Tardiva l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione se sollevata con la seconda memoria 183 c.p.c. co. 6 n. 2
Tardiva eccezione di improcedibilità
La Corte di Appello di Roma, nella sentenza n. 8358/2022, applicando la regola dell’art. 5, comma 1-bis del Decreto legislativo n. 28 del 2010, ricorda che è tardiva l’eccezione di improcedibilità se viene sollevata da parte convenuta con la seconda memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Decreto ingiuntivo e fideiussione bancaria
Nella vicenda, portata all’attenzione della corte territoriale, una banca agisce in giudizio ottenendo un decreto ingiuntivo in quanto creditrice di una somma di € 32.042,34 in ragione di un contratto di fideiussione sottoscritto dagli ingiunti in favore di una società fallita.
Gli ingiunti si impongono al decreto ingiuntivo, disconoscono le firme apposte sulle fideiussioni e chiedono l’autorizzazione a chiamare in causa Confidi.
Il giudice sospende l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e autorizza la chiamata in causa di Confidi.
In corso di causa viene disposta CTU grafologica e al termine viene confermato il decreto ingiuntivo opposto, e respinta la domanda nei confronti della terza chiamata.
La decisione viene impugnata dai soggetti soccombenti con la richiesta di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di ammettere una consulenza tecnica sulle vicende oggetto del conto corrente su cui è stata accreditata la somma oggetto del finanziamento.
Eccezione d’improcedibilità sollevata con la seconda memoria 183 c.p.c.
Impugnazione che la Corte d’Appello di Roma rigetta anche in ragione del respingimento della questione sollevata nel motivo n. II, con cui gli appellanti hanno rilevato la nullità/illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
Chiedono quindi la revoca del decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della procedura di mediazione poiché la materia dei contratti bancari rientra tra quelle in cui la mediazione civile e commerciale rappresenta condizione di procedibilità obbligatoria.
Motivo appunto che, come anticipato, viene respinto in quanto l’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 dispone che nelle controversie in cui la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda, il suo mancato esperimento deve essere eccepito dalla parte o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza.
Non solo, l’art. 5 punto 6 del d.lgs. n. 28/2010 dispone che “Il comma I e l’articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis”.
Fatta questa premessa legislativa, la Corte d’Appello rileva che nel caso di specie il Tribunale ha deciso sull’istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza riservata il 27.10.2016 e all’udienza del 27.04.2017 le parti hanno domandato la concessione dei termini istruttori di cui all’art.183 c.p.c. senza che parte opponente sollevasse eccezione per il mancato esperimento della mediazione e senza la concessione da parte del Tribunale del termine per avviare la mediazione.
Nel caso di specie, solo con la memoria art. 183 IV comma c.p.c. parte opponente ha presentato istanza per la concessione del termine per avviare la mediazione. Richiesta a cui non è seguito alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Va quindi disatteso il motivo perché gli opponenti non hanno sollevato tempestivamente l’eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione, in violazione dei termini sopra indicati.