Il rapporto tra mediazione e processo dopo la riforma

Quali sono le ipotesi contemplate dal decreto legislativo n. 28/2010 in cui la mediazione e il processo sono in relazione tra di loro 

Relazione tra processo e mediazione nella riforma Cartabia

Il decreto n. 149/2022 ha attuato la legge delega n. 206/2021, che ha anche revisionato gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Il legislatore ha rafforzato le ADR (Alternative Dispute Resolution) per offrire strumenti esterni al processo capaci di alleggerire il lavoro dei Tribunali, come quelli offerti da ADR Center.

Nel compiere questa operazione non ha mancato di dettare alcune regole di collegamento tra processo civile e ADR, mediazione compresa. 

Mediazione obbligatoria e processo civile

La prima norma del decreto legislativo n. 28/2010 che si occupa del rapporto tra mediazione e processo civile è l’articolo 5 intitolato “Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”. 

La norma si apre con l’elenco delle materie per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere alla mediazione prima di agire in giudizio. 

Si tratta delle controversie in materia di “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.”

Il tentativo obbligatorio di risolvere la lite in mediazione per tutte queste materie è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il mancato svolgimento della mediazione nelle materie in cui è prevista come obbligatoria può essere eccepito dal convenuto o rilevato d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Nel corso della prima udienza, se il giudice rileva che la mediazione non è stata avviata o è stata avviata ma non si è conclusa, fissa l’udienza successiva dopo la scadenza del termine di durata della mediazione.

L’articolo 6 prevede infatti che il procedimento di mediazione non possa durare più di tre mesi, che diventano 6, se viene chiesta la proroga. Termine che inizia a decorrere da quando si provvede al deposito della domanda di mediazione, presso un organismo di mediazione, come ADR Center,  o da quando scade il termine che il giudice ha fissato per il deposito.

Nel corso dell’udienza fissata per proseguire l’eventuale giudizio, l’autorità giudiziaria accerta l’avveramento della condizione di procedibilità, ovvero se le parti hanno rispettato l’obbligo di ricorrere alla mediazione. In caso di esito negativo, al giudice non resta che dichiarare improcedibile la domanda giudiziale.

Per considerare la condizione avverata non importa tuttavia che la mediazione si sia conclusa con un accordo. La condizione di procedibilità si avvera anche quando le parti non raggiungono un accordo davanti al mediatore al termine del primo incontro. L’importante è che le stesse si siano attivate e abbiano avviato la procedura.

Le procedure che fanno avverare la condizione di procedibilità

La mediazione comunque non è l’unica procedura che soddisfa la condizione di procedibilità della domanda.

Le parti possono anche tentare di porre fine alla lite in via amichevole attivando le procedure relative a specifiche materie davanti alle seguenti autorità:

  • Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F);
  • Arbitro per le controversie finanziarie;
  • Autorità di regolazione dei servizi in materia di pubblica utilità;
  • Arbitro delle Assicurazioni.

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo 

Un caso ulteriore di rapporto tra la mediazione e il processo civile è l’ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010, che riguarda il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Leggi in merito Riforma Cartabia: mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo

La mediazione domandata dal giudice

Altra ipotesi di collegamento tra mediazione e processo si ha quando la mediazione è chiesta dal giudice.

Per approfondire leggi “Mediazione delegata”

La mediazione prevista dalla clausola statutaria o contrattuale

Un’altra possibile relazione con il processo si ha anche quando le parti si accordano per andare in mediazione prima di agire in giudizio, mettendolo per iscritto in una clausola contrattuale o in uno statuto. Accordo che, se non rispettato dalle parti, conduce all’improcedibilità della domanda in giudizio.

Leggi anche “Mediazione su clausola contrattuale o statutaria”

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