Il dibattito sull’eventuale necessità di procura notarile per chi partecipa come delegato ad una procedura di mediazione è sempre più vivo. Fermo restando – principio che ormai dovrebbe essere condiviso da tutti – che la presenza delle parti, onde non snaturare la mediazione, è assolutamente necessaria (a modesto parere di chi scrive, salvo casi gravissimi, la delega dovrebbe essere vietata) onde far emergere i reali interessi, l’art. 1392 c.c. impone che la procura, a pena d’inefficacia, debba avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere. Il principio è stato recepito dalla nota sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. 27/03/2019 n°8473) che sul punto specifico, dopo aver comunque ribadito che la presenza delle parti è necessaria, ha statuito che la procura debba essere speciale e sostanziale, non essendo sufficiente quella ad litem, senza però mai parlare di procura notarile. Dovrà quindi essere redatta e rilasciata per quella specifica procedura di mediazione, e contenere espressamente i poteri di prendervi parte, negoziare, transigere e sottoscrivere il verbale, sia esso negativo o positivo.
La giurisprudenza di merito si è peraltro adeguata, confermando la sufficienza di una libera procura speciale sostanziale e che l’ulteriore requisito dell’autenticazione della firma sia necessario solo ed esclusivamente per il perfezionamento di atti che tale forma richiedano (si vedano, tra le altre, Trib. Roma 23/11/2021 n°18271 – Trib. Napoli 10/02/2022 n°1488 – C. App. L’Aquila 15/07/2021 n°1129 – Trib. Crotone 05/01/2021 – Trib. Pordenone 07/12/2020 n°647 – Trib. Milano 11/06/2019 n°5605). Nel procedimento relativo alla sentenza in commento, una parte aveva conferito ad un terzo, che non era il difensore, una procura specifica per la partecipazione alla procedura di mediazione, portante i poteri di conciliazione, precisando anche quello, ulteriore, di aderire alle proposte altrui.
Per il giudice del Tribunale di Ravenna, non appare condivisibile quanto detto dal Tribunale di Genova con sentenza del 15 maggio 2022, in quanto nella sua disamina della nota Cass. Civ. 8473/2019 questa attribuisce alla Suprema Corte affermazioni che in realtà essa non ha fatto, in particolare quando asserisce che dalla citata sentenza “si deduce che la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da notaio”. In realtà, nella nota sentenza della Suprema Corte, questo non viene mai detto, e ci si limita a parlare di procura sostanziale. La procura infatti può essere con firma autenticata o meno, ma questo dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata, così come espressamente previsto dall’art. 1392 c.c.
Sarà quindi necessaria, ovviamente, per esempio nel caso di una divisione ereditaria che riguardi degli immobili, ma non per la risoluzione di un contratto di locazione o per un inadempimento contrattuale. In ogni caso, si ribadisce la necessità della presenza personale delle parti, essendo le uniche in grado di far emergere i loro reali interessi, ed in ogni caso – visti gli accennati contrasti giurisprudenziali – di far sottoscrivere personalmente il verbale, sia esso positivo o negativo.
Avv. Luca Tantalo, mediatore e arbitro presso ADR CENTER
Tribunale di Ravenna, sentenza n. 571 del 31.10.2022 – Est. Baronio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il
Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2308/2019 promossa da: F. – OPPONENTE contro
– OPPOSTA
CONCLUSIONI: All’udienza del 31/10/2022 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISION
Con atto di citazione ritualmente notificato la società F. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna n°1409 del 31/12/2020 RG n°350/2020 a richiesta di R per l’importo di € 77.648,85 a titolo di canoni di locazione non corrisposti, oltre accessori e spese liquidate. L’opponente eccepiva che in realtà la F nulla doveva per canoni insoluti in quanto il contratto di locazione non si era rinnovato e la società ne aveva mantenuto il possesso a titolo gratuito. Si costituiva ritualmente l’opposta R eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione perché tardiva trattandosi di rito locatizio e contestando comunque nel merito la ricostruzione delle vicende fatta da controparte. L’opponente sosteneva la natura non locatizia della controversia e chiedeva comunque la sospensione del procedimento risultando la pendenza innanzi alla Suprema Corte, a Sezioni Unite, di ordinanza interlocutoria n°13556 del 18/05/2021 della Sez. III proprio sul punto specifico dell’applicabilità o meno al rito locatizio del rispetto del termine ex art. 641 cpc anche per l’iscrizione a ruolo dell’opposizione. Con ordinanza 16/12/2021 il procedimento veniva sospeso in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite che interveniva in data 13/01/2022 (n°927/2022) confermando vieppiù che in materia locatizia l’iscrizione a ruolo, a pena d’inammissibilità dell’opposizione, doveva tassativamente rispettare il termine previsto dall’art. 641 cpc. Riassunta la causa, con ordinanza 13/12/2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, disposti la mediazione obbligatoria ed il mutamento del rito.
