In favore della mediazione (e del tentativo obbligatorio), tra diritto e realtà

Immaginate che basti qualche linea di febbre per essere ricoverati in ospedale, in forza del diritto costituzionale alla salute. I costi della sanità andrebbero alle stelle e gli ospedali collasserebbero ugualmente. E se poi si scoprisse che il 50% dei ricoverati, dopo aver occupato per giorni un prezioso posto letto, guarisce senza bisogno del medico? Ovvio, se si trattava solo di una febbriciattola. Che la giustizia civile sia al collasso, e che denari per rimetterla in salute non vi siano, è un fatto noto come le conseguenze devastanti sul sistema Italia. Poco conosciuto è invece il fatto che meno della metà delle cause civili giunge a sentenza; più della metà, e per la precisione il 56%, si risolve con un accordo tra i litiganti o l’abbandono del danneggiato. In altre parole, la risoluzione alternativa delle controversie (“Alternative Dispute Resolution”) è da sempre parte integrante della nostra giustizia civile. È possibile anticipare, e rendere e meno costoso, questo “naturale” meccanismo che porterà più di 2,8 milioni di giudizi civili (dei 5,6 pendenti) a chiudersi, ma solo tra molti anni, senza bisogno dell’intervento del giudice? Con il D.lgs. 28/2010 il legislatore si è prefisso di fare proprio questo: contribuire ad accorciare il “ciclo di vita” delle controversie civili.

 Da qualche giorno chi voglia fare causa in talune materie, prima di adire il magistrato, deve tentare di risolvere la lite presso uno degli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia. Parte dell’avvocatura è sulle barricate, ritenendo la “mediazione obbligatoria” contraria alla Costituzione, poiché limiterebbe l’accesso alla giustizia. Falliti sino ad ora i tentativi di bloccare la mediazione in Parlamento, l’Organismo unitario dell’avvocatura (Oua) ha adito la via giudiziaria rivolgendosi al TAR del Lazio e minacciando una valanga di ricorsi alla Consulta. Questi avvocati, mediaticamente scatenati, non si dicono contrari alla mediazione; chiedono solo tempo e talune modifiche volte a non emarginare gli avvocati, e in particolare l’abolizione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

 C’è da sperare che le istituzioni non smantellino l’impianto della mediazione disegnato dal D.lgs. 28/2010, obbligatorietà inclusa. Il perché è nei dati, incontestabili, degli ultimi 18 anni: la mediazione volontaria è utilizzata solo eccezionalmente. Lo dimostra anche l’esperienza degli ultimi 12 mesi: il D.Lgs, 28/2010 è in vigore da marzo 2010, ma non se n’era accorto quasi nessuno. Con l’obbligatorietà, non si fa che parlare di mediazione, e anche gli organismi di più recente costituzione cominciano finalmente a produrre risultati.

 Spetta alla politica incentivare, e se non basta imporre, comportamenti utili all’individuo e alla società. Si pensi al divieto di fumo, o all’obbligo di indossare caschi e cinture, di assicurare le automobili e così via. In tutti questi casi, oltre a quello personale è in gioco un superiore interesse pubblico. Nel caso del tentativo obbligatorio di conciliazione, l’interesse superiore è la funzionalità della giurisdizione. Continuare ad abusarne, opponendosi a un “filtro” come la mediazione, significa volerla uccidere definitivamente. Allo stesso modo, chiedere di edulcorare la disciplina della mediazione si tradurrebbe nel suo azzeramento.

 Esiste un diritto costituzionale alla salute, e quello di accedere alla giustizia: il primo non significa diritto al ricovero; il secondo non implica la facoltà di adire immediatamente, sempre e comunque, il magistrato. Questi, al contrario, deve essere nelle condizioni di potersi dedicare alle questioni più importanti, e a quelle che le parti non sono state in grado di risolvere da sole, o con l’aiuto di un bravo mediatore.

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