Impresa e la gestione dei conflitti: la mediazione alla luce dei criteri ESG

Per costruire e consolidare relazioni stabili e di lunga durata, è utile individuare fin dalla costituzione di una società forme e soluzioni idonee nella prospettiva di una gestione rapida, economica ed efficace del contenzioso insito nell’attività d’impresa

Il punto di svolta sui temi della sostenibilità anche per le imprese deve essere collocato nel 2015, quando al vertice delle Nazioni Unite del 25 settembre di quell’anno è stata adottata l’Agenda internazionale in materia di sviluppo sostenibile.

Come è noto, l’Agenda dell’ONU è composta da 17 Sustainable Development Goals (SDG) e 169 target da raggiungere entro il 2030.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) costituiscono un’agenda globale e inclusiva che segue ai Millennium Development Goals (MDG) includendo nuove aree, quali il cambiamento climatico, la disuguaglianza economica, l’innovazione, la pace e la giustizia, tra le altre priorità.

Lo scopo è quello di affrontare le cause fondamentali della povertà e avviare un cambiamento radicale. La principale differenza con gli MDG è che questa volta il vero protagonista è il settore privato il cui contributo potrà essere fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi estremamente ambiziosi.

Tuttavia, le imprese in passato hanno adottato talvolta gli SDG in maniera impropria nelle loro strategie di sostenibilità e nei loro strumenti di comunicazione e ciò soprattutto perché negli anni l’approccio che si è affermato nella rendicontazione di sostenibilità è apparso per lo più autoreferenziale finendo per essere controproducente rispetto all’individuazione di un percorso di sviluppo che potesse consolidarsi nel tempo.

La sostenibilità aziendale (CSR Corporate Social Responsibility) invero costituisce un approccio aziendale destinato a creare valore a lungo termine rimarcando le opportunità e gestendo i rischi derivanti dallo sviluppo economico, ambientale e sociale: “Uno sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni” (The United Nations World Commission on Environment and Development WCED, in its 1987 report Our Common Future).

In questa prospettiva, se da un lato la CSR mira a rendere una impresa responsabile, dall’altro è necessario individuare i criteri che rendono oggettivamente misurabili e confrontabili i suoi sforzi. Pertanto, occorre necessariamente affiancare agli SDG – che sono obiettivi ampi riferibili a contesti allargati – degli indicatori puntuali di misurazione delle performance di sostenibilità, ossia gli ESG (Environmental, Social, Governance) per integrare gli aspetti economico/finanziari con quelli organizzativi e operativi di natura ambientale, sociale e di governance.

Soltanto l’uso combinato degli obiettivi SDG e dei criteri ESG può consentire una migliore rappresentazione del valore condiviso generato, ma anche un supporto più trasparente e responsabile su cui basare la definizione della strategia e altresì l’implementazione delle politiche sostenibili e il dialogo con gli stakeholders.

In questa prospettiva, un particolare interesse deve essere riservato dalle imprese per l’obiettivo 17 (Partnership for the goals) nell’ambito del quale diviene essenziale costruire collegamenti con la comunità. Più precisamente un ruolo strategico in questo contesto assume la costruzione di rapporti duraturi e stabili con la comunità di riferimento (long term partnership).

L’impresa che intenda creare relazioni di lunga durata dovrà così prestare particolare cura e attenzione nella stesura degli accordi e prima ancora nelle trattative contrattuali: documenti chiari, semplici, comprensibili che rispettano e bilanciano gli interessi delle parti coinvolte.

E ancor più l’impresa dovrà programmare in modo efficiente e sostenibile la gestione del conflitto. Vengono qui in evidenza gli strumenti di composizione negoziale delle liti e in particolare la mediazione, il cui impiego costituisce una modalità di approccio fondamentale per il rispetto di tutti i soggetti coinvolti anche al fine di ricercare la migliore soluzione possibile nella combinazione degli interessi di cui sono portatori. Invero in questo contesto la mediazione costituisce lo strumento cardine per la valorizzazione e il rispetto di uno dei pilastri degli ESG: la costruzione e il consolidamento di relazioni stabili e di lunga durata.

Appare dunque da promuovere l’inserimento nella contrattualistica d’impresa delle clausole di mediazione o, meglio ancora, di clausole multistep per la risoluzione delle controversie prevedendo nella prima fase lo svolgimento della mediazione e, in caso di esito negativo, l’attivazione di un arbitrato (preferibilmente amministrato da una istituzione autorevole nazionale o internazionale in base alla tipologia del rapporto che ne garantisca l’organizzazione, consentendo anche costi predeterminati e accessibili).

In tal senso, la recente riforma della giustizia civile, e in particolare la nuova disciplina in materia di mediazione (che entrerà in vigore il 30 giugno 2023), prevede non soltanto il rafforzamento della mediazione convenzionale (con l’inserimento del nuovo articolo 5-sexies al decreto legislativo n. 28/2010 che disciplina la “Mediazione su clausola contrattuale o statutaria”), ma anche l’ampliamento del novero delle materie nelle quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In particolare, sono state inserite nell’alveo della obbligatorietà anche le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura (che si aggiungono alle liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Senza trascurare gli incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta riservati non soltanto alle persone fisiche, ma anche ad altri soggetti (utilizzabili nel limite complessivo di euro 600 per ogni procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400 per le persone fisiche e di euro 24.000 per le persone giuridiche).

Una sfida per le imprese e i loro consulenti nel ricercare sin dalla fase costitutiva del rapporto, anche di tipo societario, forme e soluzioni idonee nella prospettiva di una gestione rapida, economica ed efficace del contenzioso insito nell’attività d’impresa: se il conflitto è inevitabile, resta la scelta degli strumenti da adottare per valorizzare le opportunità offerte da una gestione consensuale e propositiva dello stesso e che trova stimoli nella nuova normativa sulla mediazione nel percorso intrapreso per una effettiva sostenibilità.

Articolo pubblicato su Costozero

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