Fallita la mediazione entrambe le parti depositavano memorie integrative in cui parte opponente eccepiva la nullità della mediazione obbligatoria per mancanza di valida procura in capo al difensore essendo assente la parte opposta chiedendo pronuncia d’improcedibilità della domanda monitoria. La causa veniva discussa all’udienza del 31/10/2022 con lettura del dispositivo. La questione preliminare è idonea a definire il procedimento anche perché la difesa di parte opposta di non applicabilità del rito locatizio, solo accennata a verbale d’udienza del 26/11/2021, non ha trovato poi seguito nella memoria integrativa e nelle conclusioni ivi rassegnate. In ogni caso va detto che la giurisprudenza ha nel tempo monoliticamente chiarito che il concetto di “materia locatizia” deve essere inteso in modo assai ampio ricomprendendo in sé qualsiasi controversia comunque ad essa attinente (cfr. ex multis Cass. Civ. 30/07/2019 n°20554). Il presente procedimento tratta comunque di canoni di locazione insoluti, almeno per quanto attiene la prospettazione monitoria, e ciò costituisce requisito necessario e sufficiente per attrarre il procedimento nell’ambito locatizio. Il correlativo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è quindi assoggettato al rito speciale ex art. 447 bis cpc e va quindi introdotto con ricorso da depositarsi a pena d’inammissibilità nel termine perentorio di cui all’art. 641 cpc. Qualora venga erroneamente introdotto con atto di citazione è passibile di sanatoria purché venga depositata in Cancelleria con l’iscrizione a ruolo sempre entro il suddetto termine perentorio “L’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso. Laddove proposta erroneamente con citazione può produrre gli effetti del ricorso solo se depositata in Cancelleria nei termini previsti dall’art. 641 cpc, non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte. La decadenza è rilevabile d’ufficio…” (cfr. Trib. Bologna 27/01/2020 n°197 – Trib. Ravenna n°975/2018 e n°846/2017 – Cass. Civ. 18/05/2016 n°1043 – Trib. Pisa 07/05/2015 – Trib. Arezzo 27/04/2015 – Trib. Trento 19/11/2014 – Trib. Ancona 03/10/2014 – Trib. Milano 13/03/2013 – Trib. Modena 15/02/2013 ). Il principio è stato peraltro anche oggetto di conforme pronuncia della Suprema Corte a Sez. Unite (cfr. 08/10/2013 n°22848) ed ora definitivamente ribadito con la citata pronuncia n°927/2022. Nel caso di specie l’opposizione è stata introdotta con citazione ordinaria secondo la seguente scansione cronologica: il decreto ingiuntivo è stato notificato il 25/01/2021, la citazione in opposizione è stata notificata tempestivamente ma poi iscritta a ruolo il successivo 10/03/2019 e quindi oltre il termine di cui all’art. 641 cpc. L’opposizione è pertanto inammissibile con conseguente rigetto delle domande in essa contenute in quanto “ Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata(tempestiva) opposizione del decreto ingiuntivo copre sia l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, sia l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e deducibili con l’opposizione“ (Trib. Parma 27/03/2015 n°540).
