservatezza, di affidabilità, nell’auspicio che le scelte avvengano rispetto ad un’offerta ,pubblica o privata, comunque ottimale.
Mosso da tali sentimenti auguro a tutti un proficuo dibattito e colgo l’occasione per inviare a Lei e al resto dei partecipanti un cordiale saluto.
Roma, 27 maggio 2010
On.le Avv. Angelino Alfano
5 commenti
Attraverso questo forum vorrei complimentarmi con il Ministro Alfano. Nessun Ministro (e in generale nessun politico) prima di adesso ha creduto così tanto nel settore della mediazione a favore di tutti i professinisti e, soprattutto, delle imprese e dei cittadini.
Purtroppo molti miei colleghi sono aggrappati ancora al famoso detto “causa che pende, causa che rende”, non comprendendo come ogni giorno noi ci sentiamo umiliati nel lavorare nelle condizioni in cui versano i nostri tribunali. La mediazione è un gran segno di civiltà.
Avv. Antonio F.
Grazie Ministro! Resista alla lobby degli ordini forensi (non degli avvocati) che ancora non hanno capito che la maggioranza dei mediatori saranno per forza di cose gli avvocati. Quindi stanno conducendo una battaglia suicida.
Felice
Dopo un primo periodo di sperimentazione del funzionamento degli organismi e dei mediatori, occorrerebbe includere anche le controversie di lavoro tra le materie di mediazione obbligatoria.
Concordo con Lei che l’introduzione della mediazione è la strada giusta per dare un contributo a smaltire l’arretrato del civile arrivato ormai a livelli da terzo mondo.
La migliore riforma fatta da molti anni a questa parte! Difendiamola contro una parte dell’avvocatura che vuole che tutto rimane immobile.