Impugnare testamento: in quali casi è possibile?

Il testamento può essere affetto da vizi più o meno gravi che ne causano la nullità o l’annullabilità da portare all’attenzione del mediatore

Mediazione obbligatoria per le successioni ereditarie 

La materia delle successioni ereditarie è una di quelle per le quali l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda in giudizio. Si tratta di una materia molto ampia, che al suo interno racchiude due tipologie di successione, quella legale e quella testamentaria.

La disciplina di dettaglio di queste forme di successione è contenuta nel libro II del Codice civile dall’articolo 456 all’articolo 809.

In questo articolo si vuole fornire una breve guida per comprendere in quali casi è possibile impugnare un testamento con il quale il de cuius abbia voluto disporre dei suoi beni, visto che, come anticipato, si tratta di controversie soggette all’obbligo della mediazione.

Testamento o testamenti? 

Prima di vedere in quali casi è possibile impugnare un testamento è necessario fare un breve elenco dei vari tipi di testamento che il legislatore ha previsto e disciplinato nel codice civile.

Occorre precisare però, prima di tutto, che il testamento, in base all’articolo 587 del codice civile, è un atto che una volta redatto può essere revocato e modificato e con il quale un soggetto dispone di tutti o di parte dei suoi averi per il tempo in cui avrà cessato di vivere.   

Fatta questa premessa il codice civile prevede i seguenti tipi di testamento:

  1. I testamenti ordinari
  2. il testamento olografo è quello che il testatore scrive a mano, apponendo la propria firma alla fine di ogni disposizione e la data, che deve indicare il giorno, il mese e l’anno;
  3. il testamento pubblico è invece quello che viene ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni e che è soggetto e precise regole formali indicate dall’art. 603 del codice civile; 
  4. il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo ed è soggetto a regole diverse a secondo del soggetto che lo redige.
  • I testamenti speciali:
  • il testamento che non può essere redatto nelle forme ordinarie perché il testatore si trova in un luogo in cui è presenta una malattia contagiosa, una calamità o un infortunio pubblico è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace, da un ministro di culto, dal sindaco o chi ne fa le veci alla presenza di due testimoni che abbiano compiuto 16 anni;
  • il testamento redatto a bordo di una nave è quello che può essere ricevuto dal comandante o dal soggetto che lo segue in ordine di servizio, che viene redatto in presenza di due testimoni, sottoscritto dal testatore e poi conservato tra i documenti di bordo e annotato sul giornale di bordo ovvero su quello nautico e sul ruolo dell’equipaggio;
  • il testamento redatto a bordo di un aeromobile, segue le stesse regole del precedente, ma con riferimento alle autorità aeronautiche e viene annotato sul giornale di rotta;
  • il testamento dei militari e assimilati è ricevuto da un ufficiale o un cappellano in presenza di due testimoni per essere poi trasmesso al quartier generale, che a sua volta lo trasmette al Ministero competente che ordina il deposito del documento presso l’archivio notarile del luogo di residenza o domicilio del testatore.

In quali casi è possibile impugnare un testamento?

Il testamento è soggetto a una disciplina molto rigida per quanto riguarda il contenuto e la forma. In base alla gravità del vizio da cui è affetto il testamento (o singole disposizioni dello stesso) può essere nullo o annullabile. La differenza non è di poco conto perché il testamento dichiarato nullo è come se non fosse mai esistito e quindi è totalmente privo di effetti, il testamento annullabile invece produce invece i suoi effetti fino a quando non viene annullato.

Detto questo, vediamo quali sono le cause di nullità del testamento:

  • il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia o la firma del testatore;
  • il testamento pubblico è nullo se non viene redatto in forma scritta dal notaio e quando manca la firma del testatore o del notaio;
  • i testamenti speciali sono nulli se non sono redatti in forma scritta dal testatore  e se manca la firma del testatore o del soggetto che è autorizzato a riceverlo.

La nullità non colpisce necessariamente tutto il testamento. Essa può  colpire anche solo alcune disposizioni testamentarie, nei seguenti casi:

  • sono nulle le disposizioni con le quali il soggetto sottoposto a tutela dispone dei propri beni in favore del tutore che lo tutela dopo la nomina e prima dell’approvazione del conto o dell’estinzione dell’azione per il rendiconto. La regola vale anche per il protutore per il tempo in cui sostituisce il tutore. Se però il tutore o il protutore sono un ascendente un discendente, il fratello o la sorella del soggetto sottoposto a tutela la disposizione è valida;
  • sono nulle le disposizioni del testamento con cui il de cuius abbia disposto dei suoi beni in favore del notaio o di un altro pubblico ufficiale abilitato a ricevere il testamento pubblico, dei testimoni o dell’interprete che intervengono nella procedura prevista dalla legge;
  • sono nulle le disposizioni in favore del soggetto che scrive il testamento segreto per conto del testatore a meno che queste non siano approvate di mano dal testatore stesso o al momento della consegna. Sono nulle anche le disposizioni a favore del notaio se il testamento è stato consegnato a questo soggetto in un plico non sigillato;
  • sono nulle le disposizioni testamentarie in favore dei soggetti incapaci di ricevere per testamento e sopra indicate, anche se fatte per mezzo di interposta persona (padre, madre, discendente, coniuge) e anche se la disposizione riguarda congiuntamente i due soggetti;
  • la disposizione è nulla quando è nullo il motivo, se questo è stato determinante per la disposizione del testatore;
  •  la disposizione è nulla quando è fatta nei confronti di una persona che non può essere determinata;
  • è affetta la nullità la disposizione con cui l’indicazione dell’erede o del legatario viene fatta dipendere dall’arbitrio di un soggetto terzo;
  • è parimenti nulla la disposizione che lascia al terzo o all’onerato la decisione sull’oggetto o la quantità del legato;
  • sono nulle le disposizioni testamentarie reciproche ossia che un testatore dispone a favore di un soggetto a condizione che quest’ultimo indichi lui come legatario o erede.

L’articolo 590 prevede che se una disposizione è nulla, la nullità non può essere fatta valere da chi, conoscendo tale vizio, ha confermato la disposizione o vi ha dato esecuzione volontariamente.

Le cause che rendono il testamento annullabile sono invece le seguenti:

  • è annullabile il testamento redatto da soggetti incapaci di testare ossia i minori di età, gli interdetti per infermità di mente, i soggetti che nel momento in cui fecero testamento erano incapaci di intendere e di valere anche per motivi transitori che vanno dimostrati da chi impugna l’atto, ossia da chiunque vi abbia interesse;
  • i testamenti ordinari e quelli speciali sono annullabili quando presentano vizi di forma diversi da quelli che ne causano la nullità.

L’azione di annullamento deve essere intrapresa da chiunque vi abbia interesse nel termine di prescrizione di 5 anni, che decorre dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Un’ipotesi particolare di impugnazione è quella prevista dall’art. 624 c.c. ai sensi del quale la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando la stessa è stata il frutto di un errore, di violenza o di dolo. Se l’errore di fatto o di diritto riguarda il motivo questo causa l’annullamento della disposizione a condizione che quel motivo abbia determinato il testatore a disporre. In questo caso l’azione per far valere i vizi della volontà suddetta si prescrive nel termine di 5 anni, che decorrono dal giorno in cui si è avuta notizia dell’errore, della violenza o del dolo. 

Leggi anche ”Impugnazione di testamento in mediazione obbligatoria”.

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