Le sanzioni previste dalla riforma Cartabia per la mancata partecipazione alla mediazione rappresentano un efficace strumento persuasivo
Svolta sanzionatoria nella mediazione
L’istituto della mediazione civile è un meccanismo duale: il suo fine ultimo è la conciliazione, ma il suo presupposto imprescindibile è la partecipazione effettiva delle parti. Per quindici anni, il legislatore italiano ha lottato con il dilemma di come indurre o “convincere” le parti a sedersi seriamente al tavolo della trattativa. La prima stesura del D.Lgs. 28/2010 aveva introdotto l’obbligatorietà con l’auspicio che si formasse una “cultura della mediazione”, ma i fatti hanno dimostrato che l’aspirazione alla spontaneità non si è tradotto in realtà. Con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), il legislatore ha riconosciuto l’esigenza di superare la mera facoltatività, innalzando l’asticella degli obblighi attraverso un sistema di sanzioni più incisivo e mirato, trovando nei risvolti economici e processuali la leva per l’azione deflattiva.
Sistema sanzionatorio diversificato
Il sistema sanzionatorio realizzato risulta sapientemente calibrato, distinguendo i doveri delle due figure processuali principali:
Articolo 12-bis: doppia condanna
Per colpire chi si dimostra “disinteressato” alla mediazione, ma interessato al contenzioso, la Riforma ha inserito nel nuovo Articolo 12-bis due sanzioni che agiscono come veri e propri meccanismi persuasivi.
Il Giudice quindi deve sanzionare l’assente a favore dello Stato, e può anche, su richiesta della parte, sanzionarlo direttamente in favore della parte vittoriosa. L’applicazione di questo strumento, come dimostrato da alcune sentenze di merito, rende l’assenza alla mediazione un rischio economico concreto e spesso “odiato” dai condannati.
Disertori istituzionali: il potere della doppia sanzione
L’efficacia deflattiva della mediazione, in ogni caso, è sempre stata frenata da soggetti istituzionali come gli istituti bancari, le compagnie assicurative e le aziende ospedaliere pubbliche, che disertano ostinatamente il primo incontro, relegando materie obbligatorie cruciali agli ultimi posti nelle statistiche di partecipazione. A questo malcostume il legislatore ha risposto con il comma 4 dell’articolo 12 bis del D.Lgs. 28/2010, che così dispone: “Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.” Appare evidente che la diffusione dell’applicazione delle sanzioni civili analizzate, unita alla previsione della comunicazione all’Autorità Garante di settore (Banca d’Italia, IVASS, Corte dei Conti), che può imporre ulteriori e significative sanzioni disciplinari, mira a indurre anche questi soggetti a un cambio di rotta. La minaccia di una doppia condanna economica e di un intervento dell’Autorità di Vigilanza è infatti un potente strumento persuasivo voluto dalla Cartabia per innescare la cultura della conciliazione e realizzare l’auspicato effetto deflattivo sulla giustizia italiana.
Leggi anche: Riforma Cartabia: le nuove sanzioni previste per la mancata partecipazione
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