Come rilevato, l’opponente nella propria memoria integrativa successiva all’esperimento della mediazione obbligatoria, ne ha eccepito la nullità in ragione dell’asserita mancanza di valida procura in capo al difensore, deducendone quindi l’improcedibilità della vertenza e conseguente revoca del titolo monitorio. L’eccezione è palesemente infondata e meramente defatigatoria e vanno condivise le argomentazioni difensive svolte in proposito da parte opposta. La norma cardine è costituita dall’art. 1392 c.c. che impone che la procura, a pena d’inefficacia, debba avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere. Il principio è stato pienamente recepito dalla nota sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. 27/03/2019 n°8476) che sul punto specifico ha statuito che la procura debba essere speciale e sostanziale e cioè possedere le caratteristiche di specialità, in funzione proprio dello specifico procedimento di mediazione, e di conferimento dei poteri di disporre dei diritti oggetto del procedimento mediatorio. Ha precisato la Suprema Corte che tale procura non possa essere ricompresa in quella “ad litem” e che non possa essere oggetto di autenticazione della firma da parte del difensore perché privo di tale potere. La giurisprudenza di merito si è assolutamente adeguata confermando la sufficienza appunto solo di una libera procura speciale sostanziale e che l’ulteriore requisito dell’autenticazione della firma sia necessario solo ed esclusivamente per il perfezionamento di atti che tale forma richiedano (Trib. Roma 23/11/2021 n°18271 – Trib. Napoli 10/02/2022 n°1488 – C. App. L’Aquila 15/07/2021 n°1129 – Trib. Crotone 05/01/2021 – Trib. Pordenone 07/12/2020 n°647 – Trib. Milano 11/06/2019 n°5605). Nello stesso senso la dottrina specifica in materia di mediazione (Redaz. Sole 24 Ore 09/06/2021). Nel caso in discussione l’opposta ha conferito ad un terzo non difensore, avv. G (cfr. doc. 1 memoria integrativa opposta), una procura specifica per la partecipazione alla procedura di mediazione e con i correlativi poteri di conciliazione anche per adesione alle proposte altrui. Null’altro poteva e doveva essere richiesto. Sul punto non può essere condiviso Trib. Genova 15/02/2022, cui si richiama parte opponente, in quanto nella sua disamina di Cass. Civ. 8473/2019 attribuisce alla Suprema Corte affermazioni non corrispondenti alla motivazione della sentenza: afferma infatti Il Giudice che dalla citata sentenza “si deduce che la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da notaio”, deduzione assolutamente non conforme a quanto effettivamente affermato dalla Corte e che porta poi il Giudice ad una inammissibile sovrapposizione tra procura speciale sostanziale e procura autenticata da notaio, “id est” (sic. pg. 3), la procura infatti può essere con firma autenticata oppure no e ciò dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata e così come espressamente previsto dall’art. 1392 c.c. Si sottolinea inoltre che nel caso di specie, vista la manifesta inammissibilità dell’opposizione e l’assai probabile conseguente venir meno di qualsiasi possibilità conciliativa, il procedimento di mediazione era praticamente svuotato di qualsiasi utile significato. Priva di pregio appare pure la richiesta di sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sulla richiesta di assoggettamento della R ad amministrazione di sostegno, misura adottata in via meramente provvisoria e già revocata dal GT del Tribunale di Ravenna, revoca poi confermata anche dal medesimo Tribunale in composizione collegiale e poi anche dalla Corte d’Appello di Bologna (cfr. docc. 4-5-6 opposta). Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2, tenendo conto dello scaglione tariffario e dell’effettiva attività svolta, in ragione di € 1.800,00 per la fase di studio della controversia, € 1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: – definitivamente pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro R, rigetta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ravenna n°1409 del 31/12/2020 RG n°350/2020 che dichiara definitivamente esecutivo; – rigetta ogni altra domanda; – condanna l’opponente F alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opposta che liquida nel complessivo importo di € 8.500,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ravenna, 31 ottobre 2022
Il Giudice dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio